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696 bis c.p.c. : se l’indagine tecnica non è sufficiente a risolvere i punti di dissidio tra le parti e a favorire una conciliazione il ricorso è inammissibile

By 7 Novembre 2025Casi

In una notte agostana del 2019, nel cremonese si verificava lo scontro fra due veicoli in esito al quale entrambi i conducenti, purtroppo, perdevano la vita. 

Nel 2020 lo Studio dell’Avv. Luigi Lucente si occupava di far ottenere alla madre del conducente del mezzo, che veniva travolto e ucciso per effetto dell’invasione di corsia da parte dell’altro guidatore, il risarcimento dei danni patiti, per la perdita del rapporto parentale, concludendo un accordo transattivo con la Compagnia del responsabile civile.

A distanza di 6 anni dai fatti, nell’agosto del 2025, quella stessa madre si rivolgeva nuovamente al nostro Studio poiché i prossimi congiunti dell’altro conducente, mettendo in discussione la dinamica dell’incidente così come ricostruita anche dalle Autorità, le avevano notificato un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. con il quale chiedevano al Tribunale competente di espletare una perizia tecnica da parte di un Consulente volta a ricostruire il sinistro, evitando il protrarsi di una situazione – a dir loro – di incertezza pregiudizievole.

Nel procedimento venivano coinvolte anche le Compagnie di Assicurazione di entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente.

L’Assistita, con la difesa dell’Avv. Luigi Lucente, si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’iniziativa avversaria, argomentando sulla scorta di quanto insegna la giurisprudenza.

Come precisato, fra le altre, dall’ordinanza del Tribunale di Milano sez. XIII Civile, n. 863/2025, il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non è ammissibile laddove la consulenza tecnica preventiva richiesta non abbia la potenzialità di esaurire tutti gli aspetti della controversia ai fini della conciliazione della causa.

Sempre la giurisprudenza richiama a più riprese, inoltre, la necessità di verificare il carattere non meramente esplorativo dell’accertamento tecnico richiesto che deve avere come scopo quello di facilitare una composizione della controversia prima di avviare un vero e proprio giudizio e non già di ricercare prove per supportare una presunta accusa.

In tal senso, eloquente è Tribunale Verona, ordinanza 12 settembre 2025 n. 1467: “mentre non è precluso il diritto a chiedere di far svolgere accertamenti tecnici in giudizio, rivendicato dalla parte ricorrente, non si può in alcun modo giustificare l’erroneo ricorso processuale allo strumento dell’accertamento tecnico preventivo prescelto ex art. 696 bis c.p.c. in carenza dei presupposti di legge”.

Applicando tali insegnamenti al caso di specie, sin dall’atto di costituzione, l’Avv. Luigi Lucente nell’interesse della propria Assistita faceva presente al Tribunale che il sinistro si è verificato 6 anni fa, il che esclude in radice la sussistenza di ragioni di urgenza o la necessità di cristallizzare prove destinate a deperire o alterarsi con il tempo.

Fermi l’infondatezza e il carattere esplorativo dell’indagine richiesta dagli avversari tesa a provocare una consulenza tecnica contro le risultanze probatorie disponibili, si faceva, inoltre, presente al Tribunale che le questioni controverse e da doversi risolvere in questo caso sarebbero andate ben oltre ciò che poteva costituire oggetto di consulenza tecnica: si poneva, infatti, un problema di prescrizione degli eventuali diritti risarcitori dei ricorrenti, nonchè di improponibilità e improcedibilità delle relative domande.

E oltre a questi temi di carattere preliminare e pregiudiziale, bisognava considerare, altresì, che le vertenze di risarcimento danni da circolazione stradale comportano non solo la risoluzione di questioni giuridiche – e non solo tecniche – in punto an, ma anche la necessità di un’adeguata istruttoria – in esito a un’altrettanta adeguata allegazione da parte di chi ne è onerato – pure in punto quantum, incompatibile con un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. come quello introdotto.

Conseguentemente, e tirando le fila, si eccepiva che le questioni giuridiche da risolvere in un’eventuale causa di merito di tipo risarcitorio e che prescindevano da indagini tecniche sarebbero svariate.

La possibilità di conciliare, quindi, secondo la valutazione ex ante che richiede la giurisprudenza (Cfr. sempre ordinanza Trib. Milano n. 863/2025), nel caso di specie, non era solo improbabile, ma proprio impossibile.

In occasione della prima udienza, il Giudice dava spazio ad ampia discussione fra le parti e, in esito, si riservava.

Con ordinanza del 31.10.2025, resa a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale di Cremona rigettava il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dichiarandolo inammissibile.

Rilevava, in particolare, il Giudice che “ogniqualvolta l’accertamento richiesto non sia in grado, da solo ed in assenza di altre diverse questioni di stampo eminentemente giuridico, di risolvere con alto grado di probabilità la controversia insorta tra le parti, svolgendo così appieno il proprio ruolo deflattivo del contenzioso ordinario, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, proprio perché permangono delle valutazioni tipicamente riservate al giudice e inibite al consulente tecnico; […] nel caso di specie, siccome la dinamica del sinistro stradale è contestata, così come risultano necessarie alcune valutazioni tipicamente giuridiche nella quantificazione del danno, si rientri in uno di quei casi in cui l’accertamento richiesto avrebbe natura esplorativa e non sarebbe in grado, in assenza di altri accertamenti e decisioni preliminari o contestuali, di definire la controversia, con conseguente inammissibilità del ricorso; […] ciò, peraltro, appare ancora più vero e pregnante nel momento in cui la stessa difesa dei ricorrenti allega la strumentalità dell’accertamento non tanto a fini conciliativi ma al fine di precostituzione di una prova che, però, ben può essere disposta nel giudizio di merito […], e nel momento in cui le difese dei convenuti già sollevano eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio, ostacolo pressoché insormontabile al raggiungimento di un accordo conciliativo, anche in caso di diversa ricostruzione del sinistro all’esito dell’eventuale consulenza svolta in ATP”.

Il Tribunale lombardo ha, quindi, dato integrale accoglimento alle eccezioni sollevate dal nostro Studio, ribadendo il principio per cui il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non sempre è ammissibile, ma soltanto laddove la verifica richiesta abbia un grado elevato di fattualità nel senso che il punto di dissidio tra le parti attenga alla questione tecnica oggetto dello stesso accertamento peritale, non residuando, sulla base di un giudizio prognostico, altre questioni controverse.