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…Gli eredi del lavoratore deceduto a causa di un mesotelioma pleurico contratto a seguito di contatto con l’amianto sul posto di lavoro hanno diritto a vedersi riconosciuto – iure hereditatis – il danno biologico permanente del defunto padre anche se la patologia contratta  aveva condotto quest’ultimo  alla morte senza che vi fosse  stata guarigione clinica? La risposta è: NO.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., nell’anno 2009, un figlio conveniva in giudizio avanti al Tribunale, Sezione Lavoro, la Società che era stata datrice di lavoro del defunto padre chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della prima in ordine alle lesioni patite dal padre ed in ordine al successivo decesso.

Il ricorrente poneva a sostegno delle proprie ragioni le seguenti allegazioni:

-che Egli sarebbe stato l’unico erede del di lui padre deceduto nel 2007 a causa di mesotelioma pleurico, forma tumorale che colpisce esclusivamente individui esposti a contatto con l’amianto e che ha un periodo di latenza tra i 20 e i 40 anni;

-che il padre aveva prestato attività lavorativa quale idraulico manutentore in favore della resistente per 26 anni, senza soluzione di continuità fino al pensionamento;

-che durante il ridetto periodo lavorativo il padre, nell’espletamento delle proprie mansioni sarebbe venuto a contatto con “importanti quantità di polvere d’amianto” e che nel corso del rapporto di lavoro nessuno l’avrebbe informato circa i rischi specifici dell’esposizione all’amianto;

-che, dunque, essendo il periodo di latenza della forma di malattia compreso tra i 20 e i 40 anni ed avendo il padre lavorato presso la resistente in quel lasso di tempo sarebbe certo, “senza ombra di smentita”, che la malattia che ha portato alla morte è stata causata dal contatto con l’amianto.

La Società convenuta difesa dagli avvocati Luigi Lucente e Ilaria Donini si costituiva in giudizio contestando integralmente tutte le avverse prospettazioni e domande, chiedendone l’integrale reiezione.

Il Tribunale di primo grado, dopo l’istruttoria,  accoglieva il ricorso del ricorrente e con sentenza n.  241/2012 dichiarava “la responsabilità della Datrice di Lavoro per le lesioni patite dal padre del ricorrente a seguito del mesotelioma pleurico che lo condussero al decesso, accertata la sussistenza del nesso eziologico causale tra la malattia e l’attività lavorativa svolta condanna la Datrice di Lavoro a pagare il risarcimento e in particolare – per quel che attiene questo commento –  a pagare una consistente somma superiore al mezzo milione di Euro a titolo di risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo del de cuius”.  

Il Tribunale – sul punto – disattendendo, peraltro, le valutazioni espresse nella CTU che prevedeva solo un danno di temporanea invalidità di circa 3 anni (compreso tra la diagnosi e la morte) riconosceva al lavoratore nel frattempo defunto il danno da invalidità permanente.

Si sottolinea ancora una volta che il perito del Tribunale non aveva accertato in capo al de cuius la stabilizzazione di eventuali postumi permanenti.

La Società, Datrice di Lavoro, impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’Appello di Milano. Criticava in generale il Giudicante di prime cure che, pur dichiarando di aderire alle valutazioni espresse al consulente tecnico d’Ufficio le aveva poi disattese senza fornire una adeguata motivazione del suo convincimento e senza indicare i criteri logici e giuridici che avevano determinato il suo giudizio.

Tra i motivi d’Appello invocati dagli Avvocati Luigi Lucente e Ilaria Donini vi era quello della:

Erroneità della sentenza sotto il profilo della determinazione del quantum del risarcimento del danno iure hereditario e omessa motivazione sul punto.  

Per i sopraddetti difensori aveva errato clamorosamente l’estensore quando, dopo aver riportato pedissequamente la quantificazione percentuale individuata dal suo C.T.U., aveva disatteso le valutazioni espresse nell’elaborato tecnico, riconoscendo in favore del ricorrente una voce di danno non accertata in sede di C.T.U assolutamente non provata dal ricorrente.

Si faceva notare  che, seppur le valutazioni del Ctu non sono vincolanti per il Giudice,  quando quest’ultimo decide di discostarsene è obbligato a fornire adeguata motivazione del proprio convincimento, indicando il percorso logico giuridico che lo ha determinato a giungere a conclusioni di segno opposto.

Nella fattispecie l’estensore, anziché limitarsi a liquidare i danni biologici da invalidità temporanea (parziale e assoluta) così come accertati dal consulente, aveva deciso senza motivare in alcun modo la propria determinazione e quindi arbitrariamente di condannare la Società  non solo al ristoro del danno biologico iure hereditario da invalidità temporanea, ma anche al risarcimento del danno biologico iure hereditario da invalidità permanente.

