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Paziente curata per anni per una malattia che, invece, non aveva…

By Casi

Rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Lucente, la paziente curata per una patologia in realtà inesistente trovava ristoro per i danni non patrimoniali subiti.

CORREVA IL MESE DI SETTEMBRE 2002, quando una signora di 53 anni e residente nella provincia di Milano, mentre si recava sul posto di lavoro accusava un formicolio con origine agli arti inferiori, con offuscamento della vista e sensazione di svenimento. Una strana sensazione che, però, si risolveva spontaneamente in pochi minuti, permettendo alla signora di raggiungere la sua destinazione senza necessità di un intervento da parte degli astanti ovvero dell’ambulanza. Rimanendo tuttavia preoccupata per il proprio stato di salute, a distanza di appena qualche giorno la signora si recava presso una struttura ospedaliera del posto e si affidava ad un noto specialista in neurologia. Nel primo incontro, quest’ultimo eseguiva un esame obiettivo neurologico, e consigliava l’esecuzione di un RMN encefalo e di un Elettroencefalogramma (EEG) allo scopo di escludere una forma di epilessia temporale.

Nonostante gli accertamenti risultassero negativi e/o aspecifici, però, in occasione della visita successiva il sanitario – senza effettuare un periodo di osservazione clinica, ovvero alcun ulteriore accertamento neurofisiologico e senza altresì considerare ipotesi di diagnostica differenziale – effettuava immediatamente una diagnosi di epilessia con “crisi parziali” e, di conseguenza, prescriveva alla paziente una terapia farmacologica comiziale basata su carbamazepina (Tegretol 200 mg fino a 3 volte al dì).

Da allora passavano giorni, mesi e poi addirittura anni, nei quali la signora si recava con cadenza semestrale a visita dal dottore, senza che fosse mai eseguito alcun ulteriore approfondimento. Per tutto questo tempo, quindi, la stessa era convinta di avere una patologia invalidante ed a alto rischio di recidiva come l’epilessia, e per questa, oltretutto, assumeva una terapia farmacologica che le provocava fastidi e forti preoccupazioni quali, ad esempio, demotivazione, sonnolenza, affaticamento, sensibilità cutanea e perdita dei capelli.

In data 16 dicembre 2010, però, la svolta: per mero scrupolo e dietro insistenza della figlia, la signora si determinava a rivolgersi ad un altro specialista neurologo presso differente Istituto Neurologico di Milano per avere un differente parere specialistico, e, in quella sede, il nuovo specialista metteva subito in forte dubbio la natura epilettica dei fenomeni accessuali descritti, prescrivendo alcuni esami strumentali ( quali il polisonnogramma) volti ad uno approfondimento diagnostico dai quali otteneva in poco tempo la conferma di un’agghiacciante verità…

Nel caso della signora, “non si osservano anomalie di significato epilettogeno”…

Da lì a poco, quindi, la stessa smetteva di assumere la terapia farmacologica antiepilettica senza comunque mai manifestare alcun tipo di nuovo evento riconducibile a tale patologia.

A FRONTE DEI FATTI OCCORSI la paziente si rivolgeva allo Studio Legale Lucente al fine di veder tutelati i propri diritti e, così, ottenere il risarcimento per i danni subiti per l’aver ritenuto per anni di essere affetta da un patologia in realtà insussistente, nonché per l’inutile assunzione di un farmaco antiepilettico.

Con atto di citazione notificato in data 21.01.2015, venivano convenuti in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano sia l’Istituto clinico presso il quale la paziente si era recata a visita per tutti questi anni, sia il neurologo che l’aveva seguita fin dalla prima visita e per tutto l’iter diagnostico-terapeutico. In sede giudiziale l’attrice domandava il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, e a sostegno della sua tesi veniva prodotta diversa documentazione comprovante lo stato di malessere in cui la stessa era versata a causa dell’assunzione del farmaco.

Sia il nosocomio che il sanitario convenuti si costituivano in Giudizio.

Nel corso del procedimento veniva esperita Consulenza Tecnica medico-legale d’Ufficio mirata ad evidenziare eventuali profili di responsabilità in capo ai convenuti, e così ad individuare e quantificare i danni psico-fisici patiti dall’attrice in nesso di causa con gli stessi.

