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	<title>Studio Legale Lucente</title>
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	<description>Via Fontana 5, 20122 Milano</description>
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	<title>Studio Legale Lucente</title>
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	<item>
		<title>È possibile ridurre o non pagare l’assegno di mantenimento dei figli compensandolo con i propri crediti verso l’ex partner?</title>
		<link>https://www.studiolegalelucente.it/2026/05/15/compensazioneassegnofigli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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<p>È possibile ridurre o non pagare l’assegno di mantenimento dei figli compensandolo con i propri crediti verso l’ex partner?</p>
<p>L&#8217;Avv. Luigi Lucente risponde alla rubrica &#8220;<em>l&#8217;Avvocato risponde</em>&#8221; per la rivista <em>7giorni </em>del <em>sud est </em>milanese.</p>
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<p><strong><span class="Apple-style-span">E’ possibile leggere l’articolo completo </span><a href="https://www.studiolegalelucente.it/wp-content/uploads/2026/05/ARTICOLO-7GIORNI-COMPENSAZIONE-SPESE-MANTENIMENTO-FIGLI.pdf">cliccando qui</a> oppure tramite il sito della rivista <em>7giorni</em> <a href="https://www.7giorni.info/l-avvocato-risponde/posso-compensare-il-mantenimento-dei-figli-con-altri-crediti-risponde-l-avvocato-luigi-lucente.html">cliccando qui</a></strong>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La Suprema Corte di Cassazione estende l’applicazione della nuova Tabella Unica Nazionale (D.P.R. 12/25) anche al risarcimento del danno scaturente da eventi precedenti alla sua entrata in vigore</title>
		<link>https://www.studiolegalelucente.it/2026/05/15/tun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pronunce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalelucente.it/?p=3776</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalelucente.it/2026/05/15/tun/">La Suprema Corte di Cassazione estende l’applicazione della nuova Tabella Unica Nazionale (D.P.R. 12/25) anche al risarcimento del danno scaturente da eventi precedenti alla sua entrata in vigore</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalelucente.it">Studio Legale Lucente</a>.</p>
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		<p>La Sezione III della Suprema Corte di Cassazione (<strong>Cass. Civ., Sez. III, 07.04.26 n. 8630</strong>) è stata recentemente chiamata a esprimersi, a seguito di rinvio pregiudiziale <i>ex </i>art. 363 <i>bis </i>da parte del Tribunale di Milano, su una questione dibattuta negli ambienti di diritto e comunque d’interesse generale: l’applicabilità della nuova Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale, di cui al D.P.R. 12/25,<span class="Apple-converted-space">  </span>quale parametro generalizzato di riferimento da applicarsi anche fuori dai contesti specifici di riferimento, e, soprattutto, a eventi pregressi rispetto alla sua entrata in vigore del 05.03.25.</p>
<p>La Tabella Unica Nazionale trova uno specifico richiamo normativo nella materia dell’infortunistica stradale, come novellata dal Codice delle Assicurazioni Private (art. 138 D.Lgs. 209/05), e della responsabilità medico-sanitaria, secondo uno specifico riferimento normativo contenuto nella legge Gelli-Bianco (art. 7 L. 24/17).</p>
<p>Tuttavia, come noto i riferimenti alla T.U.N. per molti anni sono rimasti vacui, dal momento che la tanto attesa tabella non aveva mai visto la luce, e che, peraltro, la sua mancanza era stata sopperita dall’adozione, per prassi, di tabelle alternative di matrice giurisprudenziale, e su tutti quella predisposta dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano.</p>
<p>La pubblicazione della T.U.N., avvenuta con il D.P.R. 12/25, pertanto, è sicuramente un punto di svolta nella materia, tuttavia non privo d’incognite avuto riguardo ai tempi e i modi di entrata a regime.</p>
<p>Sotto un profilo puramente letterale la diatriba non avrebbe invero ragion d’essere, dal momento che lo stesso articolo 5 del D.P.R. 12/25, intitolato “<i>disposizioni transitorie</i>”, prevede che “<i>Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore</i>”, e pertanto per eventi accapitati dopo il 05.03.25. A questo indirizzo, d’altronde, si è nel mentre allineata diversa giurisprudenza, fra cui Trib. Palmi, 07.03.25, Trib. Napoli, 07.03.25 e Trib. Firenze, 18.03.25.</p>
<p>Ciononostante, un ragionamento di più ampio respiro &#8211; adottato ad esempio da un’ampia dottrina e da diversa giurisprudenza, tra cui Corte App. L&#8217;Aquila 12.03.25, Trib. Napoli nord 07.05.25, Trib. Palermo 09.05.25, Trib. Venezia 06.09.25 &#8211; imponeva ben ulteriori considerazioni, valevoli per efficacia a mettere in crisi tale filone di pensiero.</p>
<p>Per il vero, in un articolo pubblicato nel luglio del 2025 per la rivista di settore “<i>Tecnica ospedaliera</i>” (reperibile al seguente <a href="https://www.studiolegalelucente.it/wp-content/uploads/2025/07/ARTICOLO-TECNICA-OSPEDALIERA-LUGLIO-2025.pdf">link</a> ), questo Studio legale aveva già paventato in tempi non sospetti, nonché predetto, la possibilità di una interpretazione estensiva della portata applicativa della nuova Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. 12/25 a cura della giurisprudenza di merito e di legittimità chiamata a pronunciarsi.</p>
<p>In quella occasione, infatti, veniva sottolineato il radicato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di sopravvenienza dell’aggiornamento delle tabelle e in particolare dei nuovi criteri di liquidazione del danno, è compito del Giudice quello di applicare la versione più aggiornata e quindi quella vigente all’atto della liquidazione del danno, a prescindere dalla data del sinistro o dell’introduzione della causa (<i>ex multis </i>Cass. 19.12.19 n. 33770), non patendo le tabelle, quale mero strumento di calcolo avente natura sol para-normativa, la regola <i>tempus regit actum</i>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Oltretutto, anche in caso di aggiornamento dei criteri tabellari nel corso del procedimento di secondo grado il Giudice era (ed è) tenuto financo a riformare la sentenza di prime cure, se il relativo capo risulta impugnato, per applicare lo strumento di conversione monetaria sopravvenuto, quale metodologia di calcolo più recente e quindi maggiormente idonea a rappresentare l’effettivo pregiudizio patito dal danneggiato (Cass. 13.12.16 n. 25485).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Se così è, però &#8211; si sottolineava &#8211; è allora possibile affermare, <i>mutatis mutandis</i>, l’opportunità che il magistrato chiamato a esprimersi dopo il 05.03.25 su un sinistro antecedente a tale data possa ritenere la T.U.N. comunque lo strumento più valido e moderno a disposizione, e, quindi, applicarlo in luogo dello strumento procedente di origine giurisprudenziale (ossia le tabelle del Tribunale di Milano). D’altronde, la T.U.N. a tutti gli effetti realizza, anche per gli eventi pregressi, lo strumento liquidatorio migliore a disposizione, ma anche quello di fonte nobile, dacché proveniente dal legislatore.</p>
