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Lesione al midollo spinale durante il parto cesareo: la Corte di Appello conferma la condanna dell’Ospedale e del medico.

By Casi

Nel 2019 avevamo raccontato la vicenda di una paziente, seguita dallo Studio Legale Lucente, divenuta invalida in ragione di una lesione al midollo spinale esitata in occasione di un parto cesareo e più precisamente durante l’iniezione con cui veniva inoculato l’anestetico.

Qui il link diretto all’articolo richiamato, per conoscere la storia e il procedimento di primo grado tenutosi davanti al Tribunale di Milano e conclusosi con sentenza di condanna del nosocomio e dell’anestesista coinvolti (SENTENZA TRIB. MILANO, SEZ. I, N. 5288/19).

Riassumendo, il Tribunale di Milano, a fronte di una Consulenza tecnica dell’Ufficio che non certificava nelle conclusioni una responsabilità sanitaria, si discostava dal giudizio del Collegio peritale incaricato e, stimolato dalla Difesa dell’Avv. Luigi Lucente, reinterpretava gli esiti della perizia e così addiveniva a una pronuncia di condanna della struttura ospedaliera e del sanitario per aver praticato, durante il parto cesareo, l’iniezione spinale in uno spazio inter-vertebrale non raccomandato, provocando alla paziente una lesione midollare irreversibile.

A tale sentenza il 27.09.2019 veniva proposto appello da parte della Società Assicuratrice del medico anestesista condannato in primo grado quale materiale esecutore dell’infausta procedura anestesiologica.

L’Istituto assicurativo contestava, per un verso, l’inoperatività della polizza del sanitario e altre questioni attinenti la copertura assicurativa, mentre, per l’altro, denunciava errori del Tribunale meneghino nella parte in cui si era discostato dalla Consulenza medica, e deduceva che le complicanze verificatesi fossero da ascriversi a fattori esterni e non già all’operato del medico. La stessa contestava, altresì, la quantificazione del danno operata dal Giudicante di prime cure.

Si costituivano nel giudizio di appello tutte le parti appellate, paziente compresa. Quest’ultima nuovamente rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Lucente.

Tutte le parti dispiegavano le proprie difese. L’Ente ospedaliero e il sanitario coinvolti proponevano appello incidentale, e cioè a loro volta impugnavano la sentenza chiedendone la revisione in virtù dell’asserita esatta prestazione sanitaria.

Il secondo grado di giudizio si connotava per una certa celerità. Celebrata la prima udienza in data 17.12.2019, la Corte d’Appello rinviava al 23.06.2020 per la precisazione delle conclusioni. In seno a detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione e, concessi i termini di legge per 1 gli atti difensivi conclusivi. In data 21.10.2020, infine, la causa veniva decisa in camera di consiglio e in data 18.11.2020 veniva pubblicata la sentenza (SENTENZA C.D.A. MILANO, SEZ. II CIVILE, N. 2987/20).

Nel processo di appello la Difesa della paziente, affidata all’Avv. Luigi Lucente, denunciava preliminarmente l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal sanitario in quanto tardivo. E sul punto la Corte di Appello milanese riteneva fondata tale contestazione, dacché dichiarava “l’inammissibilità dell’appello incidentale” proposto dal sanitario.

Nel merito, l’Avv. Lucente replicava, eloquente, ricalcando i passi e gli spunti comunque offerti dalla Consulenza medico-legale del procedimento di primo grado, e dunque premendo sulla riconosciuta responsabilità professionale dell’anestesista, nonché del nosocomio, a cui era addivenuto il Tribunale. Veniva sottolineata, inoltre, la pacifica individuazione di un nesso causa-conseguenza fra l’operato del sanitario, responsabile, e il danno alla salute esitato sulla paziente. Venivano poi quindi riportati gli stralci della letteratura scientifica richiamata dalla Consulenza medica dell’Ufficio in modo improprio, e quindi evidenziata l’inconferenza rispetto al caso trattato. Veniva contestata l’esistenza di cause / concause nella produzione del danno afferenti alla paziente (quali l’obesità o particolari caratteristiche anatomiche del cono midollare, comunque mai dimostrate in giudizio). E di conseguenza veniva ricostruito e avvalorato l’intero iter logico-giuridico caratterizzante e fondante la pronuncia di primo grado del Tribunale meneghino, che bene aveva fatto a non dipendere unicamente dalle conclusioni del proprio collegio peritale, senza alcun vaglio critico.

Sui profili di merito la Corte di Appello, lapidaria, sentenziava: “i motivi di appello sono infondati”.

Premettendo, infatti, che la scelta del Tribunale di discostarsi dalle conclusioni della CTU era legittima e condivisibile, la Corte d’Appello ha poi precisato in sentenza “che il rilievo assegnato dai ctu alla obesità della paziente, è, quantomeno, contraddittorio. L’allegazione che l’obesità è un importante fattore di rischio per l’esecuzione dell’anestesia spirale, non può conciliarsi con quella secondo cui questo tipo di anestesia è quella maggiormente indicata per le pazienti obese. Anche … le «altre varianti anatomiche della paziente», non possono essere condivise. Anzitutto l’affermazione è formulata in termini generici ed ipotetici… inoltre, è ragionevole ritenere che, secondo canoni di perizia e prudenza esigibili da chi esercita una professione sanitaria, la accurata verifica delle caratteristiche del paziente debba precedere l’esecuzione di un qualsiasi trattamento terapeutico”.