All’esito della valutazione peritale, i Consulenti medici del Tribunale pur giustificando – in modo peraltro discutibile – l’iniziale diagnosi, ritenendo che i denunciati sintomi “potevano accordarsi ed essere inquadrati nell’ambito di crisi epilettiche parziali con e senza generalizzazione”, precisavano, quantomeno e comunque, che, in casi consimili, “le revisioni di letteratura attuali considerano la possibilità di sospendere la terapia in un range tra i due e i quattro anni dall’inizio del trattamento”, cosa che , diversamente e colposamente, nel caso di specie, non era mai stata presa neppure in considerazione.

Il Tribunale senza dare ascolto alle critiche attoree – che denunciavano la frettolosità e sufficienza della diagnosi di una malattia così grave senza indagare preventivamente ipotesi alternative, non adeguatamente considerate in sede di Consulenza dai Periti del Tribunale – tratteneva la causa in decisione.

IN DATA 28.05.2018 IL TRIBUNALE DI MILANO PUBBLICAVA LA SENTENZA N. 2965/2018, enunciando nel corpo della stessa quanto qui di seguito riportato: “Ritiene il Tribunale rilevabile a carico del professionista convenuto una violazione delle regole di perizia e prudenza professionale laddove non procedeva alla sospensione del farmaco a distanza di due anni dall’ultima crisi parziale comiziale presentata dalla paziente […] e databile al gennaio 2005… Ne deriva che dal gennaio 2007, in applicazione delle regole di prudenza nella valutazione di costi/benefici della cura, il professionista convenuto avrebbe dovuto: informare la paziente della opportunità di sospendere il farmaco e dei tempi di attuazione a tal fine indicati dai protocolli in allora in essere; procedere alla prescrizione di nuove e risolutive indagini diagnostiche per immagini e a EEG prolungato; valutarne gli esiti, verosimilmente negativi. Gli adempimenti indicati, che non risultano essere stati osservati, avrebbero portato un neurologo diligente a sospendere la terapia”.

Con precipuo riferimento, poi, al danno subito dalla paziente, il Tribunale meneghino affermava il principio di diritto della risarcibilità “non solo delle lesioni all’integrità fisica derivanti da diagnosi e cure erroneamente prestate per una malattia inesistente, o meno grave, ma specificamente, della sofferenza morale correlata a quella specifica violazione”. Il richiamo del Giudice in proposito è, infatti, a Cass. n. 1551/2007; sentenza nella quale si afferma: “poiché l’intervento del medico riguarda non tanto o non solo la fisicità del soggetto ma la persona nella sua integrità (si cura non la malattia ma il malato), è ragionevole ritenere che eventuali errori diagnostici compromettano, oltre alla salute fisica, l’equilibrio psichico della persona”.

Fatto proprio, infatti, l’insegnamento della citata pronuncia, l’Ill.mo Giudicante considerava come, anche nel caso di specie: “può ravvisarsi quale conseguenza dell’inadempimento addebitabile all’esercente la professione sanitaria un danno non patrimoniale risarcibile anche in assenza di un danno biologico individuabile secondo le bareme medico legali in uso… Non può sottacersi che parte attrice presentava un forte disagio fisico avendo sofferto di disturbi che, sebbene non integranti uno stato di vera e propria patologia […] provocavano tuttavia uno stato di costante malessere fisico, con significative ripercussioni sul tono dell’umore e del complessivo benessere psicofisico della persona. Basti pensare al defluvium capillare ed alla incidenza che tale disturbo comporta in una donna nella percezione di sé; ai problemi dermatologici ed ai fastidi correlati all’esposizione alla luce solare, alla stanchezza cronica ed allo stato di sonnolenza usualmente associati all’assunzione prolungata di farmaci antiepilettici. Da ultimo, ma non meno importante, non può essere ignorata e deve trovare adeguato ristoro la sofferenza della signora derivante dal sentirsi sottoposta per quattro lunghi anni ad un rischio, in realtà inesistente, di reiterazione di attacchi epilettici così significativo da non poter procedere ad una sospensione della terapia ed inevitabilmente incidente nelle dinamiche relazionali e nelle scelta della vita quotidiana della paziente”.