<p>Ebbene, con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha ampiamente trattato il punto, e ha confortato tale spunto intuitivo riconoscendo alla T.U.N. una portata ampia al punto tale da travalicare il limiti della materia e del tempo, elevando a strumento generalizzato di liquidazione del danno non patrimoniale di non lieve entità.</p>
<p>Infatti, nella piena espressione della sua funzione nomofilattica la Suprema Corte ha escluso la sussistenza per la T.U.N. di un fenomeno di diritto intertemporale, atto a integrare una successione di leggi nel tempo, ritenendo che la tabella non costituisca una vera e propria &#8220;<i>novella legislativa</i>&#8220;, soggetta al regime di cui all’art. 11 delle preleggi, bensì un mero strumento di valutazione equitativa, che non introduce un nuovo diritto sostanziale, né incide sull&#8217;<i>an</i> del risarcimento, ma si limita a sostituire un parametro tecnico di determinazione del danno di matrice giurisprudenziale (per l’appunto, le Tabelle dell’Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Milano) con un diverso criterio di riferimento, funzionale a perseguire esigenze di uniformità di giudizio e di parità di trattamento su base nazionale.</p>
<p>Alla base del proprio convincimento la Corte ha poi condotto anche aspetti sostanziali, quali la “<i>sostanziale omogeneità dei valori monetari da essa previsti, rispetto a quelli risultanti dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano</i>”, utilizzati per avvalorare tale posizione anche in termini più strettamente aritmetici.</p>
<p>La stessa ha anche adottato argomentazioni convincenti sotto il profilo costituzionale, rimarcando l’esigenza d’integralità della posta risarcitoria consentita dall’ordinamento al danneggiato, e valorizzando l’esigenza di parità di trattamento che funge da corollario al principio di uguaglianza.</p>
<p>Il tutto è così confluito nel principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento, secondo cui: “<b><i>È consentita un&#8217;applicazione generalizzata</i></b><i>, seppur indiretta, </i><b><i>della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.)</i></b><i>, ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., </i><b><i>anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta</i></b><i>… La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale </i><b><i>anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore</i></b>”.</p>
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		<item>
		<title>Lombardia &#8211; paziente operata all’intestino muore per un errore chirurgico e un grave ritardo diagnostico. Condannati a oltre un milione di euro l’ospedale e il chirurgo primo operatore</title>
		<link>https://www.studiolegalelucente.it/2026/04/21/monza26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una paziente di trentasette anni veniva sottoposta, il 28.03.18, ad intervento di by-pass ureterale sinistro con protesi Detour. In data 30.03.18 emergevano segni clinici preoccupanti, quali iperpiressia, secrezione scura nel...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Una paziente di trentasette anni veniva sottoposta, il <b>28.03.18</b>, ad intervento di <i>by-pass </i>ureterale sinistro con protesi <i>Detour</i>.</p>
<p>In data <b>30.03.18</b> emergevano segni clinici preoccupanti, quali iperpiressia, secrezione scura nel drenaggio e addome dolente; elementi sintomatici di una perforazione intestinale. Seguiva indicazione di un intervento di laparotomia esplorativa, rimozione della protesi di <i>Detour</i>, resezione di tratto di ileo, anastomosi e confezionamento dell’ileostomia.</p>
<p>All’esito del nuovo intervento si riscontravano iperpiressia, indici elevati di flogosi, secrezione bilia-enterica dal drenaggio, fuoriuscita di materiale enterico-biliare dalla ferita e algia addominale acuta.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Venivano eseguiti accertamenti strumentali l’<b>01.04.18</b> (Tac addome), il <b>04.04.18</b> (Rx addome) e il <b>06.04.18</b> (Tac addome).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Il <b>07.04.18</b> veniva eseguito intervento chirurgico d’urgenza, di resezione parziale dell&#8217;intestino tenue e riconfezionamento dell’anastomosi intestinale in cavità peritoneale settica.</p>
<p>Dopo l’intervento la situazione della paziente si svelava ormai compromessa. Seguivano infatti mesi trascorsi in ospedale con forti dolori addominali, fuoriuscita di materiale bilio-enterico, aria endo-addominale e continue infezioni nosocomiali, nel susseguirsi di interventi chirurgici, trattamenti sanitari e terapie farmacologiche, nel disperato tentativo di prolungare per quanto possibile il tempo di sopravvivenza della paziente.</p>
<p>In data <b>06.01.20</b> la paziente decedeva nel letto di ospedale.</p>
<p>A seguito di quanto accaduto, la sorella della paziente si rivolgeva all’<b>Avvocato Luigi Lucente </b>del Foro di Milano, e, dietro consiglio dello stesso, veniva anzitutto sporta denuncia-querela presso la competente Procura della Repubblica.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Veniva così aperto un fascicolo per omicidio colposo avanti alla Procura presso il Tribunale di Monza, e in quella sede veniva svolto l’esame autoptico sulla salma della paziente, nel contraddittorio delle parti. La relazione medico-legale dei Consulenti della Procura individuava chiari profili di responsabilità professionale.</p>
<p>Sempre affiancati dall’Avv. Lucente, la sorella della paziente e gli altri membri della famiglia si determinavano, dunque, a nominare e a sottoporre la vicenda all’attenzione di due Consulenti tecnici di parte, ovverosia a un medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e a un medico specialista in Chirurgia Generale.</p>