Anche le altre doglianze rammostrate dall’Assicurazione del sanitario e finalizzate a diminuire sotto il profilo quantitativo il ristoro riconosciuto in capo alla paziente non colpivano nel segno, e, così, venivano respinte dalla Corte di Appello.

Veniva infatti confermato il discostamento (cd. personalizzazione) dai valori base di riferimento utilizzati per la quantificazione in euro del pregiudizio alla salute patito dalla paziente (le cd. Tabelle milanesi, rese dall’Osservatorio di Giustizia presso il Tribunale di Milano e aggiornate, ora, al 2018), il quale trova valida giustificazione nella “particolare afflittività” delle problematiche fisiche insorte in capo alla madre, chiamata ad accudire due figli in tenera età nelle precarie condizioni residuate dal parto cesareo.

Detto discostamento in eccesso era dunque ritenuto, a giudizio della Corte, “giustificato” e anzi “congruo”.

Per cui anche sul tema le rimostranze delle parti appellanti venivano respinte.

Rigettati, così, l’appello principale e incidentale, le spese seguivano la soccombenza. E dunque i diritti risarcitori della paziente, già consacrati all’esito del primo grado di Giudizio davanti al Tribunale di Milano, trovavano conferma d’innanzi alla Corte di Appello di Milano.

Danno odontoiatrico: trovato l’accordo con il dentista e la sua assicurazione e che soddisfa pienamente il paziente

By Casi

 

Al termine di una proficua opera conciliativa con controparte, la paziente rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Lucente riusciva ad ottenere, in tempi ridotti, il risarcimento dei danni subiti, e, quindi, una tutela rapida ed efficace dei propri diritti.

 

L’EPISODIO

La vicenda qui riassunta è quella di una signora che si recava presso uno Studio Dentistico dell’hinterland milanese poiché accusava un fastidioso quadro di mobilità a carico dei denti incisivi centrali superiori, uno dei quali pilastro di una protesi incollata di tre elementi sostitutiva dellincisivo laterale superiore sinistro.

 Il sanitario, titolare dello Studio Dentistico, formulava alla paziente diversi preventivi nel corso del trattamento comprensivi di ablazione tartaro, avulsioni, devitalizzazioni, inserzione di perni moncone, applicazione di denti provvisori, installazione di impianti endo-ossei, perni-moncone sugli impianti e corone oro-ceramica definitive.

Nel corso delle cure odontoiatriche, tuttavia, la paziente lamentava tutta una serie di fastidi di carattere funzionale alle protesi installate ed una chiara difficoltà nelleloquio, specie a causa di una ‘s’ sibilante in precedenza mai avuta. Oltretutto, con il trascorrere del tempo i fastidi agli impianti non accennavano a diminuire, così come persisteva, altresì, anche un insistente sanguinamento gengivale. Inoltre, la paziente poteva constatare come l’applicazione dei denti provvisori fosse insoddisfacente anche da un punto di vista estetico: i denti, infatti, erano troppo sporgenti e di differenti lunghezze, causando alla stessa seri problemi anche per tutta quella che è la componente estetica. Ed al contempo sopraggiungeva anche un ascesso gengivale e, da ultimo, la frattura di uno dei denti provvisori applicati.

LA VERTENZA

A fronte della descritta situazione, la signora si rivolgeva allo Studio Legale Lucente, conferendo allo stesso mandato di intraprendere ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, necessaria alla tutela dei propri diritti e legittimi interessi.

La questione veniva sottoposta all’attenzione del Consulente Tecnico di Parte, il Dott. Marco Pecchioli, Medico Chirurgo Odontostomatologo e Consulente iscritto all’Albo del Tribunale di Milano, il quale individuava diversi profili di responsabilità professionale medica. In particolare, si dava risalto a due ordini di notazioni: la prima riguardante l’errata ratio della terapia protesica impostata (cd. approccio terapeutico), e la seconda attinente, invece, alla fase più propriamente  tecnica di esecuzione dei lavori.

Si procedeva, inoltre, alla quantificazione tecnica del danno alla salute emerso in capo alla paziente e delle spese necessarie alla stessa per l’emendamento futuro di questo.

Così, esperita una puntuale istruttoria della pratica, e approfonditi quindi tutti gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali emergenti dalla fattispecie, lo Studio Legale Lucente si attivava per prendere contatti con lo Studio Dentistico.

I tentativi di componimento bonario della vertenza, tuttavia, non consentivano di addivenire ad una immediata risoluzione stragiudiziale della controversia.

Pertanto, nel febbraio del 2019 l’Avv. Luigi Lucente incardinava presso il competente Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati il procedimento di mediazione previsto ex lege quale condizione di procedibilità della domanda in materia medico-sanitaria. Tale procedura, tuttavia, non permetteva al pari di giungere a una definizione della lite.