Tutte queste circostanze, quindi, giustificavano la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla signora, nella somma liquidata in via equitativa dal Giudicante.

Intervento di riallineamento rotuleo non indicato e dannoso

By Casi
Intervento di riallineamento rotuleo non indicato e dannoso. Risarcimento alla paziente per i danni fisici subiti e per la mancata e distorta informazione resa dai sanitari.

La paziente – rappresentata dall’Avv. Luigi Lucente, coadiuvato dal consulente tecnico di parte Dott.ssa Anna Carla Pozzi, specialista in ortopedia – nel 2013, aveva chiesto giustizia al Tribunale di Lucca perché, innanzitutto, venisse accertata la responsabilità di un ortopedico toscano, professore di fama nazionale, all’epoca operante presso una struttura sanitaria del territorio, per averla sottoposta, nel 2008, ad un intervento a “cielo aperto” di “riallineamento rotuleo”, diverso da quello di “artroscopia di ginocchio”, che le era stato suggerito come indicato per il suo problema di salute (sofferenza osteocondrale dei condili femorali) e per cui, in qualità di paziente, era stata informata e aveva prestato il consenso all’operazione.

La paziente, quindi, era stata informata che sarebbe stata sottoposta ad un certo tipo di intervento in artroscopia, mentre al risveglio dall’anestesia scopriva di essere stata trattata con un bisturi per un’alterazione a carico della rotula che sconosceva.

Purtroppo, tale diverso trattamento chirurgico oltre che del tutto inutile era stato anche dannoso, avendo cagionato alla paziente un’invalidità finale del 18%, in altri termini rendendola zoppa all’età di 26. Conseguentemente, quest’ultima pretendeva di essere risarcita per tutti i danni subiti, alla salute e per la mancata prestazione di un consenso informato all’intervento cui era stata sottoposta.

Dopo un processo durato ben 4 anni – durante i quali, la struttura sanitaria che aveva deciso di partecipare al processo (i sanitari invece erano rimasti contumaci) si era difesa sostenendo che la paziente fosse portatrice anche di un’alterazione a carico della rotula (in particolare di una sublussazione rotulea del ginocchio sinistro), che, a suo dire, giustificava il trattamento chirurgico effettuato – con la sentenza n. 1278/2017 del 17 giugno 2017 (pubblicata il 22 giugno 2017), il Tribunale di Lucca, nella persona del Giudice Dott.ssa Alice Croce, ha dato pienamente ragione alla paziente e ha condannato ospedale e medici a pagarle un importante risarcimento, motivando la decisione in questi termini:

“L’espletata consulenza specialistica permette di valutare la sussistenza della responsabilità medica in capo ai chirurghi che ebbero ad operare […].

Le evidenze documentali fanno riferimento a due patologie distinte e non connesse: la sofferenza osteocondrale dei condili femorali e la sublussazione rotulea del ginocchio sinistro. Nella prospettazione attorea, la patologia della quale era affetta S.B. era solo la prima e solo in relazione a questa ella avrebbe prestato il proprio consenso informato, talchè l’intervento eseguito dovrebbe ritenersi inutile e dannoso. Simile prospettazione è stata confermata dal tecnico incaricato dall’ufficio. […]

L’intervento eseguito deve dunque considerarsi frutto di negligente e imperita diagnosi del caso concreto, tanto che nessun miglioramento è derivato alla problematica osteocondritica originaria, risultata immodificata.

Dato il carattere invasivo dell’intervento, definito dal c.t.u. come destruente e foriero di importanti complicanze, S.B. ha subito danni patrimoniali e non, che devono essere risarciti.

La responsabilità risarcitoria grava su tutti i convenuti in solito. In particolare mentre i chirurghi che hanno operato la paziente rispondono per il fatto proprio, l’azienda sanitaria risponde per il fatto degli ausiliari ai sensi dell’art. 1228 c.c.