<p>I Consulenti incaricati individuavano gravi responsabilità in capo all’ospedale e al chirurgo primo operatore. Con riguardo all’intervento del 30.03.18 venivano riscontrate plurime omissioni nella verbalizzazione dell’atto terapeutico. Inoltre, la tecnica operatoria risultava del tutto incongrua, poiché il confezionamento dell’ileostomia terminale avveniva ‘a valle’, piuttosto che ‘a monte’ dell’anastomosi intestinale. Inoltre, veniva individuato un grave ritardo diagnostico per non aver sottoposto a re-intervento chirurgico la paziente fino al 07.04.18, nonostante gli inequivocabili segni clinici e strumentali presenti già in data 01.04.18. Infine, veniva biasimata anche la strategia operatoria dell’intervento del 07.04.18, poiché in quella sede veniva eseguito un riconfezionamento dell’anastomosi in una cavità peritoneale settica, secondo una strategia clinica e operatoria destinata a un inesorabile fallimento.</p>
<p>L’Avvocato Luigi Lucente completava l’istruttoria preliminare attraverso una voluminosa <b>produzione documentale</b> e la predisposizione di numerosi <b>capitoli di prova testimoniale</b>. In particolare venivano indagati i risvolti relazionali che, sin dall’infanzia, legavano la paziente ai singoli familiari parti del giudizio. Anzitutto venivano provati i rapporti di parentela intercorrenti, attraverso la produzione dei relativi certificati di nascita. Venivano dimostrati i persistenti contatti mantenuti dai parenti con la paziente, anche in età adulta. Veniva dedotta, altresì, la convivenza della vittima con alcuni parenti, anche tramite certificati storici di residenza e di stato di famiglia, e la loro assistenza pressoché quotidiana alla stessa. Venivano anche dimostrati diversi viaggi in aereo dall’estero che alcuni familiari avevano compiuto per incontrare la paziente durante il regime di ricovero.</p>
<p>Esperito senza esito un primo contatto stragiudiziale e un tentativo di mediazione forense avanti al competente Organismo di conciliazione (condizione di procedibilità <i>ex </i>art. 5 D.Lgs 28/10), venivano <b>citati in giudizio sia l’Ente nosocomiale e sia il chirurgo primo operatore coinvolti</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, respingendo ogni accusa.</p>
<p>Il Tribunale monzese accoglieva anzitutto la richiesta della famiglia della paziente di disporre una <b>Consulenza Tecnica d’Ufficio medico-legale</b>, nominando all’uopo un Collegio peritale composto da un medico-legale e da un medico specialista in chirurgia generale.</p>
<p>Le operazioni peritali, svolte nel contraddittorio delle parti, si esaurivano con il deposito della relazione peritale dell’Ufficio, in data <b>17.11.24</b>,<b> </b>e di una integrazione peritale richiesta dal Giudicante, il <b>13.02.25</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Nella loro dissertazione tecnica i Consulenti tecnici del Tribunale confermavano che il nosocomio e, nello specifico, anche il chirurgo primo operatore, erano<b> responsabili della morte della paziente</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>I Consulenti del Tribunale, nello specifico, avvaloravano la prospettazione dei parenti della vittima, affermando anzitutto, con riferimento all’intervento del 30.03.18, che “<b><i>risulta tecnicamente censurabile e francamente poco comprensibile confezionare una ileostomia terminale a valle</i></b><i>, perdendo la sua efficacia nel proteggere l’anastomosi dal passaggio del contenuto intestinale</i>”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Gli stessi aggiungevano che “<i>Da un punto di vista gestionale si rileva un </i><b><i>evidente ritardo nel trattamento della intercorsa deiscenza anastomotica</i></b><i> che, nonostante le evidenze cliniche e strumentali, venne procrastinata sino al 07/04</i>”, e ritenevano anche<i> </i>“<b><i>censurabile dal punto di vista tecnico la scelta di riconfezionare una anastomosi ileale nell’intervento del 07/04 in un terreno settico ad alto rischio di deiscenza</i></b>”.</p>
<p>Venivano accolte anche le istanze testimoniali promosse dalla difesa della famiglia danneggiata e mirate a dimostrare l’intenso legame affettivo, reciso dalla prematura dipartita della paziente, che intercorreva tra questa e ogni singolo parente parte del giudizio.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Veniva quindi dimostrato il grado di parentela intercorrente, la convivenza se intercorrente, la condivisione di importanti momenti di vita vissuta, la continuatività del rapporto anche in età adulta, nonché l’assistenza e la vicinanza mostrate alla paziente.</p>
<p>Terminata, così, l’istruttoria, il Tribunale di Monza concedeva i termini di rito per le memorie conclusive e, all’esito, in data <b>21 aprile 2026 </b>pubblicava la <b>sentenza n. 857/26</b>.</p>
<p>Nel testo della decisione il Tribunale dichiarava che “<b><i>la domanda deve essere accolta</i></b><i> avendo la CTU espletata in corso di giudizio evidenziato </i><b><i>inequivocabili profili di colpa</i></b>” in capo ai convenuti, e riconosceva a tutti i parenti della paziente una <b>importante somma risarcitoria per il danno patito</b>.</p>
<p>Veniva previsto anche il <b>rimborso delle spese legali, peritali e processuali</b>.</p>
<p>La famiglia della paziente in questo modo trovava piena Giustizia, grazie a una pronuncia che riconosceva appieno le sue ragioni e che chiamava a rispondere delle loro responsabilità sia l’ente ospedaliero e sia il chirurgo primo operatore, attraverso una importante condanna al risarcimento del danno provocato ai parenti della vittima.</p>
<p>La sentenza veniva sottoposta a gravame da entrambi i soggetti condannati e al momento della pubblicazione del presente contributo la decisione risulta <i>sub iudice</i>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Novità e aggiornamenti sulla citazione dell’ente assicurativo</title>
		<link>https://www.studiolegalelucente.it/2026/03/13/citazionediretta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalelucente.it/2026/03/13/citazionediretta/">Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Novità e aggiornamenti sulla citazione dell’ente assicurativo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalelucente.it">Studio Legale Lucente</a>.</p>
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		<p><strong><span class="Apple-style-span">Rivista TECNICA OSPEDALIERA – </span>Novità e aggiornamenti sulla citazione dell’ente assicurativo</strong></p>
