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L’art. 2052 del Codice Civile così recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito”.
Per il Supremo Collegio questo articolo che prevede una presunzione di responsabilità non si applicherebbe al caso del cinghiale finito contro un’automobile. Vediamo perché…
Per consolidata giurisprudenza: “il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della L.27 dicembre 1977, n. 968, appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell’art. 2052 c.c. (05/24895), inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico (06/7080; 03/10008; 00/1638)
Il caso in commento riguarda lo scontro tra un’automobile e un cinghiale avvenuto su una strada provinciale umbra.
L’automobile aveva riportato danni preventivati in € 4.000,00 circa, mentre il cinghiale dopo lo scontro si era dileguato e quindi non era dato sapere i danni dallo stesso riportati.
Il proprietario del veicolo citava in giudizio la Regione Umbria davanti al Giudice di Pace competente.
La scelta di citare la Regione, sebbene il sinistro fosse avvenuto su strada provinciale, veniva giustificata da una generalizzata tendenza della giurisprudenza di merito ad addossare alle regioni la responsabilità per i danni di questo tipo. Ad ogni modo, il giudice accoglieva la domanda del proprietario del veicolo danneggiato. Il Tribunale, in appello, assolveva invece la Regione.
Si finisce così in Cassazione.
Con sent. n 5202 del 04 marzo 2010 la Suprema Corte di Cassazione ha deciso che “in tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico.
Ciò detto, certo che nella specie il giudice di appello, con un accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha escluso che la attrice L. abbia dato la prova che la Regione ha posto in essere una condotta causativa del danno patito dalla stessa attrice (certo essendo, da un lato, che non era stata fornita alcuna prova dell’eccessivo incremento e ripopolamento di animali selvatici imputabile alla Regione, dall’altro, che la Regione, non essendo l’ente preposto alla gestione della strada sulla quale si è verificato l’incidente non aveva alcun obbligo di apporre segnaletica idonea a indicare una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione; che giusta la stessa prospettazione dell’attrice l’incidente si sarebbe verificato anche in presenza di adeguata segnalazione: certo essendo che il cinghiale aveva attraverso la strada secondo gli stessi assunti dell’attrice repentinamente e inaspettatamente), è palese che correttamente il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla L.