Venendo all’esame delle istanze risarcitorie, è opportuno analizzare partitamente le voci azionate. Certa è la sussistenza di un danno biologico […]

All’attrice deve essere poi riconosciuta una personalizzazione del danno, per la modificazione che ne è conseguita alle attività della vita relazionale, che è circostanza ritenibile in via presuntiva, avendo accertato il c.t.u. la negativa incidenza, nella misura del 30% sulle attività motorie che presuppongano validità funzionale degli arti inferiori […].

Quanto alla invocata lesione del diritto di autodeterminazione della paziente , a causa della mancata prestazione di un consenso informato alla sottoposizione all’intervento e, quindi, dell’impedimento ad una scelta terapeutica consapevole, […] è da ritenersi che il relativo diritto sia stato leso, a causa dell’inadempimento contrattuale dei sanitari convenuti, che hanno acquisito il consenso informato dalla paziente solo per l’intervento di artroscopia, come risulta dal modulo sottoscritto contenuto in cartella clinica. Né una prova documentale può essere smentita dall’escussione testimoniale chiesta dall’azienda sanitaria […] Deve essere pertanto riconosciuta la lesione del diritto all’autodeterminazione personale, quale diritto di disporre del proprio corpo scegliendo consapevolmente, perché pienamente informati, a quali trattamenti sanitari sottoporsi, quale diritto autonomo e distinto rispetto a quello alla salute e meritevole di autonomo risarcimento. Costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (Corte Cost. sent. 438/2008) e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (Cass. Sent. 12830/2014) atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento se non per disposizione di legge (art. 32, comma 2 Cost.). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del diverso diritto fondamentale alla salute (art. 32, comma 1 Cost.). Quanto alla liquidazione è da ritenersi che tale pregiudizio che trova idonea collocazione nel risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente patito dal soggetto, possa essere adeguatamente ristorato procedendo ad un’ulteriore personalizzazione del danno biologico tramite un incremento pari al 25%. Ciò al fine di assicurare l’integralità del risarcimento del danno non patrimoniale subito, principio che impone al giudice di accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni si siano verificate sulla persona e provvedendo alla loro integrale riparazione. […]”.

Assolta psichiatra accusata di essere responsabile di un duplice efferato omicidio…

By Casi

Assolta psichiatra accusata di essere responsabile dell’efferato omicidio commesso da un uomo affetto da disturbi psichici ai danni dei genitori

Nell’inverno del 2014 una psichiatra si rivolge allo Studio Legale Lucente dopo aver ricevuto un atto in cui la si accusava di non aver colposamente ricoverato un uomo che di lì a poco avrebbe ucciso i suoi genitori.

La vicenda prende le mosse da un tragico fatto di cronaca nera avvenuto nell’hinterland milanese. Un uomo affetto da Schizofrenia Paranoidea Cronica che era stato dimesso dall’ospedale due volte a distanza di poche ore, una volta tornato a casa commetteva il feroce omicidio di entrambi i genitori; un reato sanguinolento che scosse un’intera comunità, e che trovò nella propria agghiacciante modalità di esecuzione una cassa di risonanza mediatica coinvolgente diversi tra i mass-media sia locali che nazionali.

Erano le ore 20.40 di una sera d’inverno, quando l’uomo poco più che quarantenne si recava insieme alla madre al Pronto Soccorso a causa di episodi di agitazione accompagnati da riduzione dell’appetito ed insonnia. In ospedale l’uomo veniva subito sottoposto a visita dalla psichiatra di turno, che al colloquio valutava il paziente come “vigile, lucido, sufficientemente orientato e accessibile al dialogo”, seppur “non in grado di descrivere i propri contenuti ideici e il proprio malessere”. Dopo aver eseguito gli accertamenti del caso e praticato una terapia farmacologica, il sanitario riteneva di poter dimettere il paziente, riaffidandolo alle mani del medico curante che lo seguiva per tale patologia fin dal lontano 1992.

Nonostante le recenti dimissioni, però, la mattina del giorno seguente l’uomo si presentava di nuovo al Pronto Soccorso, questa volta accompagnato da entrambi i genitori, dove veniva sottoposto a visita psichiatrica dalla medesima dottoressa che non aveva ancora terminato il proprio turno in ospedale.