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		<title>Due recenti sentenze del Tribunale di Milano in contrasto tra loro sulle modalità d’invito alla negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda</title>
		<link>https://www.studiolegalelucente.it/2026/02/15/negassist26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 16:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studiolegalelucente.it/?p=3759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si consegna il raffronto tra due distinte pronunce del Tribunale di Milano ove, in casi consimili afferenti alle modalità d’invito alla negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda ex...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalelucente.it/2026/02/15/negassist26/">Due recenti sentenze del Tribunale di Milano in contrasto tra loro sulle modalità d’invito alla negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalelucente.it">Studio Legale Lucente</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Si consegna il raffronto tra due distinte pronunce del Tribunale di Milano ove, in casi consimili afferenti alle modalità d’invito alla negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda <i>ex </i>art. 3 D.L. n. 132/2014 (convertito con modificazioni con L. n. 162/2014), il Giudicante è addivenuto a conclusioni di segno opposto.</p>
<p>La prima è l’<b>ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civile, G.U. Dott. Carnì, n. cron. 5212 del 03.10.2025 (R.G. n. 72/23)</b>.</p>
<p>Il caso aveva a oggetto un’azione di rivalsa, promossa mediante rito sommario (rito pre-vigente <i>ex </i>art. 702 <i>bis </i>c.p.c.), per € 33.198,96; pretesa che, in quanto tale, rientrava nel limite quantitativo di applicazione del tentativo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità pari a € 50.000,00.</p>
<p>Ciononostante, prima di introitare il giudizio civile la ricorrente non esperiva alcun tentativo di negoziazione.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>D’effetto, in sede costitutiva la resistente &#8211; un’Azienda pubblica nel settore socio-sanitario rappresentata e difesa dallo scrivente Difensore &#8211; prontamente eccepiva il mancato avveramento della condizione di procedibilità.</p>
<p>In seno alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa il Giudicante constatava il vizio di rito contestato e ordinava alla ricorrente di svolgere l’invito alla negoziazione assistita entro il termine previsto dalla normativa di 15 giorni.</p>
<p>L’attrice provvedeva in tal senso, tuttavia erroneamente secondo la difesa della resistente patrocinata dallo scrivente Legale, poiché l’invito a negoziare:</p>
<ul>
<li>veniva trasmesso solo ed esclusivamente alla parte resistente, personalmente, e non al sottoscritto Difensore presso la quale, in sede costitutiva, questa aveva regolarmente eletto domicilio (conformemente a Trib. Latina, 369/23<i>,</i> Trib. Roma, 10294/22: “<i>L’invito asseritamente inviato alla PEC personale della società convenuta è inidoneo a determinare l&#8217;avveramento della condizione di procedibilità, dal momento che – ai sensi dell&#8217;art. 170 c.p.c. – “Dopo la costituzione in giudizio (…) tutte le notificazioni e le</i><b><i> </i></b><i>comunicazioni si fanno al procuratore costituito</i>”);</li>
<li>non risultava sottoscritto dalla ricorrente con relativa autentica del Difensore, ma veniva sottoscritto solo ed esclusivamente da quest’ultimo, in violazione del disposto dell’art. 4 della citata normativa (in tal senso Trib. Roma 7736/23 e Trib. Roma n. 395/2023: “<i>L&#8217;invito spedito da parte ricorrente …è mancante della sottoscrizione della parte e privo della sua autenticazione da parte dell&#8217;avvocato, requisiti, questi, previsti dall&#8217;art. 4 del D.L. 132/2014… Alla disposizione suddetta va rimesso il contenuto sostanziale che la comunicazione di invito a stipulare una negoziazione assistita deve contenere per una valida instaurazione del procedimento di negoziazione assistita. Il comportamento di parte ricorrente, che in un primo momento non ha attivato la procedura e che dopo l’invito del giudice, non l&#8217;ha formulata nel rispetto dei requisiti di legge, rende invalida la procedura di negoziazione e, rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi disciplinate dall&#8217;art. 3 del D.L. 132/14, determina l&#8217;improcedibilità della domanda</i>”).</li>
</ul>
<p>Il Tribunale milanese, concessi termini per memorie integrative, riteneva la causa matura per la decisione e, previa discussione orale, con ordinanza dichiarava l’<b>improcedibilità della domanda di parte ricorrente</b>, assorbita ogni altra questione, sulla scorta delle ragioni che seguono: “<i>la ricorrente non aveva trasmesso l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita prima dell’instaurazione del giudizio; quando vi ha provveduto, a seguito dell’assegnazione del termine da parte del giudice…, lo ha fatto con dichiarazione a firma del proprio difensore… L’invito spedito non reca dunque la sottoscrizione della dott.ssa **** ed è ovviamente privo della relativa autenticazione ad opera dell’avvocato, come invece prescritto dall’art. 4 del D.L. 132/2014 che espressamente richiede tale certificazione in relazione alla firma apposta dalla parte personalmente; firma che – come osservato anche in dottrina – sembra quindi necessaria nonostante l’art. 2 faccia riferimento ad un invito della parte “tramite il suo avvocato”… Il mancato rispetto dei requisiti imposti dalla legge ai fini della valida instaurazione del procedimento di negoziazione assistita determina l’improcedibilità della domanda, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalla difesa dalla convenuta</i>”.</p>
<p>La seconda decisione in commento è invece la <b>sentenza Tribunale di Milano, Sez. V civile, G.U.<span class="Apple-converted-space">  </span>Dott.ssa Gravagnola, n. 726/2026 del 28.01.2026 (R.G. n. 1630/2024)</b>: la vicenda è similare ma la conclusione diametralmente opposta, anche se &#8211; devesi precisare &#8211; al momento della redazione della presente pubblicazione la sentenza non risulta ancora passata in giudicato e potrebbe quindi essere soggetta a riforma.</p>
<p>I due ricorrenti convenivano in giudizio mediante rito semplificato il promittente venditore, rappresentato e difeso dal sottoscritto Difensore, domandando la restituzione di € 25.000,00 versati a titolo di caparra.</p>
