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Si segnala una importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 3 maggio 2011, n. 9700.
La storia è di quelle drammatiche di morte sulle strade che, questa volta, ha visto come vittima un motociclista scontratosi con una autovettura.
Dagli accertamenti eseguiti si è giunti in primo grado (e poi anche nei successivi) a ritenere colpevole dell’accaduto l’automobilista per colpa prevalente (75%) con conseguente condanna dello stesso e della sua Assicurazione a risarcire i danni ai prossimi congiunti del motociclista deceduto.
Con sentenza n. 2949 del 2009 il Tribunale di Bergamo escludeva, tuttavia, che potesse riconoscersi il risarcimento alla figlia del defunto, in quanto nata dopo la morte del padre. Si ritenne che <<ella non potesse essere titolare di alcun diritto al risarcimento in caso di lesione>> in quanto priva della capacità giuridica alla data dell’evento dannoso.
La sopraddetta sentenza è stata confermata sul punto dalla Corte d’Appello di Brescia secondo cui <<al riconoscimento di un autonomo diritto al risarcimento per la morte di un genitore, avvenuta nel periodo intercorrente tra il concepimento e la nascita, è di ostacolo insormontabile la duplice circostanza dell’inesistenza al momento del sinistro del soggetto danneggiato e della mancanza di una norma specifica che gli attribuisca siffatto diritto, pur subordinato nel suo concreto esercizio all’evento della nascita>>.
La Cassazione ritiene che [ nel caso di specie] non si ponga alcun problema relativo alla soggettività giuridica del concepito, non essendo necessario configurarla per affermare il diritto del  nato al risarcimento e non potendo, d’altro canto, quella soggettività evincersi dal fatto che il feto è fatto oggetto di protezione da parte dell’ordinamento.
Il diritto di credito è infatti vantato dalla figlia in quanto nata orfana del padre, come tale destinata a vivere senza la figura paterna. La circostanza che il padre fosse deceduto prima della sua nascita per fatto imputabile a responsabilità di un terzo significa solo che condotta ed evento materiale costituenti l’illecito si erano già verificati prima che ella nascesse, non  anche che prima di nascere potesse avere acquistato il diritto di credito al risarcimento. Il quale presuppone la lesione di un diritto (o di altra posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento), che nel caso in scrutinio è da identificarsi con il diritto di godimento del rapporto parentale (Cass. Nn. 8827 e 8828 del 2003 e Cass., sez. un., n. 26972 del 2008), certamente inconfigurabile prima della nascita.
Così come solo successivamente alla nascita si verificano le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione del diritto derivano.
Del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse. Prima, esistevano solo le condizioni ostative al suo insorgere per la già intervenuta morte del padre che la aveva concepita, ma la mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra padre e figlio è divenuta attuale quando la figlia è venuta alla luce.
In quel momento s’è verificata la propagazione intersoggettiva dell’effetto dell’illecito per la lesione del diritto della figlia (non del feto) al rapporto col padre; e nello stesso momento è sorto il suo diritto di credito al risarcimento, del quale è dunque diventato titolare un soggetto fornito della capacità giuridica per essere nato.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione in realtà non ha preso le distanze da quelle norme e principi dell’ordinamento che consentono di ritenere  che non possa sussistere in capo al concepito  una autonoma soggettività giuridica. Per cui – che la si condivida o meno – rimane ferma nel nostro sistema la linea interpretativa per cui finché il feto è legato dal cordone ombelicale alla madre è soltanto una mera “portio viscerum”, un qualcosa di pertinenziale alla madre, in poche parole una “cosa”.
La sentenza in commento finisce per utilizzare la categoria dei c.d. danni futuri: danni che al momento dell’illecito non esistono, in senso stretto (seppure si possano ragionevolmente intravedere!), ma si produrranno successivamente.
Il nascituro non potrebbe lamentare alcun danno per i gravi pregiudizi subiti dall’uccisione del padre durante la fase di sua gestazione solo perché nessuna relazione si poteva istaurare fra i due in quella fase.
Al momento della nascita si iniziano a manifestare gli effetti dannosi perché il nato in quel momento si ritrova privato del rapporto col padre.