In un mondo giustamente attento alle esigenze e alle necessità dei nostri “amici a 4 zampe”, potrà certamente essere di aiuto conoscere quelle che sono (e rimangono) le responsabilità civili per l’eventuale danno provocato a terzi dal nostro animale da compagnia.
In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, la sentenza della Corte di Cassazione 10402/2016 “aggiunge una voce al coro” dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, chi subisce un danno a causa di un animale domestico ha diritto ad essere risarcito dal padrone, a prescindere dal fatto che l’evento lesivo sia o meno conseguenza di una condotta colposa specifica (commissiva od omissiva) di quest’ultimo.
Nel nostro ordinamento, infatti, la responsabilità verso terzi di chi si occupa di un animale passa anzitutto attraverso la lettera dell’art. 2052 del Codice Civile, intitolato “danno cagionato da animali”, che recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Dalla lettura della norma, quindi, pare che l’unica “chance” per il padrone dell’animale consista nel dare prova che l’evento lesivo – quale potrebbe essere il morso il di un cane, il graffio di un gatto, il calcio di un cavallo, etc. – sia conseguenza di un fatto inevitabile, imprevedibile ed assolutamente eccezionale; un fatto costituente, per l’appunto, l’esimente del cd. caso fortuito.
Per far comprendere bene questo concetto, utilizziamo la spiegazione offerta dalla Suprema Corte in occasione del caso deciso con sentenza n. 15713/2015.
All’esame la vicenda di un cane che aveva morso due passanti dopo essere riuscito a scappare dal giardino di casa attraverso il cancello automatico rimasto aperto a causa di un guasto elettrico.
Se l’imprevisto avesse avuto il carattere della eccezionalità, episodicità e straordinarietà si sarebbe potuto invocare il “caso fortuito”. Viceversa, poiché il guasto elettrico di cui si è detto si era già verificato altre volte in passato, i Giudici hanno ritenuto di condannare il padrone del cane.
Ancora, sempre la Cassazione in un’altra decisione ha confermato la condanna del padrone del cane che, dopo essere riuscito a rompere la catena a cui era legato, aveva aggredito un passante: decisione n. 49690 del 2014.
Anche in questo caso, per la Corte, non si può parlare di un evento che ha il carattere dell’imprevedibilità ed eccezionalità (“caso fortuito”), poiché è responsabile il padrone se non è in grado di dimostrare che la corda fosse integra ed adeguata alla corpulenza del cane.
Ad ogni buon conto, comunque, non deve sfuggire al lettore che la valutazione delle circostanze costituenti il caso fortuito è e rimane un’attività che viene effettuata di volta in volta dall’organo giudicante, e che inevitabilmente ci impone, quindi, di trarre spunto dal singolo caso specifico.
IL CASO. Nella vicenda trattata dalla sentenza in commento, una signora si recava a casa di amici di lunga data e si introduceva all’interno della stanza dove si trovavano il cane di famiglia (un pastore tedesco) e la moglie del proprietario dell’animale. Una volta dentro la camera, l’ospite veniva invitata dalla padrona di casa ad uscire, ma questa, al posto di dar seguito all’invito di aspettare fuori, non abbandonava il locale e tentava, altresì, di accarezzare il cane. A questo punto, però, il quadrupede reagiva al tentativo di contatto e, girandosi di scatto, mordeva la signora alla mano destra, provocandole serie lesioni all’arto.
A seguito dell’accaduto, la danneggiata incardinava il procedimento volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti nei confronti dell’amico padrone del cane. E se al termine del primo grado di giudizio il Tribunale di Belluno respingeva la domanda risarcitoria, questa veniva invece accolta in sede di gravame dalla Corte di Appello di Venezia, che stabiliva un risarcimento pari ad € 41.496,32, oltre interessi, in favore della danneggiata.
Sul punto, la Corte lagunare aveva verificato che il “caso fortuito” ravvisato in primo grado di Giudizio in realtà non sussisteva, poiché durante il procedimento si era data prova di come la danneggiata fosse solita recarsi nell’abitazione degli amici, e che oltretutto conosceva l’animale in questione fin da quando era cucciolo. Per questo motivo, quindi, spiega la Corte, la condotta della danneggiata (che non usciva dalla stanza ma al contrario tentava di accarezzare il cane) in alcun modo poteva ritenersi un fatto imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, qualificabile come caso fortuito. Anche perché, inoltre, dall’istruttoria era emerso altresì che la padrona avrebbe invitato l’amica ad andarsene non tanto per scongiurare una possibile aggressione da parte del cane, ma semplicemente perché al momento era occupata in altre faccende.
Ad ogni modo, comunque, avverso alla sentenza della Corte veneziana proponeva ricorso per Cassazione il proprietario del pastore tedesco, criticandone l’operato per due motivi:
-
Perché l’inconsueta “imprudenza della [amica], che avrebbe potuto non introdursi nella stanza dove era il cane, o almeno non carezzarlo”, a suo dire avrebbe determinato (o quantomeno contribuito a determinare, insieme alla reazione sproporzionata dell’animale) un caso fortuito ai sensi e per gli effetti dell’invocato art. 2052 del Codice Civile.
-
E inoltre, perché, a prescindere da ogni altro aspetto, l’amica avrebbe tenuto in ogni caso un comportamento imprudente e poco diligente, e pertanto, avrebbe dovuto risponderne di questo se non perdendo in toto il diritto al risarcimento dei danni subiti, quantomeno con una riduzione della somma dovuta, in applicazione del principio di cui all’art. 1227 del Codice Civile, che recita: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Ciò premesso, occorre dire che sul ricorso del proprietario dell’animale la Suprema Corte di Cassazione si è espressa con una pronuncia di rigetto, osservando come i motivi di doglianza “sono infondati”.
Come prima cosa, i Giudici Supremi non hanno ravvisato alcun comportamento colpevole dell’amica ai sensi dell’art. 1227 c.c., considerata la conoscenza che la stessa aveva dei proprietari del cane, della loro casa e, non da ultimo, del loro animale. Inoltre, con riguardo al primo motivo di doglianza, la terza Sezione si è allineata al principio giurisprudenziale secondo cui: “del danno cagionato da animale risponde ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, in quanto la responsabilità si fonda non su un comportamento o un’attività commissiva o omissiva di costoro, ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti e l’animale”; una relazione che, come spiegato, ai fini della responsabilità può essere spezzata solo dall’intervento di “un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo ad interrompere il nesso causale”, che certamente non potrà essere costituito dalla condotta della danneggiata di cui trattasi.
In conclusione, dunque, i Giudici di legittimità hanno ritenuto ancora una volta che chi si prende cura di un animale debba rispondere dei danni da questo cagionati, anche se di fatto non si sia reso colpevole di alcun omesso controllo o mancata sorveglianza sullo stesso: si tratta di una sentenza che a parer di chi scrive – seppur in linea con i diversi precedenti in materia – sicuramente presta il fianco a non poche critiche e solleva in ciascuno di noi forse più di qualche perplessità…
__________________
In tema di responsabilità dei danni cagionati da animali, vedi anche “Se un’anziana signora viene aggredita per strada da un cane randagio chi risponde dei danni subiti dalla vittima?”