<p>Anche in questo caso il resistente eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e, ritenuta fondata l’eccezione, il Tribunale concedeva termine di 15 giorni per provvedere all’invito.</p>
<p>A quel punto, però, i ricorrenti trasmettevano un invito a mezzo raccomandata direttamente al convenuto, personalmente, e un invito a mezzo mail pec al domicilio eletto dallo stesso presso lo scrivente Difensore, nel quale tuttavia era contenuta solo la sottoscrizione autenticata di uno dei due ricorrenti.</p>
<p>La circostanza, tra le altre, era oggetto di pronta contestazione al primo atto utile successivo e, anche in tal caso, il Tribunale di Milano, concessi i termini per le memorie integrative, non riteneva necessaria attività istruttoria, portando la vertenza in decisione mediante discussione orale <i>ex </i>art. 281 <i>sexies </i>c.p.c.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Il pronunciamento, tuttavia, <b>non dichiarava l’improcedibilità della domanda</b> e, segnatamente, così recitava: “<i>deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento di rituale invito alla negoziazione assistita. Rilevato su eccezione di parte il difetto della condizione di procedibilità ex art. 3 d.l. n. 132/2014 poiché controversia in esame non eccede la soglia dei cinquantamila euro e assegnato il termine prescritto con ordinanza del 12.6.2024 che qui integralmente si richiama, il procedimento è stato introdotto sia con invito trasmesso a mezzo raccomandata e recante la sottoscrizione autenticata di entrambi i ricorrenti, sia con invito trasmesso a mezzo pec al difensore del convenuto in data 21.6.2024 con firma autenticata di uno solo dei due ricorrenti… l’invito indirizzato al procuratore costituito del convenuto, che contiene l&#8217;indicazione dell’oggetto della controversia e l&#8217;avvertimento sulla mancata risposta, è idonea ad assolvere la finalità deflattiva della negoziazione e, recando la firma autenticata di almeno uno dei due ricorrenti, deve ritenersi valido ed assolve la prescritta condizione di procedibilità</i>”.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Il Tribunale si esprimeva anche con riguardo alla notifica dell’invito alla parte personalmente in sede endo-processuale, affermando che: “<i>La negoziazione assistita è uno dei procedimenti di composizione stragiudiziale della crisi espressamente disciplinata dal legislatore con un corpus di norme autonome, non inserite nel codice di procedura civile e che… in mancanza di una norma espressa di collegamento, non possono ritenersi derogate. Pertanto, poiché la disposizione dell’art. 3 del d.l. n. 132/2014 consente l’introduzione del procedimento con invito indirizzato direttamente alla parte personalmente, nella fattispecie l’onere deve ritenersi correttamente assolto, non potendo ritenersi irrituale sulla scorta del disposto di cui all’art. 170 c.p.c.</i>”.</p>
<p>In conclusione, le due Sezioni del Tribunale meneghino hanno assumevano provvedimenti discordanti. Invero, è dato ritenere che solo il primo dei due arresti citati si sia attenuto alle previsioni di legge evocate dalle fattispecie in questione e si sia allineato alla giurisprudenza di merito venutasi a formare in materia. Difatti, in conformità ai citati arresti in materia, l’invito alla negoziazione assistita trasmesso dopo l’elezione di domicilio <i>ex</i> art. 170 c.p.c. deve essere destinato al domicilio eletto dell’invitato, ossia presso il Difensore, e non alla parte personalmente come avviene in sede extra-processuale. Inoltre, contrariamente a quanto è dato leggere nel secondo pronunciamento <i>de quo</i>, stante l’inequivocabile tenore letterale degli art. 3 e 4 del D.L. 132/14, s’impone la sottoscrizione della parte con autentica del relativo legale: previsione, questa, non derogabile dall’Organo giudicante. Questo in armonia anche con autorevole dottrina (si segnala “<i>Negoziazione assistita in materia civile: casi e questioni</i>” &#8211; Scuola Superiore della Magistratura).</p>
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		<title>696 bis c.p.c. : se l&#8217;indagine tecnica non è sufficiente a risolvere i punti di dissidio tra le parti e a favorire una conciliazione il ricorso è inammissibile</title>
		<link>https://www.studiolegalelucente.it/2025/11/07/tribunalecremona5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucente]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 07:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In una notte agostana del 2019, nel cremonese si verificava lo scontro fra due veicoli in esito al quale entrambi i conducenti, purtroppo, perdevano la vita.  Nel 2020 lo Studio...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In una notte agostana del 2019, nel cremonese si verificava lo scontro fra due veicoli in esito al quale entrambi i conducenti, purtroppo, perdevano la vita.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Nel 2020 lo Studio dell&#8217;Avv. Luigi Lucente si occupava di far ottenere alla madre del conducente del mezzo, che veniva travolto e ucciso per effetto dell’invasione di corsia da parte dell’altro guidatore, il risarcimento dei danni patiti, per la perdita del rapporto parentale, concludendo un accordo transattivo con la Compagnia del responsabile civile.</p>
<p>A distanza di 6 anni dai fatti, nell’agosto del 2025, quella stessa madre si rivolgeva nuovamente al nostro Studio poiché i prossimi congiunti dell’altro conducente, mettendo in discussione la dinamica dell’incidente così come ricostruita anche dalle Autorità, le avevano notificato un ricorso <i>ex</i> art. 696 bis c.p.c. con il quale chiedevano al Tribunale competente di espletare una perizia tecnica da parte di un Consulente volta a ricostruire il sinistro,<i> </i>evitando il protrarsi di una situazione &#8211; a dir loro &#8211; di incertezza pregiudizievole.</p>
<p>Nel procedimento venivano coinvolte anche le Compagnie di Assicurazione di entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente.</p>
<p>L&#8217;Assistita, con la difesa dell’Avv. Luigi Lucente, si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’iniziativa avversaria, argomentando sulla scorta di quanto insegna la giurisprudenza.</p>
<p>Come precisato, fra le altre, dall’ordinanza del <b>Tribunale di Milano sez. XIII Civile, n. 863/2025</b>, il ricorso <i>ex </i>art. 696 <i>bis</i> c.p.c. non è ammissibile laddove la consulenza tecnica preventiva richiesta non abbia la potenzialità di esaurire tutti gli aspetti della controversia ai fini della conciliazione della causa.</p>
