
Una paziente di trentasette anni veniva sottoposta, il 28.03.18, ad intervento di by-pass ureterale sinistro con protesi Detour.
In data 30.03.18 emergevano segni clinici preoccupanti, quali iperpiressia, secrezione scura nel drenaggio e addome dolente; elementi sintomatici di una perforazione intestinale. Seguiva indicazione di un intervento di laparotomia esplorativa, rimozione della protesi di Detour, resezione di tratto di ileo, anastomosi e confezionamento dell’ileostomia.
All’esito del nuovo intervento si riscontravano iperpiressia, indici elevati di flogosi, secrezione bilia-enterica dal drenaggio, fuoriuscita di materiale enterico-biliare dalla ferita e algia addominale acuta.
Venivano eseguiti accertamenti strumentali l’01.04.18 (Tac addome), il 04.04.18 (Rx addome) e il 06.04.18 (Tac addome).
Il 07.04.18 veniva eseguito intervento chirurgico d’urgenza, di resezione parziale dell’intestino tenue e riconfezionamento dell’anastomosi intestinale in cavità peritoneale settica.
Dopo l’intervento la situazione della paziente si svelava ormai compromessa. Seguivano infatti mesi trascorsi in ospedale con forti dolori addominali, fuoriuscita di materiale bilio-enterico, aria endo-addominale e continue infezioni nosocomiali, nel susseguirsi di interventi chirurgici, trattamenti sanitari e terapie farmacologiche, nel disperato tentativo di prolungare per quanto possibile il tempo di sopravvivenza della paziente.
In data 06.01.20 la paziente decedeva nel letto di ospedale.
A seguito di quanto accaduto, la sorella della paziente si rivolgeva all’Avvocato Luigi Lucente del Foro di Milano, e, dietro consiglio dello stesso, veniva anzitutto sporta denuncia-querela presso la competente Procura della Repubblica.
Veniva così aperto un fascicolo per omicidio colposo avanti alla Procura presso il Tribunale di Monza, e in quella sede veniva svolto l’esame autoptico sulla salma della paziente, nel contraddittorio delle parti. La relazione medico-legale dei Consulenti della Procura individuava chiari profili di responsabilità professionale.
Sempre affiancati dall’Avv. Lucente, la sorella della paziente e gli altri membri della famiglia si determinavano, dunque, a nominare e a sottoporre la vicenda all’attenzione di due Consulenti tecnici di parte, ovverosia a un medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni e a un medico specialista in Chirurgia Generale.
I Consulenti incaricati individuavano gravi responsabilità in capo all’ospedale e al chirurgo primo operatore. Con riguardo all’intervento del 30.03.18 venivano riscontrate plurime omissioni nella verbalizzazione dell’atto terapeutico. Inoltre, la tecnica operatoria risultava del tutto incongrua, poiché il confezionamento dell’ileostomia terminale avveniva ‘a valle’, piuttosto che ‘a monte’ dell’anastomosi intestinale. Inoltre, veniva individuato un grave ritardo diagnostico per non aver sottoposto a re-intervento chirurgico la paziente fino al 07.04.18, nonostante gli inequivocabili segni clinici e strumentali presenti già in data 01.04.18. Infine, veniva biasimata anche la strategia operatoria dell’intervento del 07.04.18, poiché in quella sede veniva eseguito un riconfezionamento dell’anastomosi in una cavità peritoneale settica, secondo una strategia clinica e operatoria destinata a un inesorabile fallimento.
L’Avvocato Luigi Lucente completava l’istruttoria preliminare attraverso una voluminosa produzione documentale e la predisposizione di numerosi capitoli di prova testimoniale. In particolare venivano indagati i risvolti relazionali che, sin dall’infanzia, legavano la paziente ai singoli familiari parti del giudizio. Anzitutto venivano provati i rapporti di parentela intercorrenti, attraverso la produzione dei relativi certificati di nascita. Venivano dimostrati i persistenti contatti mantenuti dai parenti con la paziente, anche in età adulta. Veniva dedotta, altresì, la convivenza della vittima con alcuni parenti, anche tramite certificati storici di residenza e di stato di famiglia, e la loro assistenza pressoché quotidiana alla stessa. Venivano anche dimostrati diversi viaggi in aereo dall’estero che alcuni familiari avevano compiuto per incontrare la paziente durante il regime di ricovero.
Esperito senza esito un primo contatto stragiudiziale e un tentativo di mediazione forense avanti al competente Organismo di conciliazione (condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs 28/10), venivano citati in giudizio sia l’Ente nosocomiale e sia il chirurgo primo operatore coinvolti.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, respingendo ogni accusa.
Il Tribunale monzese accoglieva anzitutto la richiesta della famiglia della paziente di disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio medico-legale, nominando all’uopo un Collegio peritale composto da un medico-legale e da un medico specialista in chirurgia generale.
Le operazioni peritali, svolte nel contraddittorio delle parti, si esaurivano con il deposito della relazione peritale dell’Ufficio, in data 17.11.24, e di una integrazione peritale richiesta dal Giudicante, il 13.02.25.
Nella loro dissertazione tecnica i Consulenti tecnici del Tribunale confermavano che il nosocomio e, nello specifico, anche il chirurgo primo operatore, erano responsabili della morte della paziente.
I Consulenti del Tribunale, nello specifico, avvaloravano la prospettazione dei parenti della vittima, affermando anzitutto, con riferimento all’intervento del 30.03.18, che “risulta tecnicamente censurabile e francamente poco comprensibile confezionare una ileostomia terminale a valle, perdendo la sua efficacia nel proteggere l’anastomosi dal passaggio del contenuto intestinale”.
Gli stessi aggiungevano che “Da un punto di vista gestionale si rileva un evidente ritardo nel trattamento della intercorsa deiscenza anastomotica che, nonostante le evidenze cliniche e strumentali, venne procrastinata sino al 07/04”, e ritenevano anche “censurabile dal punto di vista tecnico la scelta di riconfezionare una anastomosi ileale nell’intervento del 07/04 in un terreno settico ad alto rischio di deiscenza”.
Venivano accolte anche le istanze testimoniali promosse dalla difesa della famiglia danneggiata e mirate a dimostrare l’intenso legame affettivo, reciso dalla prematura dipartita della paziente, che intercorreva tra questa e ogni singolo parente parte del giudizio.
Veniva quindi dimostrato il grado di parentela intercorrente, la convivenza se intercorrente, la condivisione di importanti momenti di vita vissuta, la continuatività del rapporto anche in età adulta, nonché l’assistenza e la vicinanza mostrate alla paziente.
Terminata, così, l’istruttoria, il Tribunale di Monza concedeva i termini di rito per le memorie conclusive e, all’esito, in data 21 aprile 2026 pubblicava la sentenza n. 857/26.
Nel testo della decisione il Tribunale dichiarava che “la domanda deve essere accolta avendo la CTU espletata in corso di giudizio evidenziato inequivocabili profili di colpa” in capo ai convenuti, e riconosceva a tutti i parenti della paziente una importante somma risarcitoria per il danno patito.
Veniva previsto anche il rimborso delle spese legali, peritali e processuali.
La famiglia della paziente in questo modo trovava piena Giustizia, grazie a una pronuncia che riconosceva appieno le sue ragioni e che chiamava a rispondere delle loro responsabilità sia l’ente ospedaliero e sia il chirurgo primo operatore, attraverso una importante condanna al risarcimento del danno provocato ai parenti della vittima.
La sentenza veniva sottoposta a gravame da entrambi i soggetti condannati e al momento della pubblicazione del presente contributo la decisione risulta sub iudice.


