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Quante volte ci è capitato, all’estero, di rimanere sorpresi per la diligenza degli automobilisti che, per il solo fatto di vedere dei pedoni sui margini della carreggiata, anche al di fuori delle strisce pedonali, arrestavano la marcia per consentire l’attraversamento?
Abbiamo spesso attribuito tale condotta ad un fatto di stile o di maggiore educazione!
È prassi, invece, in Italia che il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali debba verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e lasciarlo passare prima di dare inizio all’attraversamento con la naturale conseguenza che il pedone sempre più spesso, soprattutto se anziano o con gravi difficoltà motorie, rimane per decine di minuti fermo prima di poter attraversare la strada. Tale malcostume ha, addirittura, indotto alcuno a pensare che  se il pedone non lo fa e viene investito perché un veicolo non si arresta, la “colpa” di quel che accade è anche sua.
La Corte di Cassazione Sez. III civile, con sentenza 3 settembre 2009 n. 20949 ha in materia preso una decisione che, a parere di chi scrive – senza con ciò voler risultare offensivi nei confronti del Supremo Collegio – è tanto lodevole sotto il profilo pedagogico e culturale quanto lapalissiana sotto il profilo giuridico.
Infatti, l’Ecc.ma Suprema Corte ha… “osservato che il dovere di rallentare fino a fermarsi per consentire l’attraversamento del pedone sulle strisce pedonali fa carico al conducente del veicolo; che la velocità va dallo stesso adeguata al contesto dei luoghi ed all’area visibile nelle immediate vicinanze delle strisce; che sul conducente incombe l’obbligo di presumere che nello spazio a tanto destinato un pedone possa in ogni momento attraversare; che, soprattutto, nessun dovere ha il pedone (che ben può essere anche un vecchio o un bambino) di valutare l’intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare (come deve), apprezzando l’eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo”.
Per la Corte: “… occorre che ogni conducente, nell’approssimarsi alle strisce pedonali – ancor più se queste si trovino, come nella specie, in una zona centrale di una città – abbia la chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi, non essendo in linea con le elementari regole di comportamento proprie di un paese civile che un conducente possa considerare una mera facoltà il suo inderogabile obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali e che il pedone debba, dal canto suo, riguardare l’attraversamento come un temerario atto di coraggio, anche dove ha diritto di farlo con l’aspettativa che i conducenti si fermino per lasciarglielo fare.
Che, poi, egli controlli “nel primario suo interesse” (come afferma la Corte d’Appello) qual è la situazione che in concreto gli si presenta è senz’altro opportuno ed auspicabile; ma costituisce un errore in diritto ritenere che l’omissione, da parte del pedone che attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e dell’apprezzamento  dell’intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi, possa assumere la valenza – ex art. 1227 c.c., comma 1, – di concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nel caso in cui venga investito. E ciò perché, come sopra s’è detto, nella particolare materia in esame, non può predicarsi il dovere di essere tecnicamente cauto da parte di chi (il pedone), potendo legittimamente essere privo delle doti necessarie per effettuare tale tipo di apprezzamento, ha ragione di fare pieno affidamento sulla specificamente prescritta cautela altrui (del conducente di un veicolo)”.
Il Supremo Collegio ha voluto tuttavia precisare che: “…Tanto non significa che un possibile concorso colposo del pedone non sia mai ravvisabile. Ma può esserlo solo se il pedone abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzabile nel caso di semplice attraversamento “frettoloso e a testa bassa”… come nel caso esaminato.