
La Sezione III della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 07.04.26 n. 8630) è stata recentemente chiamata a esprimersi, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis da parte del Tribunale di Milano, su una questione dibattuta negli ambienti di diritto e comunque d’interesse generale: l’applicabilità della nuova Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale, di cui al D.P.R. 12/25, quale parametro generalizzato di riferimento da applicarsi anche fuori dai contesti specifici di riferimento, e, soprattutto, a eventi pregressi rispetto alla sua entrata in vigore del 05.03.25.
La Tabella Unica Nazionale trova uno specifico richiamo normativo nella materia dell’infortunistica stradale, come novellata dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 138 D.Lgs. 209/05), e della responsabilità medico-sanitaria, secondo uno specifico riferimento normativo contenuto nella legge Gelli-Bianco (art. 7 L. 24/17).
Tuttavia, come noto i riferimenti alla T.U.N. per molti anni sono rimasti vacui, dal momento che la tanto attesa tabella non aveva mai visto la luce, e che, peraltro, la sua mancanza era stata sopperita dall’adozione, per prassi, di tabelle alternative di matrice giurisprudenziale, e su tutti quella predisposta dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
La pubblicazione della T.U.N., avvenuta con il D.P.R. 12/25, pertanto, è sicuramente un punto di svolta nella materia, tuttavia non privo d’incognite avuto riguardo ai tempi e i modi di entrata a regime.
Sotto un profilo puramente letterale la diatriba non avrebbe invero ragion d’essere, dal momento che lo stesso articolo 5 del D.P.R. 12/25, intitolato “disposizioni transitorie”, prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, e pertanto per eventi accapitati dopo il 05.03.25. A questo indirizzo, d’altronde, si è nel mentre allineata diversa giurisprudenza, fra cui Trib. Palmi, 07.03.25, Trib. Napoli, 07.03.25 e Trib. Firenze, 18.03.25.
Ciononostante, un ragionamento di più ampio respiro – adottato ad esempio da un’ampia dottrina e da diversa giurisprudenza, tra cui Corte App. L’Aquila 12.03.25, Trib. Napoli nord 07.05.25, Trib. Palermo 09.05.25, Trib. Venezia 06.09.25 – imponeva ben ulteriori considerazioni, valevoli per efficacia a mettere in crisi tale filone di pensiero.
Per il vero, in un articolo pubblicato nel luglio del 2025 per la rivista di settore “Tecnica ospedaliera” (reperibile al seguente link ), questo Studio legale aveva già paventato in tempi non sospetti, nonché predetto, la possibilità di una interpretazione estensiva della portata applicativa della nuova Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. 12/25 a cura della giurisprudenza di merito e di legittimità chiamata a pronunciarsi.
In quella occasione, infatti, veniva sottolineato il radicato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di sopravvenienza dell’aggiornamento delle tabelle e in particolare dei nuovi criteri di liquidazione del danno, è compito del Giudice quello di applicare la versione più aggiornata e quindi quella vigente all’atto della liquidazione del danno, a prescindere dalla data del sinistro o dell’introduzione della causa (ex multis Cass. 19.12.19 n. 33770), non patendo le tabelle, quale mero strumento di calcolo avente natura sol para-normativa, la regola tempus regit actum.
Oltretutto, anche in caso di aggiornamento dei criteri tabellari nel corso del procedimento di secondo grado il Giudice era (ed è) tenuto financo a riformare la sentenza di prime cure, se il relativo capo risulta impugnato, per applicare lo strumento di conversione monetaria sopravvenuto, quale metodologia di calcolo più recente e quindi maggiormente idonea a rappresentare l’effettivo pregiudizio patito dal danneggiato (Cass. 13.12.16 n. 25485).
Se così è, però – si sottolineava – è allora possibile affermare, mutatis mutandis, l’opportunità che il magistrato chiamato a esprimersi dopo il 05.03.25 su un sinistro antecedente a tale data possa ritenere la T.U.N. comunque lo strumento più valido e moderno a disposizione, e, quindi, applicarlo in luogo dello strumento procedente di origine giurisprudenziale (ossia le tabelle del Tribunale di Milano). D’altronde, la T.U.N. a tutti gli effetti realizza, anche per gli eventi pregressi, lo strumento liquidatorio migliore a disposizione, ma anche quello di fonte nobile, dacché proveniente dal legislatore.
Ebbene, con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha ampiamente trattato il punto, e ha confortato tale spunto intuitivo riconoscendo alla T.U.N. una portata ampia al punto tale da travalicare il limiti della materia e del tempo, elevando a strumento generalizzato di liquidazione del danno non patrimoniale di non lieve entità.
Infatti, nella piena espressione della sua funzione nomofilattica la Suprema Corte ha escluso la sussistenza per la T.U.N. di un fenomeno di diritto intertemporale, atto a integrare una successione di leggi nel tempo, ritenendo che la tabella non costituisca una vera e propria “novella legislativa“, soggetta al regime di cui all’art. 11 delle preleggi, bensì un mero strumento di valutazione equitativa, che non introduce un nuovo diritto sostanziale, né incide sull’an del risarcimento, ma si limita a sostituire un parametro tecnico di determinazione del danno di matrice giurisprudenziale (per l’appunto, le Tabelle dell’Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano) con un diverso criterio di riferimento, funzionale a perseguire esigenze di uniformità di giudizio e di parità di trattamento su base nazionale.
Alla base del proprio convincimento la Corte ha poi condotto anche aspetti sostanziali, quali la “sostanziale omogeneità dei valori monetari da essa previsti, rispetto a quelli risultanti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano”, utilizzati per avvalorare tale posizione anche in termini più strettamente aritmetici.
La stessa ha anche adottato argomentazioni convincenti sotto il profilo costituzionale, rimarcando l’esigenza d’integralità della posta risarcitoria consentita dall’ordinamento al danneggiato, e valorizzando l’esigenza di parità di trattamento che funge da corollario al principio di uguaglianza.
Il tutto è così confluito nel principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento, secondo cui: “È consentita un’applicazione generalizzata, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta… La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore”.