Per l’effetto, nel mese di maggio 2019 veniva notificato alla controparte atto di citazione in Tribunale mirato ad ottenere, in particolare:

  • il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla paziente, sia in termini di residuali postumi permanenti (cd. invalidità permanente) che transitori (cd. inabilità temporanea).
  • il risarcimento per le spese medico-sanitarie resesi necessarie e che si sarebbero rese necessarie anche in futuro per emendare nel possibile la condizione odontoiatrica della paziente.
  • la risoluzione del contratto medico-professionale instaurato dalla paziente per fatto e colpa esclusivamente imputabili allo Studio Dentistico, con contestuale domanda di integrale ripetizione dei compensi dallo stesso percepiti per prestazioni preventivate e non eseguite ovvero eseguite in modo contrario alla leges artis in ottemperanza al principio di matrice giurisprudenziale per cui “il risarcimento dovuto si estende anche alla restituzione al cliente dei corrispettivi e dei fondi che questi ha dato, il cui pagamento diviene privo di causa in ragione della difformità di esecuzione dellopera professionale rispetto alle regole della materia e nella considerazione della inutilità dellopera e anzi della sua contrarietà allinteresse del cliente” (così, ex plurimis, Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 643/2015).
  • il rimborso integrale delle spese legali, di giudizio e di accertamento peritale.
  • nonché i rispettivi interessi legali al saldo e, ove prevista, la rivalutazione monetaria.

Su queste basi veniva dunque introitato il relativo procedimento civile (TRIB. MILANO, SEZ. I, Dott.ssa V. Boroni, R.G. N. 27370/2019).

L’ACCORDO TRANSATTIVO.

Parallelamente, nel corso della fase introduttiva del procedimento incardinato venivano intavolate nuove ed ulteriori trattative finalizzate ad una chiusura della vertenza fuori dalle sedi giudiziarie; trattative coinvolgenti sia lo Studio Dentistico che l’Istituto Assicurativo dallo stesso interpellato quale proprio Ente Assicurativo attivato per la copertura del rischio da R.C. professionale.

Ed in quest’ottica, tramite gli uffici in chiave conciliativa dello Studio Legale Lucente si riusciva a giungere ad un valido accordo tra le parti: una soluzione valida e celere per la tutela dei diritti della paziente.

Infatti, con atto di transazione del 9 dicembre 2019 – ossia a non più di 6 mesi dall’instaurazione del Giudizio – la paziente otteneva l’assunzione di un obbligo contrattuale da parte delle citate controparti di versare in suo favore una somma pari a circa € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno, restituzione dei compensi professionali pagati e di rimborso delle spese vive processuali e peritali sostenute, oltre anche ad un ulteriore importo a titolo di rimborso delle spese legali sostenute.

Somme, queste, che venivano corrisposte in breve tempo tramite versamento diretto sul conto corrente.

Operazione di ernia inguinale ad impegno scrotale produttiva di seri danni al paziente: clinica e medici condannati al risarcimento del danno.

By Casi

Operazione di ernia inguinale ad impegno scrotale produttiva di seri danni al paziente: clinica e medici condannati al risarcimento del danno.

Rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Lucente, la vittima di una serie di errate manovre chirurgiche coinvolgenti l’apparato uro-genitale ha trovato ristoro per i danni subiti (SENTENZA TRIB. MILANO, SEZ. I, 19.11.2019, N. 10651).

Correva il mese di luglio 2014 quando presso una nota clinica privata milanese veniva previsto un intervento chirurgico di routine nel campo dell’urologia: una ernioalloplastica inguinale sec. Lichtenstein (come riportava il relativo verbale operatorio).

Al paziente quarantanovenne, infatti, era stata fornita una indicazione chirurgica in ragione della diagnosi di “ernia inguinale destra ad impegno scrotale”.

In sede operatoria non veniva evidenziata alcuna complicanza od anomalia di sorta. Giacché il giorno seguente l’operazione il paziente veniva dimesso in buone condizioni generali e con un moderato quadro algico delimitato alla zona interessata dall’intervento.

Tuttavia, nei giorni seguenti alle dimissioni la sintomatologia dolorosa non accennava a diminuire, ma, al contrario, si acuiva sin a indurre il paziente a recarsi di sua sponte presso la medesima clinica, anticipando di fatto di alcuni giorni la visita di controllo prefissata in sede di ricovero. In quell’occasione veniva riscontrata una condizione patologica grave, tale da comportare un nuovo ricovero della durata di sette giorni, a cui sarebbero seguiti, poi, diversi mesi di terapia farmacologica di natura antalgica, antinfiammatoria ed antibiotica.

All’esito della vicissitudine occorsa, residuava in capo al paziente una condizione clinica patologica stabilizzata, la quale determinava lo stesso – ancora non capacitatosi della natura del problema che lo continuava ad affliggere – a rivolgersi al Dott. Maurizio Bruni (medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni nonché specialista in Chirurgia Generale – Urologia) per un’approfondita analisi della vicenda e per l’eventuale individuazione di profili di responsabilità medico-sanitaria.

Il perito, scrutinata la vicenda clinica, disposti ed ottenuti appositi accertamenti strumentali, ed attuato un esame dell’intero incartamento medico-sanitario disponibile, individuava chiari profili di responsabilità intra-operatoria nella condotta posta in essere dagli operatori chirurgici in occasione dell’intervento occorso nel luglio del 2014. La dinamica produttiva del danno biologico – spiegava il perito – trovava origine in primis in disacconce manovre operatorie, che avevano comportato per il paziente una “necrosi dell’organo, che ora appare palpatoriamente come una struttura di consistenza aumentata (fibrotica, verosimilmente) con perdita sia della componente endocrina, sia della componente spermatogenetica … [e con] una ridotta produzione di testosterone (totale ai limiti inferiori, libero ben al di sotto del minimo)”.

