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Il Supremo Collegio, Sez. III Civile, con sentenza n. 10526 del 13 maggio 2011 ha voluto sottolineare a chiare lettere come il concorso di colpa si concretizzi attraverso una consapevole assunzione del rischio da parte del trasportato – danneggiato che nel caso di specie ha tenuto una condotta palesemente imprudente.
La decisione scaturisce da un fatto accaduto di notte, in una non precisata  località del Trentino, quando una sfortunata ed improvvida signora rimase coinvolta in un incidente stradale. L’autovettura dalla stessa condotta non poteva essere rimessa in moto perché gravemente danneggiata e pertanto la signora e il figlio che viaggiava con lei erano  impossibilitati a ritornare a casa. Presa dal panico, la signora accettava di intraprendere il lungo viaggio di ritorno sullo scooter di un conoscente: sul mezzo trovano sistemazione il conducente, la donna, il figlio di lei (che fortunatamente indossava l’unico casco disponibile) ed un voluminoso borsone, che veniva posizionato “di traverso sullo scooter” stesso.
Dopo aver percorso circa 100 km i ridetti soggetti  rovinavano al suolo, con conseguenti danni per la protagonista.
La vittima agiva, quindi, in giudizio contro il conducente dello scooter e contro la compagnia assicuratrice del mezzo a due ruote, per vedersi risarcire i danni conseguenti alle gravi lesioni riportate. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Trento riconoscevano il diritto al risarcimento; con una riduzione del quantum di un quinto del totale,  ritenendo sussistente un concorso di colpa della vittima, rilevante ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. .
La Corte di Cassazione investita della questione ha osservato che i giudici di merito hanno nel caso fatto invero piena e corretta applicazione del principio da questa Corte affermato secondo cui allorquando la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo addirittura come nella specie tre persone, di cui uno minore d’età, in violazione dell’art. 170 C.d.S.) è ricollegabile all’azione o omissione sia del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza) che del trasportato emerge una fattispecie caratterizzata dal reciproco consenso dei medesimi alla circolazione, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro, e accettazione dei relativi rischi, integrante un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso che, a parte i profili di responsabilità per gli eventuali danni arrecati a terzi disciplinati dall’art. 2054 c.c., obbliga il conducente del veicolo al risarcimento dei danni sofferti dal trasportato in conseguenza del sinistro.

 


Tuttavia se per il trasportato “l’avere accettato il passaggio sullo scooter, sia pure nelle condizioni di spavento e difficoltà susseguenti al primo incidente ed anche per la necessità di non rimanere sola in piena notte con il figlio di 11 anni,[ se] non può considerarsi … elemento di causa esclusiva dell’evento, va comunque stimato, quanto meno, fatto concorrente alla verificazione dell’evento. Non può tacersi, infatti, che il trasporto dei due passeggeri e di un borsone  su uno scooter, comunque di piccole dimensioni, ha indubbiamente creato un profondo turbamento dell’equilibrio del mezzo perfettamente evidente a qualunque conducente di mezzo( la Z.era abilitata alla guida), la stessa Z., nel far indossare al figlio ili solo altro casco disponibile, ha mostrato di avere perfettamente intuito il rischio che il trasporto rappresentava in ragione della complessiva inidoneità del mezzo e delle concrete modalità attraverso le quali il trasporto veniva eseguito”, pervenendo quindi a concludere che “la concitazione”, lo spavento e la preoccupazione del momento hanno indotto la Z. ad un comportamento non razionale che ha concorso a determinare l’evento sia pure senza che ciò possa essere valutato quale unica causa dell’occorso.
Nulla si legge circa la scelta di quantificare nel 20% la misura del concorso di colpa del trasportato-danneggiato!!!!