Skip to main content
La CASSAZIONE CIVILE, sez. III, con Sent. n. 25396 del 03.12.2009
È ipotizzabile una responsabilità contrattuale di un tour operator
per i danni fisici causati al turista dal morso sferrato ad un polpaccio del malcapitato da una piccola scimmia che l’albergatore tenga in albergo e nelle aree di pertinenza, lasciandola libera di circolare per il dichiarato scopo di divertire i clienti?
Nel caso di specie il consumatore è acquirente di un pacchetto turistico organizzato dal tour operator.
La Corte d’appello di Torino aveva in precedenza respinto la domanda del turista. In particolare riteneva che la diligenza richiesta al tour operator fosse quella del buon padre di famiglia, ex art. 1176 c.c. e che, nel caso in esame, essendo stato pienamente rispondente alle aspettative il servizio alberghiero, quanto al vitto ed all’alloggio, non fosse ravvisabile una colpa dell’organizzatore del viaggio nella scelta dell’ausiliario esecutore. Inoltre sosteneva che doveva escludersi che il danno si fosse verificato nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte dall’organizzatore di viaggio, poiché era dovuto alla condotta personale del gestore della struttura alberghiera, unico soggetto cui era imputabile “l’illecito extracontrattuale (art. 2052 c.c.) per non aver custodito l’animale”.
La Suprema Corte con la sentenza in commento ha stabilito, viceversa, che la prestazione alberghiera va ben oltre la mera somministrazione di vitto e alloggio, implicando necessariamente anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti, “la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale”. Ed in relazione allo specifico caso al loro esame affermano l’irrilevanza della distinzione fatta dalla Corte di appello, secondo cui la scelta di tenere la scimmia in albergo era stata presa dal responsabile della struttura alberghiera come soggetto privato e non come gestore, dal momento che egli rivestiva tale qualifica e che lasciava gironzolare l’animale incustodito nell’albergo dove il turista alloggiava, né poteva ragionevolmente presumersi che la prestazione alberghiera fosse stata dedotta in obbligazione come potenzialmente pericolosa.
La responsabilità che grava sul tour operator è di carattere oggettivo: la disciplina dettata dal d.lgs. n. 111/1995 esclude la possibilità che questi fornisca la prova liberatoria della mancanza di culpa in eligendo nella scelta dell’ausiliario o di mancanza di culpa in vigilando.
Il tour operator assume, quindi, un’obbligazione di  risultato e di tale risultato è tenuto a rispondere (29); l’adempimento coincide con il buon esito della vacanza. L’obbligazione di risultato può infatti considerarsi adempiuta solo quando si sia realizzato il fine previsto, mentre non lo può essere qualora l’attività dell’obbligato, anche se diligente, non sia valsa a raggiungere il risultato prefissato.
Funzione ispiratrice primaria della Direttiva comunitaria, recepita dal nostro decreto legislativo, è proprio la tutela del bene vacanza “che riveste un particolare valore esistenziale nella vita delle persone che dedicano la maggior parte del tempo al lavoro. Sicchè il legislatore è intervenuto per garantire la corrispondenza, tra aspettativa di svago, riposo, evasione, apprendimento, che una vacanza può fornire e offerta commerciale proveniente dal tour operator” (Cass. 24 aprile 2008 n.10651).