Il paziente si rivolgeva dunque allo Studio Legale Lucente, al quale veniva conferito mandato di intraprendere ogni azione, anche giudiziale, necessaria alla tutela dei diritti e legittimi interessi del proprio assistito, vittima di malpratica medica. La questione veniva così dapprima istruita, sia documentalmente che attraverso l’individuazione di testimoni. Veniva quindi riassunta la cronistoria; attribuito il corretto inquadramento giuridico alla vicenda; ed enucleati tutti i vividi motivi di sofferenza e disagio che avevano caratterizzavano la delicata storia del paziente.

Dopodiché – una volta rivelatisi infruttuosi i tentativi di addivenire ad un ricomponimento bonario della vertenza, al pari anche del seguente tentativo di mediazione previsto ratione temporis quale condizione di procedibilità della domanda in materia medico-sanitaria – veniva incardinato d’innanzi al Tribunale di Milano il procedimento civile finalizzato ad ottenere il ristoro di tutti i danni, alla salute ma anche economici, capitati al paziente. Ed in particolare, venivano chiamati in giudizio la clinica presso cui si era tenuto l’atto chirurgico ed i sanitari responsabili del medesimo (I° e II° operatore), con richiesta al Tribunale meneghino di una loro condanna solidale al risarcimento del danno.

Il Tribunale milanese disponeva Consulenza Tecnica medica d’Ufficio, con collegio peritale composto da un dottore specialista in medicina legale e delle assicurazioni, un dottore specialista in urologia ed un dottore specialista in chirurgia generale.

Al termine delle operazioni di accertamento, l’elaborato peritale depositato dai Consulenti del Tribunale ricalcava e confermava i tratti della difesa attorea patrocinata dallo Studio Legale Lucente, affermando che “Da tempo sono state elaborate strategie atte a ridurre il potenziale lesivo delle manovre intra-operatorie. Tra queste si annoverano:

[1] l’adozione di una tecnica chirurgica che rispetti le strutture anatomiche del funicolo, riservando ad esempio la manovra di legatura del muscolo cremastere a pochi e selezionati casi [tra cui non rientrava, però, quello di specie];

[2] l’impiego di supporti morbidi e flessibili, quali fettucce di gomma in luogo dei divaricatori di metallo quali la pinza di Bottini nella mobilizzazione del funicolo;

[3] la sezione del sacco erniario in corrispondenza dell’orifizio inguinale interno”.

Nel caso di specie, invece – hanno proseguito i Consulenti del Tribunale –: “dalla descrizione dell’atto risulta che nel corso dell’intervento furono disattese le predette raccomandazioni, ossia:

[1] fu praticata la sezione dei fasci del muscolo cremastere;

[2] si procedette con la completa dissezione del sacco erniario;

[3] per la mobilizzazione del testicolo, si fece ricorso alla pinza di Bottini”.

Di conseguenza: “l’esecuzione tecnica dell’intervento di «ernioalloplastica inguinale sec. Lichtenstein» appare censurabile”.

Inoltre il Collegio peritale dell’Ufficio confermava la sussistenza di un danno non patrimoniale e un nesso di causa intercorrente tra il danno prodotto al paziente e l’atto chirurgico (“nell’ambito del giudizio probabilistico è da ritenere che la manipolazione intraoperatoria, per quanto detto non sufficientemente cauta, delle strutture vascolari del funicolo spermatico abbia assunto ruolo causale nel determinismo del danno ischemico del testicolo destro patito”).

A fronte dell’esito peritale l’Avv. Luigi Lucente richiamava quindi l’attenzione del Giudicante sulla riconosciuta sussistenza nel caso di specie di tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata dal paziente, chiedendone, di conseguenza, l’accoglimento.

Così il Magistrato incaricato, una volta ritenuto di non dover disporre l’ammissione di ulteriori mezzi istruttori, e, quindi, di avere già a sua disposizione tutti gli elementi necessari ai fini del giudizio, dichiarava la causa matura per la decisione e concedeva i termini di rito per gli atti difensivi conclusivi.

Seguiva pertanto, come da rito, la sentenza.

Nel corpo del provvedimento decisorio il Tribunale così disponeva: “Nel merito, le domande spiegate da **** possono essere accolte … Dalle risultanze della consulenza tecnica emerge incontrovertibilmente che la condotta professionale dei sanitari **** e **** non si è conformata alle leges artis in materia… Accertata la sussistenza di una condotta colposa in capo ai sanitari, è stato condivisibilmente evidenziato come essa sia eziologicamente riconducibile al danno patito dall’attore… Per questi motivi Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando:

I. Accoglie la domanda di parte attrice e, per l’effetto, condanna la **** e i sanitari **** e **** in solido tra loro a risarcire il danno cagionato al paziente *****;

II. Condanna i convenuti ****, **** e **** in solido tra loro a rimborsare all’attore le spese di lite …

III. Pone definitivamente a carico dei convenuti ****, **** e **** le spese di Consulenza Tecnica di Ufficio del presente procedimento”.