<p>Sempre la giurisprudenza richiama a più riprese, inoltre, la necessità di verificare il carattere non meramente esplorativo dell’accertamento tecnico richiesto che deve avere come scopo quello di facilitare una composizione della controversia prima di avviare un vero e proprio giudizio e non già di ricercare prove per supportare una presunta accusa.</p>
<p>In tal senso, eloquente è <b>Tribunale Verona, ordinanza 12 settembre 2025 n. 1467</b>: “<i>mentre non è precluso il diritto a chiedere di far svolgere accertamenti tecnici in giudizio, rivendicato dalla parte ricorrente, non si può in alcun modo giustificare l’erroneo ricorso processuale allo strumento dell’accertamento tecnico preventivo prescelto ex art. 696 bis c.p.c. in carenza dei presupposti di legge</i>”.</p>
<p>Applicando tali insegnamenti al caso di specie, sin dall’atto di costituzione, l’Avv. Luigi Lucente nell’interesse della propria Assistita faceva presente al Tribunale che il sinistro si è verificato 6 anni fa, il che esclude in radice la sussistenza di ragioni di urgenza o la necessità di cristallizzare prove destinate a deperire o alterarsi con il tempo.</p>
<p>Fermi l’infondatezza e il carattere esplorativo dell’indagine richiesta dagli avversari tesa a provocare una consulenza tecnica contro le risultanze probatorie disponibili, si faceva, inoltre, presente al Tribunale che le questioni controverse e da doversi risolvere in questo caso sarebbero andate ben oltre ciò che poteva costituire oggetto di consulenza tecnica: si poneva, infatti, un problema di prescrizione degli eventuali diritti risarcitori dei ricorrenti, nonchè di improponibilità e improcedibilità delle relative domande.</p>
<p>E oltre a questi temi di carattere preliminare e pregiudiziale, bisognava considerare, altresì, che le vertenze di risarcimento danni da circolazione stradale comportano non solo la risoluzione di questioni giuridiche – e non solo tecniche &#8211; in punto <i>an</i>, ma anche la necessità di un’adeguata istruttoria – in esito a un’altrettanta adeguata allegazione da parte di chi ne è onerato – pure in punto <i>quantum</i>, incompatibile con un procedimento <i>ex </i>art. 696 <i>bis </i>c.p.c. come quello introdotto.</p>
<p>Conseguentemente, e tirando le fila, si eccepiva che le questioni giuridiche da risolvere in un’eventuale causa di merito di tipo risarcitorio e che prescindevano da indagini tecniche sarebbero svariate.</p>
<p>La possibilità di conciliare, quindi, secondo la valutazione <i>ex ante</i> che richiede la giurisprudenza (<b>Cfr. sempre ordinanza Trib. Milano n. 863/2025</b>), nel caso di specie, non era solo improbabile, ma proprio impossibile.</p>
<p>In occasione della prima udienza, il Giudice dava spazio ad ampia discussione fra le parti e, in esito, si riservava.</p>
<p>Con <b>ordinanza del 31.10.2025</b>, resa a scioglimento della riserva assunta, <b>il Tribunale di Cremona rigettava il ricorso </b><b><i>ex</i></b><b> art. 696 </b><b><i>bis</i></b><b> c.p.c. dichiarandolo inammissibile</b>.</p>
<p>Rilevava, in particolare, il Giudice che “<i>ogniqualvolta l’accertamento richiesto non sia in grado, da solo ed in assenza di altre diverse questioni di stampo eminentemente giuridico, di risolvere con alto grado di probabilità la controversia insorta tra le parti, svolgendo così appieno il proprio ruolo deflattivo del contenzioso ordinario, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, proprio perché permangono delle valutazioni tipicamente riservate al giudice e inibite al consulente tecnico; […] nel caso di specie, siccome la dinamica del sinistro stradale è contestata, così come risultano necessarie alcune valutazioni tipicamente giuridiche nella quantificazione del danno, si rientri in uno di quei casi in cui l’accertamento richiesto avrebbe natura esplorativa e non sarebbe in grado, in assenza di altri accertamenti e decisioni preliminari o contestuali, di definire la controversia, con conseguente inammissibilità del ricorso; […] ciò, peraltro, appare ancora più vero e pregnante nel momento in cui la stessa difesa dei ricorrenti allega la strumentalità dell’accertamento non tanto a fini conciliativi ma al fine di precostituzione di una prova che, però, ben può essere disposta nel giudizio di merito […], e nel momento in cui le difese dei convenuti già sollevano eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio, ostacolo pressoché insormontabile al raggiungimento di un accordo conciliativo, anche in caso di diversa ricostruzione del sinistro all’esito dell’eventuale consulenza svolta in ATP</i>”.</p>
<p><b>Il Tribunale lombardo ha, quindi, dato integrale accoglimento alle eccezioni sollevate dal nostro Studio, ribadendo il principio per cui il procedimento </b><b><i>ex</i></b><b> art. 696 </b><b><i>bis </i></b><b>c.p.c. non sempre è ammissibile</b>, ma soltanto laddove la verifica richiesta abbia un grado elevato di fattualità nel senso che il punto di dissidio tra le parti attenga alla questione tecnica oggetto dello stesso accertamento peritale, non residuando, sulla base di un giudizio prognostico, altre questioni controverse.</p>
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		<title>Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Tabella Unica del valore pecuniario per le macrolesioni</title>
		<link>https://www.studiolegalelucente.it/2025/07/30/tabellaunicamacrolesioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucente]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 14:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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		<p><strong><span class="Apple-style-span">Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Tabella unica del valore pecuniario per le macrolesioni</span></strong></p>
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		<title>Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Pubblicato il decreto attuativo sui parametri assicurativi del comparto sanità</title>
		<link>https://www.studiolegalelucente.it/2024/10/28/rivista-tecnica-ospedaliera-parametri-assicurativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 15:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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		<p><strong><span class="Apple-style-span">Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Pubblicato il decreto attuativo sui parametri assicurativi del comparto sanità</span></strong> <strong><span class="Apple-style-span">– Ottobre 2024<br />
