Skip to main content
Una signora ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Marsala il Comune della medesima città per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura in data 25 sett. 2007 a Marsala allorquando, a causa di un sensibile ristagno di acqua sulla sede stradale, venne seriamente compromesso il gruppo motore.
Il Giudice di Pace, con sent. 572 del 20.11.2009,  ha così deciso:
…Nel merito, la domanda dell’attrice appare infondata e, conseguentemente, non può essere accolta
Invero, all’esito della compiuta istruttoria è emerso che nella circostanza di tempo dedotta in atto di citazione, una abbondante pioggia si era riversata su Marsala, tanto che il teste T.N. afferma che <quel giorno l’acqua nel tratto di strada del sinistro era alta circa 50 cm.>. 
Osserva il giudice di pace che in tale situazione nessuna responsabilità può essere attribuita a parte convenuta né ai sensi dell’art. 2043 né ai sensi dell’art. 2051 c.c., mancandone  i presupposti: non ex art. 2043 c.c., atteso che la situazione descritta in atto di citazione non integra gli elementi della sorpresa, essendo il tratto di strada interessato dotato di pubblica illuminazione e rilevato che l’acqua  piovana si estendeva per diversi metri (il teste P.S. afferma <l’acqua copriva per un tratto, di circa 20 metri tutta l’ampiezza del manto stradale>) e, pertanto, era perfettamente visibile ed il pericolo prevedibile ed evitabile usando la normale diligenza ed una condotta di guida consona alla situazione; non ex art. 2051 c.c. atteso che nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune nel caso in cui il sinistro sia derivato da un fatto naturale eccezionale, come nella fattispecie. Infatti, con riferimento particolare alle condizioni in cui si trovava la via M.G., va evidenziato che il lamentato ristagno dell’acqua piovana è stato determinato dall’abbondante pioggia caduta in data 25 settembre 2007 sul territorio di Marsala, come si evince dalle deposizioni dei testi, che assurge indubbiamente a <caso fortuito>, data l’imprevedibilità della portata di detto fenomeno atmosferico, in rapporto anche al fatto che trattasi di zona generalmente scarsa di pioggia, e comunque non soggetta ad eventi atmosferici straordinari”.