Paziente resa invalida da una lesione al midollo spinale occorsa durante il parto cesareo

By Casi

Paziente resa invalida da una lesione al midollo spinale occorsa durante il parto cesareo (SENTENZA TRIB. MILANO, SEZ. I, 04.06.2019, N. 5288)

Il Tribunale, facendo propria la tesi patrocinata dalla difesa dell’Avv. Luigi Lucente, si dissocia dal parere tecnico negativo reso dai propri Consulenti Tecnici e, per l’effetto, condanna al risarcimento del danno la struttura ospedaliera ed il medico anestesista convenuti. In sede di parto cesareo il sanitario ha praticato l’iniezione spinale in uno spazio inter-vertebrale non raccomandato, provocando alla paziente una lesione midollare irreversibile.

LA CRONISTORIA.

La vicenda è quella della notte tra il 3 e il 4 gennaio 2014; notte in cui una donna in dolce attesa veniva ricoverata presso una struttura di rilievo nel panorama milanese dell’ostetricia e della ginecologia per dare alla luce il proprio secondogenito, un maschietto di nome Francesco.

La signora si trovava a metà della trentanovesima settimana. Pesava 109 Kg (con accrescimento ponderale pari a +13 Kg), per una statura di 170 cm. Alle ore 20.05 del 3 gennaio la partoriente veniva così portata in sala parto a causa della rottura prematura delle membrane, ma alle ore 00.15 doveva essere trasferita in sala operatoria per essere sottoposta a parto cesareo. Ivi l’anestesista di turno eseguiva puntura lombare al fine di anestetizzare la donna, ma, invece di inserire l’ago nella schiena al punto più basso raccomandato (tra gli spazi inter-vertebrali L3 e L4), decideva di introdurre l’ago in un punto più alto e rischioso (ossia tra gli interspazi L2 e L3), ed inoltre, errando anche nell’individuazione del punto esatto in cui pungere, finiva per praticare il foro ed iniettare la miscela anestetica in un sito controindicato – ossia tra gli interspazi L1 e L2, se non ancora più in alto – ledendo il sottostante midollo spinale. Oltretutto, una volta inserito l’ago e constatata la conseguente reazione algica della paziente, che infatti accusava dolore e aveva movimenti involontari degli arti inferiori, l’anestesista non ritraeva neppure l’ago per operare un riposizionamento, come avrebbe invece nel caso dovuto, ma al contrario ritraeva parzialmente l’ago ed iniettava comunque la miscela anestetica.

In ogni caso il parto si svolgeva regolarmente, e così alle ore 00.55 il piccolo Francesco veniva al mondo. Alle 08.35 della mattina del 4 gennaio, tuttavia, quando la puerpera si trovava in reparto da ormai qualche ora, veniva obiettivata una “mobilità all’arto inferiore ridotta” e rilevate delle “algie sopra il ginocchio dell’arto inferiore sinistro”. Per tutto l’arco della giornata tale sintomatologia algo-disfunzionale agli arti inferiori persisteva, e così anche fino a quella sera, quando, alle ore 21:00, veniva eseguito un controllo anestesiologico così refertato: “chiamata per ipotomia gamba sinistra. La pz è stata sottoposta a T.C. in a. spinale e riferisce “scossa” all’esecuzione della manovra. Non deficit sensitivi ma deficit motori al tibiale anteriore sx e deficit motorio alle dita del piede sinistro (III, IV, V)”. I primi sintomi di una diagnosi infausta.

Nei giorni successivi si alternavano diverse consulenze di specialisti mirate a comprendere l’origine dell’algia, fino a che, in data 07.01.2014, la paziente veniva sottoposta ad RMN, che sanciva la presenza di un grave danno midollare cagionato dell’anestesia spinale effettuata in luogo del parto cesareo. Esito, questo, confermato poi anche dai successivi accertamenti e controlli. Data l’irreversibilità e la stabilità del quadro clinico, a distanza di appena qualche giorno la neomamma poteva essere dimessa, ma la sua vita da quel dì sarebbe stata fortemente condizionata dalla lesione subita.

Le conseguenze, infatti, erano severe. “Claudicatio di fuga, steppage del piede, e rischio di caduta per eversione traumatica del piede stesso… Complessivamente si deve ritenere ridotta l’autonomia locomotoria, con impossibilità di corsa e difficoltà e rischio di caduta nelle scale e su terreni sconnessi o scivolosi o in condizioni di scarsa visibilità”, si legge nei referti. All’atto pratico la paziente non riesce a camminare se non con l’utilizzo di un tutore; non può indossare scarpe femminili; è costretta a portare dispositivi ortopedici e calzature speciali; ha dovuto rinunciare ai propri hobbies e alle proprie passioni, quali, su tutti, il tennis, le gite fuori porta con gli amici e le lunghe camminate. Veniva introdotto, infine, anche un ciclo di consultazione psicologica mirato ad affrontare questo stravolgimento di vita non indifferente. A distanza di qualche mese le veniva altresì riconosciuta una percentuale di invalidità civile pari al 34%.

L’ISTRUTTORIA DELLA CAUSA ED IL PROCESSO.