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		<title>Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Il potere del CTU di reperire nuovi documenti in sede giudiziale civile</title>
		<link>https://www.studiolegalelucente.it/2024/02/12/rivista-tecnica-ospedaliera-poteri-del-ctu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucente]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
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		<p><strong><span class="Apple-style-span">Rivista TECNICA OSPEDALIERA – </span>Il potere del CTU di reperire nuovi documenti in sede giudiziale civile</strong> <strong><span class="Apple-style-span">– Febbraio 2024<br />
</span><span class="Apple-style-span"><br />
È possibile leggere l’articolo completo </span><a href="https://www.studiolegalelucente.it/wp-content/uploads/2024/02/estratto-pag.-doppia-tecnica-ospedaliera-febbr-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cliccando qui</a></strong></p>
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		<title>Deve togliersi un dente: il sanitario sospende la terapia anticoagulante e il paziente rimane vittima di un grave evento ischemico &#8211; La sentenza del Tribunale di Mantova</title>
		<link>https://www.studiolegalelucente.it/2024/02/04/deve-togliersi-un-dente-il-sanitario-sospende-la-terapia-anticoagulante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 11:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il paziente, dal 2006, all’esito di un intervento di sostituzione di della valvola aortica, era portatore di protesi meccanica e, da allora, assumeva terapia anticoagulante, il cui dosaggio veniva impostato...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Il paziente, dal 2006, all’esito di un<strong> intervento di sostituzione di della valvola aortica</strong>, era portatore di protesi meccanica e, da allora, assumeva <strong>terapia anticoagulante</strong>, il cui dosaggio veniva impostato sulla scorta di periodiche misurazioni dell’INR dall’ambulatorio di sorveglianza TAO (=terapia anticoagulante orale) di riferimento, facente parte di un’Azienda sanitaria lombarda.</p>
<p class="p1">In occasione di uno dei periodici controlli, il paziente segnalava di doversi sottoporre all’estrazione di un dente, programmata per il 03.10.2018, e in vista di tale procedura i medici dell’Azienda sanitaria prescrivevano la sospensione temporanea della terapia anticoagulante, inadeguata nel caso specifico sia come scelta di base sia per come veniva gestita, anche nel prosieguo.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Gli veniva, infatti, erroneamente prescritto di sospendere la terapia anticoagulante orale (<strong>Coumadin</strong>) 4 giorni prima dell’intervento odontoiatrico e la sua sostituzione dopo 2 giorni con Clexane 4000UI, con indicazione di ripresa del Coumadin dopo 3 giorni dall’estrazione, e, in occasione del successivo appuntamento dell’08.10.2018, parimenti gli veniva indicato di assumere terapia incongrua.</p>
<p class="p1">Tale condotta negligente, imprudente e imperita, oltre che contraria ai dettami dell’arte medica da parte del personale sanitario determinava “<strong><i>un’ischemia cerebrale temporo-parietale sinistra</i></strong>”, di cui il paziente rimaneva vittima il 10.10.2018, riportando ingenti danni.</p>
<p class="p1">Un uomo di appena 59 anni, ancora attivo e impegnato a livello professionale e personale, in un batter di ciglia, si ritrovava, in conseguenza dell’evento ischemico di cui si tratta, a dover affrontare oltre a un pesante ricovero e un lunghissimo e faticosissimo percorso di riabilitazione su più fronti, e, ciò nonostante, stabilizzati i postumi, a dover convivere con una condizione di soggetto emiplegico con un <strong><i>deficit </i>deambulatorio e dell’eloquio</strong>, che compromettevano la sua capacità lavorativa e<i> </i>numerose altre attività della vita quotidiana e di svago, rendendo necessaria una costante supervisione da parte dei propri familiari.<b><span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p class="p1">A fronte di quanto accaduto, il paziente e i suoi familiari si rivolgevano all’<strong>Avv. Luigi Lucente</strong> del Foro di Milano per chiedere la tutela dei propri diritti e perché fosse fatta Giustizia.</p>
<p class="p1">Dopo un’approfondita valutazione medico-legale e specialistica, l’Avv. Luigi Lucente avanzava, nei confronti della struttura nosocomiale e, parimenti, del medico che si era occupato del caso, formale missiva di richiesta di risarcimento dei danni sia in favore del paziente sia in favore della moglie e della figlia.</p>
<p class="p1">La fase stragiudiziale si concludeva con un nulla di fatto, motivo per cui, all’esito anche di un tentativo di mediazione (obbligatorio quale condizione di procedibilità previsto dalla L. 24/2017) che dava analogamente esito negativo, si rendeva necessario, nell’anno 2020, incardinare un procedimento civile davanti al Tribunale di Mantova.</p>
<p class="p1">Si costituivano in giudizio sia l’Azienda Sanitaria che il medico, il quale chiedeva di chiamare in giudizio quale proprio garante la compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato polizza per la responsabilità professionale.</p>
<p class="p1">Nel merito, le controparti, convenute e terza chiamata, insistevano per il rigetto delle domande attoree, difendendo le scelte terapeutiche assunte, e addebitandone, in ogni caso, la responsabilità al dentista che aveva programmato ed eseguito la procedura odontoiatrica.</p>
<p class="p1">L’attività consulenziale espletata nel corso del giudizio, confermava e riconosceva pienamente la censurabilità dell’operato del personale sanitario dell’Azienda Sanitaria lombarda, che gli attori avevano fin dall’inizio allegato e denunciato.</p>
<p class="p1">In tale scritto, i Periti dell’Ufficio, dopo aver ricostruito i fatti, concludevano perentoriamente:</p>
<p class="p1">“…<i>la strategia bridging therapy attuata in questo soggetto non è stata adeguata sia come scelta di base (vedasi quanto di seguito riportato) sia come gestione.<span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p class="p1"><i>Il dosaggio di 4000 Unità di clexane sottocute 2 volte al giorno non hanno offerto una adeguata protezione nei confronti del tromboembolismo arterioso. L’uso di enoxaparina sodica non è stato adeguatamente studiato per la tromboprofilassi in pazienti con protesi valvolari cardiache meccaniche,</i></p>