Anche in tal caso, durante il consulto la psichiatra non poteva che constatare il semplice persistere della riacutizzazione dei sintomi cronici della patologia, in un soggetto che comunque si presentava collaborante e senza manifesta ansia obiettivabile, né agitazione. In tal caso si manifestava un “vissuto di angoscia correlato a idee a stampo paranoideo e relative dispercezioni acustiche [sentire delle voci nella testa], ma senza presentare alcuna ideazione autolesiva/anticonservativa, né franco scompenso”. Per questi motivi, il medico, valutato lo stato del paziente, preso atto degli elementi clinici e anamnestici, e considerata ogni altra circostanza, non riteneva anche in questo caso vi fossero gli estremi per il ricovero del paziente, e pertanto, ne disponeva nuovamente le dimissioni.

Nulla, a questo punto, pare avrebbe potuto far presagire al sanitario l’escalation di violenza che da lì a qualche ora si sarebbe verificata: l’insorgere di un’improvvisa intuizione delirante la sera stessa delle ultime dimissioni portava il figlio a ritenere che fosse in atto contro di lui un complotto da parte dei genitori, e di conseguenza, preda di tale impulso, questo giungeva alla conclusione di doversi immediatamente difendere da costoro e iniziava a colpirli con pesanti oggetti trovati all’interno dell’abitazione.

Quella stessa sera una chiamata raggiungeva le Forze dell’Ordine e dall’altra parte della cornetta la voce di un uomo chiedeva l’immediato intervento dei Carabinieri, pronunciando le seguenti parole: “i miei genitori mi volevano ammazzare e li ho ammazzati io”. Successivamente la voce al telefono si interrompeva, e si udiva in sottofondo una serie di colpi provocati da un qualche corpo contundente, chiusa dal rumore sordo di un oggetto di vetro che, cadendo, andava in frantumi.

Giunti presso il domicilio, la scena che i militari si trovavano davanti era raccapricciante: i corpi di entrambi i genitori giacevano al suolo, esanimi, oramai privi di vita; il corpo del padre era stato colpito più e più volte alla testa con un pesante posacenere; lì vicino, il cadavere della madre allo stesso modo martoriato sotto i colpi di un oggetto contundente; infine, accanto a quest’ultimo, l’inquietante visione dei cocci insanguinati di un portafiori in vetro, che facevano sospettare agli inquirenti che il duplice omicidio potesse essersi consumato addirittura mentre l’omicida si trovava ancora al telefono con la centrale operativa.

Da lì l’arresto immediato dell’individuo, affidato la notte stessa nelle mani della Giustizia, e sottoposto nei giorni seguenti a una serie di valutazioni psichiatriche post-evento. L’omicida dopo un rapido processo veniva accusato di essere l’autore del duplice delitto e, poiché al momento dei fatti ritenuto incapace di intendere e volere, veniva sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per una durata non inferiore ad anni dieci.

La vicenda, tuttavia, non si esauriva qui!

Infatti, a circa un anno di distanza dal drammatico accadimento, i parenti delle vittime provvedevano a notificare un atto di citazione in giudizio sia alla dottoressa che aveva visitato il paziente, sia alla struttura sanitaria presso la quale questa aveva operato, invitando entrambe a comparire davanti al Tribunale di Monza. Nel proprio atto costoro sostenevano che la condotta parricida del soggetto coinvolto non poteva che essere l’inevitabile conseguenza dell’omissione della psichiatra dell’ospedale, la quale a loro dire avrebbe potuto e dovuto impedire il duplice omicidio trattenendo il soggetto all’interno del nosocomio. Nei confronti delle due convenute, quindi, i parenti chiedevano al Giudice la condanna al risarcimento dei danni personalmente patiti a causa della rottura del legame di parentela che intercorreva tra ciascuno di loro e le vittime.