A questo punto la signora decideva di rivolgersi allo Studio Legale Lucente al fine di veder tutelati i propri diritti e, così, ottenere il risarcimento per i danni subiti. La stessa veniva affiancata da dottori specialisti del settore medico-sanitario, quali il Dott. Andrea Albertin, Direttore del Reparto di Rianimazione e del Servizio di Anestesia dell’Ospedale San Giuseppe-Multimedica di Milano e Castellanza, nonché Professore presso l’Università degli Studi di Milano, ed i Dott.ri Massimo e Daniele Sher, esperti di comprovata esperienza nel campo Medico-chirurgico, Medico-legale. Istruita nel dettaglio, così, la vicenda, ed esperito anche il tentativo di mediazione previsto come condizione di procedibilità dalla legge (con esito negativo), con atto di citazione del 31.03.2015 venivano convenuti in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano sia l’Istituto clinico ove si era perpetrato l’atto sanitario, sia il medico anestesista che si era materialmente occupato della puntura spinale. In sede giudiziale l’attrice domandava dunque il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, producendo copiosa documentazione e mettendo a disposizione diversi testimoni allo scopo di dimostrare tutti i molteplici risvolti pregiudizievoli, anche in ambito lavorativo, scaturiti dalla vicenda. Entrambi i convenuti si costituivano in Giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree; rivendicando la correttezza del proprio operato, a loro avviso reso più difficoltoso dalla condizione fisica della paziente (109 chili di peso al momento del ricovero); e denunciando di aver mostrato ogni scrupolo nella ricerca e nell’individuazione del punto ove inserire l’ago per l’anestesia. Si costituiva in giudizio anche l’Istituto Assicurativo coinvolto nel procedimento dal dottore, anestesista, il quale aveva domandato di essere dallo stesso garantito in caso di accertata responsabilità.

Nel corso del procedimento veniva esperita Consulenza Tecnica medico-legale d’Ufficio finalizzata ad evidenziare eventuali profili di responsabilità in capo ai convenuti, e, dunque, in caso di riscontro positivo, ad indicare e quantificare i danni etiologicamente connessi agli stessi.

All’esito delle operazioni peritali i Consulenti nominati non mettevano in discussione la sussistenza del lamentato danno (“All’arto inferiore di sinistra si evidenziano esiti distrofici in regione calcaneale … completo deficit di dorsiflessione del piede e dell’alluce, ipoestesia tattile e puntoria limitata però alla sola gamba. Per quanto riguarda i riflessi osteotendinei risultano ridotti se comparati con l’arto inferiore destro”), né tantomeno l’esistenza di un nesso eziologico in grado di ricollegare tale danno psico-fisico alla puntura lombare avvenuta in sede di parto cesareo (“Nel caso della sig.ra **** senza dubbio esiste un nesso ben identificato tra il deficit neurologico da lei subito e l’anestesia a cui fu sottoposta il giorno 04.01.2014”). Quanto, però, all’individuazione di specifici motivi di addebito, il Collegio peritale addiveniva ad un mancato riconoscimento di profili di colpevolezza, e dunque di responsabilità, in ragione – in primis – dell’asserita presenza di rilevanti caratteristiche fisiche/cliniche della paziente che nel caso di specie avrebbero condizionato il buon esito dell’atto medico, quali un’obesità congenita e presunte “varianti anatomiche” (un cono midollare più lungo del normale ed una Tethered Cord Syndrome); ed in secundis, della coincidenza tra il comportamento tenuto dal sanitario e quanto avviene “normalmente” in sede di anestesia spinale. Su quest’ultimo punto in particolare, infatti, i CTU rilevavano che il sanitario, mirando a pungere nell’intercapedine presente tra le vertebre L2 ed L3, e così poi pungendo per errore in eccesso nell’intercapedine superiore (tra le vertebre L2 ed L1) se non addirittura più in alto, ove ha sede il midollo spinale, non avrebbe comunque tenuto una condotta rimproverabile a titolo di colpa poiché il punto lombare scelto (tra L2 ed L3), seppur non consigliato poiché al di sopra della Linea di Tuffier (la linea intercorrente tra le vertebre L3 ed L4), sarebbe comunque quello “comunemente” scelto dagli operatori in casi consimili. E così, analogamente, l’operato del sanitario non dovrebbe ritenersi censurabile neppure per l’errata individuazione del punto esatto in cui pungere, e la conseguente immissione dell’ago spinale in uno spazio inter-vertebrale superiore rispetto a quello prefissato, in quanto tale errore sarebbe da considerarsi sempre scusabile, essendo compiuto “nel 51%” dei casi dal medico che effettua tale pratica medica, anche se esperto.

Sulla relazione dei Consulenti dell’Ufficio depositata il 12.09.2017 l’Avv. Luigi Lucente sollevava eccezione di nullità, chiedendo al Magistrato, in subordine, di domandare dei chiarimenti ai CTU. In particolare, l’Avv. Lucente soffermava l’attenzione sulla circostanza che tali presunte “varianti anatomiche” fossero in realtà il frutto di una distorta interpretazione del caso da parte dei periti dell’Ufficio, del tutto disancorata dalle reali risultanze documentali del processo, e che oltretutto le stesse, al pari della condizione di obesità, nella valutazione peritale non potessero comunque assurgere ad imprevedibile complicanza, in quanto a ben vedere la signora aveva invero già subito la medesima procedura anestesiologica tre anni prima, durante il parto cesareo avvenuto in occasione della nascita del primogenito, senza alcun tipo di complicanza o strascico di sorta. A fronte dell’istanza attorea, con ordinanza del 15.11.2017 il Giudice chiedeva ai propri Consulenti specifici chiarimenti. Dopodiché, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione.

IL VERDETTO.