<p class="p1"><i>In ogni caso va ricordato che nel caso del paziente </i>(omissis)<i> non sussisteva la necessità di alcuna sospensione della terapia anticoagulante poiché le procedure odontoiatriche, inclusa l’avulsione dentaria singola o multipla, non necessitano di variazione, sospensione o bridging della terapia con antagonisti della vitamina K.<span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p class="p1"><i>E’ fondamentale infatti ricordare che le Linee Guida della Società Europea di Cardiologia per il trattamento della valvulopatie evidenziano che, nel caso di chirurgia odontoiatrica, è raccomandata la non sospensione della terapia anticoagulanti orali (pagina 602 capitolo 11.3). […] Risulta evidente che la scelta corretta fosse la non sospensione dell’anticoagulante orale poiché tale opzione, applicata per una avulsione dentaria, avrebbe rappresentato la scelta maggiormente raccomandata dagli esperti e certamente associata al minor rischio combinato di trombosi e sanguinamento”.<span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p class="p1">Un giudizio perentorio ed eloquente che veniva ribadito, negli stessi termini anche all’esito delle osservazioni critiche dei CT di controparte.</p>
<p class="p1">In quelle note critiche, peraltro, le convenute cercavano di insinuare dubbi sul giudizio causale, sostenendo, in parole povere, che il valore INR potesse scendere sotto il <i>range</i> di riferimento anche indipendentemente dalla terapia e che l’evento trombotico poteva verificarsi anche con un valore INR nei <i>range</i>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Lapidarie erano le risposte in merito da parte dei CTU che, sgombrando il campo da fuorvianti generalizzazioni, puntualizzavano ulteriormente come, proprio in virtù di un giudizio controfattuale, qualora gli operatori sanitari – diversamente da quanto accaduto – non avessero proceduto alla sospensione della terapia anticoagulante e ad una non adeguata strategia “<i>Bridging therapy</i>” sul paziente, con ragionevole probabilità, l’evento ischemico del 10.10.2018 non si sarebbe verificato.</p>
<p class="p1">All’esito dell’assunzione delle testimonianze attoree, finalizzate a dimostrare la portata dei danni patiti, ritenuta la causa matura per la decisione e letti gli atti conclusivi del procedimento, <strong>in data 04 febbraio 2024 il Tribunale di Mantova pubblicava la sentenza n. 154/2024</strong>.</p>
<p class="p1">In particolare, tale decisione, ripercorrendo l’<i>iter</i> logico-argomentativo della Consulenza Tecnica espletata, ne ha condiviso le conclusioni, in quanto motivate e scientificamente suffragate.</p>
<p class="p1">Di conseguenza ha affermato la responsabilità, contrattuale, dell’Azienda Sanitaria, ed extracontrattuale del medico, essendo quest’ultimo il professionista specialista cui solo competeva la decisione in ordine alla terapia anticoagulante da somministrare al paziente (o alla sua sospensione), indipendentemente da qualsiasi eventuale richiesta del dentista (se anche davvero vi fosse stata).</p>
<p class="p1">Per l’effetto, <strong>la sentenza ha condannato entrambe le parti convenute, in solido, al risarcimento</strong> <strong>dei pregiudizi patiti dal paziente, quale vittima diretta e primaria, ma anche dalla moglie e dalla figlia, quali danneggiati riflessi</strong>.</p>
<p class="p1">A fronte di un importante periodo di invalidità temporanea per i ricoveri e la lunga riabilitazione, e di una invalidità del 35% accertata come lesione all’integrità psico fisica in nesso di causa con gli errori dei sanitari del centro TAO, il Tribunale ha, infatti, ritenuto che il paziente avesse diritto di ottenere il ristoro del danno biologico c.d. puro (per i postumi permanenti oltre che per il periodo di inabilità temporanea riconosciuti), aumentato di un’ulteriore percentuale a titolo di personalizzazione, per compensare le importanti e specifiche ripercussioni negative, diverse da quelle normali ed indefettibili secondo l’ <i>id quod plerumque accidit</i>, oltre che per l’eccezionale disagio psicologico vissuto e la sofferenza patita; nonché dei danni di natura patrimoniale, per le spese mediche sostenute, per i costi di abbattimento delle barriere architettoniche necessari per adattare i locali di casa alla acclarata condizione di disabilità, nonché per parte delle perdite di guadagno subite, queste ultime liquidate secondo un criterio equitativo <i>ex</i> art. 1226 C.C. e 2056 C.C.</p>
<p class="p1">Il Tribunale, in accoglimento delle domande attoree, ha, inoltre, statuito che, a fronte della disabilità del loro caro, anche i familiari avessero diritto ad essere risarciti, fra l’altro, del danno non patrimoniale patito, sulla scorta di quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Roma.</p>
<p class="p1">Si legge in sentenza in proposito: <i>“[…] Sulla base dell’id quoad plerumque accidit può quindi ritenersi che l’evento lesivo abbia sicuramente comportato “fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita” anche della moglie, potendo presumersi che siano principalmente a suo carico le incombenze di supporto al marito nello svolgimento delle attività di vita quotidiana (come lavarsi, vestirsi, ecc.) e che, come il marito, anche la moglie abbia subito le ripercussioni che tale invalidità comporta nella vita di relazione e nello svolgimento di attività di svago […].</i></p>
<p class="p1"><i>Concludendo, sulla base degli elementi offerti, e di ogni ulteriore mezzo di prova utile all’accertamento qui richiesto, quali fatti notori, massime di esperienza e presunzioni, deve affermarsi la sussistenza in capo a</i> (moglie) <i>(omissis)</i> <i>di un danno da lesione del rapporto parentale, sia quanto all’aspetto della sofferenza morale, sia quanto all’aspetto di una modifica in pejus delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate, e la sussistenza di un danno non patrimoniale subito dalla figlia</i> (omissis), <i>quale danno da lesione del rapporto parentale, da ravvisarsi nel solo aspetto della sofferenza morale</i>”.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalelucente.it/2024/02/04/deve-togliersi-un-dente-il-sanitario-sospende-la-terapia-anticoagulante/">Deve togliersi un dente: il sanitario sospende la terapia anticoagulante e il paziente rimane vittima di un grave evento ischemico &#8211; La sentenza del Tribunale di Mantova</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.studiolegalelucente.it">Studio Legale Lucente</a>.</p>
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