Fin da subito la dottoressa provvedeva ad incaricare l’Avv. Luigi Lucente e l’Avv. Orietta Grazioli per farsi rappresentare e difendere nel suddetto procedimento. Prontamente i legali indicavano la figura del noto psichiatra forense Prof. Renato Ariatti quale Consulente Tecnico di Parte da cui farsi affiancare e coadiuvare nell’impostazione della tesi difensiva.

Prima di tutto i procuratori evidenziavano come l’unica prospettiva corretta per giudicare l’operato della psichiatra fosse quella di “indossare i suoi panni”; di considerare, cioè, quale fosse la condizione clinica del paziente de visu obiettivabile nel momento in cui era stato visitato in Pronto Soccorso; quale fosse, in base alla ridetta evidenza clinica, la cura adeguata che il sanitario era tenuto ad approntare; e verificare, dunque, se l’evento aggressivo posto in essere dal paziente fosse ex ante prevedibile e/o riconducibile al momento del consulto psichiatrico.

Operando in tal guisa, sostenevano i legali, si poteva constatare che al momento degli accessi al Pronto Soccorso la sintomatologia presentata dal paziente non era certo compatibile con una fase di destabilizzazione acuta, poiché nulla si evidenziava in termini di turbe comportamentali, né venivano esternati propositi di carattere aggressivo. Inoltre, la dottoressa trovava davanti a sé un uomo che mai in anamnesi, né in quella attuale né in quella remota, aveva manifestato intenzionalità eteroaggressive, né altri fattori dinamici individuati dalla letteratura medica come importanti per una valutazione e gestione del rischio violenza, quali “comportamento ostile, scarso controllo degli impulsi, uso di alcol e/o abuso di droga, mancanza di insight, punteggi elevati ai sintomi psicotici, e non aderenza alle terapie”. E senza considerare il fatto che, a detta dei genitori che lo accompagnavano, già in passato erano emersi comportamenti analoghi, tuttavia mai sfociati in violenza e sempre risolti tramite correzioni dei protocolli farmacologici. Difatti, come risultava dalle carte, in molti anni il soggetto non aveva avuto mai necessità di essere ricoverato per fronteggiare i propri disagi e le proprie riacutizzazioni sintomatologiche. Anzi, in un’unica datata circostanza risalente a più di dieci anni prima il paziente era stato accolto in reparto, ma la degenza era esitata in un’esperienza negativa poiché si era spaventato e angosciato, con auto-dimissione contro il parere medico dopo sole ventiquattrore.

A tutto ciò, poi, concludevano gli Avv.ti Lucente e Grazioli, si aggiunga che – a riconferma dell’imprevedibilità del fatto – al momento degli ingressi in Pronto Soccorso emergeva non solo l’assenza di alcun coinvolgimento dei genitori nel delirio o nei fenomeni allucinatori del figlio, ma anche, al contrario, la rappresentazione dei genitori come unica garanzia di protezione e sicurezza agli occhi del soggetto. Nel caso in questione, infatti, al momento degli accertamenti non vi era alcun indicatore di conflittualità familiare, né della possibilità che la coesione familiare che aveva da sempre contraddistinto il rapporto del figlio con il padre e la madre potesse lacerarsi. E a dimostrazione di ciò il fatto che durante il primo accesso il paziente richiedeva espressamente la presenza della madre, spiegando di voler che ella non si allontanasse, e allo stesso modo, la mattina seguente, sempre lo stesso rispondeva al sanitario di volere accanto i genitori durante lo svolgimento del consulto psichiatrico.

Inoltre, a supporto probatorio della tesi difensiva del sanitario, gli avvocati fornivano al Tribunale alcune dichiarazioni rilasciate nell’immediatezza dei fatti da parte del sindaco della cittadina dove era avvenuto l’efferato omicidio, nonché da parte di persone che conoscevano il ragazzo e la sua particolare situazione, i quali tuttavia confermavano si trattasse comunque di “un soggetto tranquillo”, che non aveva mai dato “segnali di pericolo”, tant’è che, spiegavano, fino a quel giorno “nulla poteva lasciar presagire una cosa del genere”.