In data 04.06.2019 il Tribunale di Milano, sez. I, Dott.ssa Massari, pubblicava la sentenza n. 5288/2019, con la quale prendeva le distanze dalle conclusioni dei Consulenti Tecnici dell’Ufficio, ed addiveniva ad un riconoscimento di responsabilità in capo ai convenuti. “Le conclusioni cui sono giunti i periti dell’ufficio non sono pienamente condivisibili, poiché parzialmente in contrasto con alcune affermazioni degli stessi periti”, si legge nel corpo della pronuncia. In buona sostanza l’Ill.mo Giudicante, sul punto “aderendo alle osservazioni della difesa dell’attrice”, ha affermato che se è vero che “la scienza medica consiglia «di introdurre l’ago per anestesia subaracnoidea non al di sopra della linea di Tuffier» ovvero a livello L4-L5”, allora necessariamente la condotta tenuta dal sanitario nel caso in esame non può che ritenersi censurabile, giacché “l’inserimento dell’ago, che avrebbe dovuto avvenire in L4-L5, è stato fatto in L1-L2 e dunque senza rispetto delle raccomandazioni scientifiche”. Di poco significato, infatti, venivano ritenute le considerazioni addotte dai CTU in perizia per cui il medico anestesista sarebbe giustificabile in quanto si sarebbe limitato a dar corso ad una qualche diffusa prassi, essendo che “tale considerazione risulta non determinante” per due ordini di ragioni: “poiché nel caso di specie l’introduzione dell’ago è [poi comunque] avvenuta attraverso l’interspazio L1-L2 … [e quindi] oltre il punto che, sebbene più alto, i consulenti dell’ufficio ritengono ‘tollerabile’ di L2-L3”; e tenuto conto di come, a ben vedere, gli stessi CTU sostengono in ogni caso che è sempre “bene scegliere il livello di accesso al rachide più basso possibile e che la puntura a livello L2-L3 espone ad un maggior rischio di puntura del cono midollare”. Inoltre, non sono state del pari ritenute meritevoli di condivisione le doglianze delle parti convenute volte ad addossare l’infausto evento alle connaturate condizioni fisiche e/o anatomiche della paziente, dato che queste – oltre a non trovare significativo riscontro in atti – ancor prima si appalesavano in contrasto con una circostanza non trascurabile e messa in grande risalto dalla difesa attorea, ossia che la signora tre anni prima avesse già partorito facendo ricorso sempre al parto cesareo con anestesia spinale, e che in quella occasione né la similare costituzione corporea (di 108 kg, contro i 109 kg del parto oggetto di esame), né tantomeno la presenza di indimostrate anomalie anatomiche aveva impedito o anche solo in qualche modo interferito con il corretto svolgimento della procedura spinale. Per cui a parere dell’Organo giudicante nel caso de quo deve ravvisarsi “imperizia dell’operatore nell’esecuzione dell’anestesia per aver introdotto l’ago in uno spazio intervertebrale non corretto”: in occasione del (secondo) parto cesareo avvenuto nel 2014, infatti, “la puntura spinale non è stata eseguita secondo la miglior scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, dal medico anestesista”. Da qui dunque la condanna di entrambi i convenuti, struttura nosocomiale e medico anestesista, al risarcimento del danno subito dalla paziente. Con applicazione dei criteri equitativi e dei più noti barémes valutativi di matrice giurisprudenziale per la commisurazione delle singole sotto-voci di danno non patrimoniale, individuazione del danno patrimoniale da ristorarsi, ed aggiunta di rimborso delle spese di giudizio e di interessi.

Coniuge infedele non ottiene il risarcimento a seguito del decesso della moglie poiché il tradimento viene ritenuto indice di un rapporto matrimoniale ormai deteriorato e, dunque, insussistente

By Pronunce

Tra le pronunce della Suprema Corte dell’ultimo anno, con la sentenza Cass. civ., sez. III, 11.12.2018, n. 31950, Pres. Dott. Travaglino, relatore Dott. Cigna, si è colta l’occasione per ribadire quale sia la corretta applicazione del principio dell’onere della prova con riferimento, questa volta, al danno cosiddetto “parentale” o “da rimbalzo”, ossia il danno iure proprio subito dallo stretto congiunto di una vittima (o di una persona rimasta macro-lesa) che ha visto ingiustamente reciso il proprio rapporto affettivo con la stessa intercorrente.

Con pronuncia del 27.04.2016 (in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Matera) la Corte d’Appello di Potenza aveva deciso in merito ad un sinistro stradale nel quale aveva perso la vita la Sig.ra M.L., madre di famiglia.

Le parti coinvolte nel processo erano – da un lato – il marito, il padre, i fratelli e i figli della signora deceduta, che avevano agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno iure proprio e cadauno subito per la perdita dell’amato parente, e – dall’altro, quale controparte – una nota compagnia assicurativa designata a costituirsi per tutelare il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada (essendo sprovvisto di assicurazione l’altro veicolo coinvolto nel sinistro).

All’esito dei primi due gradi di giudizio i Giudici del merito avevano individuato una responsabilità dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, nonché un collegamento eziologico tra questa e l’exitus della donna. Così, una volta configurata astrattamente la potenziale risarcibilità di danni comportati ai parenti, il Tribunale di Matera, prima, e la Corte di Appello di Potenza, poi, avevano proceduto ad approfondire uno ad uno ogni singolo rapporto inter-familiare, con l’intento di scrutarne l’effettiva entità, e soppesare, di conseguenza, il reale pregiudizio subito da ciascun parente.

E qui, però, la “sorpresa”.

All’esito di tale valutazione, infatti, mentre il padre, i figli ed i fratelli della vittima avevano visto riconosciuto il loro forte legame affettivo intercorrente con la donna, e quindi si erano visti accogliere le loro domande risarcitorie, il marito della stessa, invece, non era riuscito nel medesimo intento. Il Tribunale e la Corte basilicatesi, difatti, avevano rigettato la sua richiesta in virtù della ritenuta assenza (rectius, della mancanza di prova) di un forte e vivo sentimento amoroso, constatata sulla base dell’elemento fattuale – pacifico nel processo – della relazione extraconiugale che lo stesso intratteneva da tempo con un’altra donna, e dalla quale era nato anche un figlio giusto tre mesi prima della morte della moglie.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il coniuge fedifrago, denunciando (ex art. 360, comma 3 c.p.c.) un’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2729, 2697 e 143 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., e, più in particolare, dolendosi di come “la Corte territoriale, sulla sola base di una relazione extraconiugale e della conseguente nascita di un figlio naturale, abbia ritenuto insussistente il legame affettivo tra i coniugi al momento dell’incidente”, quando, invece – asserisce nel proprio ricorso il ricorrente – “siffatti elementi (relazione extraconiugale e nascita di un figlio naturale) non sono elementi univoci rispetto all’insussistenza delle sofferenze morali subite in conseguenza della morte del coniuge”; e quindi “la relazione sentimentale extraconiugale non può costituire grave e preciso elemento utile a ritenere cancellato totalmente il legame affettivo esistente con il coniuge deceduto e negare qualsiasi forma di ristoro del pregiudizio morale”.

La Suprema Corte rigettava, però, il ricorso, confermando la statuizione della Corte di Appello potentina.

Secondo l’organo nomofilattico, infatti, la Corte territoriale non era incappata in alcuna violazione o falsa applicazione di legge, ma, anzi, in tema di danno da lesione del rapporto parentale aveva dato prova semmai di conoscere appieno l’orientamento giurisprudenziale inerente l’esatta applicazione dei rispettivi oneri della prova in capo alle parti, su cui attualmente nella magistratura vi è fermezza ed uniformità di pensiero.

Magistralmente la Suprema Corte ha quindi ripercorso i passi logico-argomentativi seguiti dalla Corte territoriale, asseverandoli, e seguendo pedissequamente il filo del discorso in modo talmente lineare e cadenzato da consentire addirittura in questa sede di riproporlo per capi numerati:
1 – “Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, in termini generali, il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte dì una persona cara e nella perdita del rapporto parentale con conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare […].
2 – Nella normalità dei casi, pertanto, in virtù di detta presunzione, il soggetto danneggiato non ha l’onere di provare di avere effettivamente subito il dedotto danno non patrimoniale.
3 – Siffatta presunzione semplice può tuttavia, come tale, essere superata da elementi di segno contrario, quali la separazione legale o (come nel caso di specie) l’esistenza di una relazione extraconiugale con conseguente nascita di un figlio tre mesi prima della morte del coniuge.
4 – Detti elementi non comportano, di per sé, l’insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite, ma impongono a quest’ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. (essendo stata, come detto, superata la presunzione), di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale.
5 – Nella specie la Corte territoriale, con valutazione in fatto (come tale non sindacabile in sede di legittimità), ha ritenuto che il R. non avesse fornito detta prova e, correttamente, ha rigettato la domanda risarcitoria”.

Si tratta di un iter logico-giuridico, quello offerto dagli ermellini, indubbiamente lineare, fluido e privo di intoppi.

La Corte ha tratto spunto dal principio dell’onere della prova di cui al dettato normativo dell’art. 2697 c.c., per cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, e da lì è partita per affermare come questo principio possa, a determinate condizioni (costituenti una cd. presunzione semplice), essere vinto, o meglio, essere invertito, traslando il suddetto onere in capo alla controparte. Ma attenzione, però – precisa la Corte – al contempo anche altri elementi fattuali (nel caso di specie, la relazione extraconiugale) possono incidere su tale presunzione; e qualora questi siano in grado di far cadere l’intero “castello di carte” presuntivo, ciò necessariamente farà ricadere la Spada di Damocle dell’onere della prova su chi l’aveva originariamente, ossia su “chi vuol far valere un diritto in giudizio”, come recita l’articolo 2697 c.c. sopracitato.

Sicché nel caso di specie, non avendo il marito – e cioè il soggetto su cui, ad ultimum, era ricaduto l’onere probatorio – dedotto alcun elemento a conforto della propria domanda risarcitoria, in giudizio la sua domanda si era rivelata non supportata da sufficienti elementi probatori, e, per questo, non meritevole di accoglimento alcuno.

Sicuramente tale decisione – mi sia consentito – seppur nel merito potrà anche non trovare tutti d’accordo sull’idoneità della singola circostanza concreta (in questo caso, appunto, una relazione extraconiugale) a demolire tutto l’impianto presuntivo precedentemente costruito, e quindi a mettere realmente in dubbio la sussistenza di un valido rapporto inter-personale, certamente in diritto si presenta come valida, coerentemente argomentata, frutto di una indiscutibile applicazione del dettato legislativo, nonché da sottolinearsi per logicità e chiarezza espositiva.