Orbene, a fronte di tutto ciò risulta evidente come l’evento delittuoso non poteva essere in alcun modo previsto dalla dottoressa, la quale correttamente valutava le rilevanze anamnestiche e diagnostiche e, non essendo nella condizione di poter prevedere il tragico evento, riteneva di dimettere il paziente. D’altronde, chiosavano i difensori, questo è l’input dato anche dall’attuale normativa di legge (L. n. 833 del 23 dicembre 1978) che ha determinato una svolta nella cura delle malattie mentali, essendo caduta la vecchia equazione “malattia mentale = pericolosità” in favore di un trattamento sanitario obbligatorio (cd. TSO) che si colloca in una prospettiva esclusivamente terapeutico-sanitaria e non più in mere ragioni di contenimento e di sorveglianza di soggetti affetti da malattie psichiche.

Nel prosieguo del processo, il Consulente Tecnico nominato appositamente dal Giudice depositava un elaborato tecnico sulla vicenda, nel quale avvalorava la tesi difensiva sostenuta dagli Avv.ti Lucente e Grazioli ponendo con forza l’attenzione sulla necessità di una valutazione allo status quo ante rispetto al duplice omicidio: “per accertare se vi fossero elementi per poter diagnosticare uno scompenso psicotico acuto bisogna rifarsi agli unici elementi oggettivi che erano in possesso della dottoressa al momento dell’accesso in Pronto Soccorso e non, chiaramente, da ciò che è avvenuto dopo, e sono la storia clinica e lo stato clinico del paziente. […] La storia clinica del paziente delinea un paziente affetto da psicosi cronica, seguito da vent’anni da uno specialista privato, con una terapia appropriata ad un quadro psicotico, ma ad un dosaggio basso che fa pensare ad una stabilizzazione del quadro più su un versante deficitario residuale che ad una patologia francamente produttiva. Altro elemento che non indica o predice un grave scompenso psicotico è che il paziente in ventidue anni di malattia non è mai stato ricoverato in un reparto di psichiatria, se non per una volta per poche ore, pur essendosi recato più volte in pronto soccorso. […] Lo stato clinico è quello di un paziente che presenta da circa una settimana una sintomatologia ingravescente, ma non specifica … non vengono descritte e quindi verosimilmente non sono presenti alterazioni comportamentali o agitazione psicomotoria … non è rilevata, né riferita, nessuna conflittualità con i familiari che accompagnano il paziente … Non sono riferiti pregressi episodi di aggressività etero-diretta da parte del paziente, né l’uso di sostanze stupefacenti, né il paziente mostra atteggiamenti ostili o disforia durante il colloquio”.

Per questi motivi il Consulente concludeva che allo stato dei fatti “non vi erano né al momento della prima né al momento della seconda valutazione elementi che facessero propendere per la necessità di un ricovero del paziente”. In applicazione della normativa vigente e nel rispetto dei protocolli e delle indicazioni della letteratura medica di settore, infatti, il semplice fatto di soffrire di una malattia a livello psichiatrico non poteva e non doveva comportare di per sé l’automatico ricovero del paziente. A seguito della riforma, sottolineava il perito del Tribunale, è scomparso il concetto di pericolosità (e quindi della funzione di custodia per motivi di pubblica sicurezza) in favore di una valutazione incentrata sul concetto di “trattamento sanitario”, sulla tutela del paziente, e che considera il ricovero quale extrema ratio applicabile solo in assenza di alternative terapeutiche, o qualora – citando letteralmente l’art. 34 della L. 833/78 – “non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere”.

Con la sentenza n. 2197/2017 il Tribunale di Monza ha aderito alla relazione del proprio consulente, e pertanto ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori, sancendo l’assenza di qualsivoglia responsabilità attribuibile alla dottoressa e/o alla struttura sanitaria convenute. Oggi le stesse, dunque, sono state sgravate dalla importante domanda risarcitoria avanzata nei loro confronti, e ancor prima da ogni accusa a loro mossa circa la responsabilità giuridica (e morale) di non aver impedito il duplice omicidio: i fatti di quella notte non sono stati il risultato di un caso di malasanità, ma la conseguenza di uno sciagurato evento che nessuno purtroppo avrebbe potuto prevedere.