Ebbene  sempre secondo i difensori Lucente e Donini tale voce di danno non poteva e non doveva  essere riconosciuta al ricorrente  in quanto nel caso che ci occupa non vi era stata in capo al de cuius la stabilizzazione di eventuali postumi permanenti.

I difensori hanno esposto a sostegno delle ragioni della propria assistita che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sul punto è chiarissima:  in ipotesi in cui sia deceduto un lavoratore, deve essere negata la sussistenza di un danno biologico da invalidità permanente quando manca, come nel caso trattato, una censura temporale tra il periodo di invalidità permanente e quello di invalidità temporanea, non seguita dalla cessazione della malattia e dalla stabilizzazione dei relativi postumi.

Il presupposto imprescindibile per il riconoscimento del danno biologico da invalidità permanente è rappresentato, infatti, dalla stabilizzazione dei postumi: stabilizzazione che nel caso che ci occupa non si è avuta.

La malattia, dal giorno della diagnosi, è proseguita senza soluzione di continuità portando alla morte.

In un caso analogo a quello che ci occupa – hanno spiegato i difensori – agli eredi di un lavoratore deceduto a causa di mesotelioma contratto per inalazione di fibre di amianto nell’ambiente di lavoro è stato riconosciuto un danno non patrimoniale iure hereditatis da invalidità temporanea totale con relativa personalizzazione.  La Sentenza della Corte di Cassazione n. 9238 del 21.04.2011 ha, infatti,  statuito che: “La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei  principi posti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 e, tenuto conto dell’esigenza di evitare la duplicazione dei titoli di risarcimento, ha dato atto come, nel caso,  l’invalidità temporanea  si fosse protratta dalla diagnosi della malattia al decesso del lavoratore, con la conseguenza, che mancando una censura temporale tra il periodo di invalidità permanente e quello di invalidità temporanea, non seguita dalla cessazione della malattia e dalla stabilizzazione dei relativi postumi, il riconoscimento di entrambi i titoli di danno, avrebbe comportato il ristoro, non consentito, di un identico pregiudizio”.

Ed ancora la recentissima sentenza delle Corte di Cassazione Sezione Lavoro, n. 8655 del 30.05.2012 sempre in tema di problematica concernente l’esposizione ad amianto e sempre alla stregua della sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte n. 26972 dell’11.11.2008,  ha riconosciuto agli eredi  di un operaio di un cantiere navale deceduto a seguito della morte a causa di una neoplasia polmonare,  quale conseguenza della inalazione delle fibre di amianto presenti sul luogo di lavoro, esclusivamente il danno non patrimoniale iure hereditario da invalidità temporanea e non quello da invalidità permanente, se pur con un criterio di personalizzazione che ha tenuto conto della intesità della sofferenza provata dalla vittima.

Sempre in tema di quantificazione del danno richiesto dagli eredi di un lavoratore addetto alla lavorazione dell’amianto  e deceduto per aver contratto la malattia in ambiente lavorativo insalubre, – i difensori hanno fatto notare che – anche la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2251 del 16 febbraio 2012 ha riconosciuto agli eredi del lavoratore esclusivamente il danno biologico correlato all’inabilità temporanea del de cuius per il tempo di permanenza in vita, determinato anche in  base “ alla intensità della sofferenza provata, dalle condizioni personali e soggettive del lavoratore e dalle altre particolarità del caso concreto”.

Precisamente la ridetta sentenza della Suprema Corte confermava la pronuncia n. 448/2006 della Corte d’Appello di Venezia del 09.01.2007  in punto di quantificazione del danno, laddove statuiva che l’unico danno biologico risarcibile è quello correlato all’inabilità temporanea per il tempo di permanenze in vita, mentre censurava la pronuncia di merito nella parte in cui si era proceduto alla liquidazione del danno in maniera automatica, senza tener conto della situazione soggettiva del soggetto danneggiato.

Dunque correttamente era stato riconosciuto esclusivamente il risarcimento del danno biologico e morale sofferto dal defunto, rivendicato dai figli a titolo successorio e maturato nel periodo intercorrente tra il manifestarsi della malattia e il decesso.

Ed ancora in senso conforme, con riguardo ad un caso di azione promossa per  il riconoscimento del risarcimento  dei danni da parte degli eredi di un lavoratore deceduto per infortunio, è stato riconosciuto in capo alla vittima esclusivamente un danno biologico da invalidità temporanea, la cui entità è stata personalizzata, ma non un danno da invalidità permanente (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 1072 del 18.01.2011).

I difensori Lucente e Donini insistevano, dunque, affinché sul punto la sentenza venisse integralmente riformata.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 5/2015 ha accolto il 4° motivo di appello ( di cui al presente commento).

Ha osservato come non sia stato accertato in sede peritale alcun consolidamento degli effetti invalidanti della patologia, progressivamente evolutasi dalla diagnosi al decesso – nell’arco di circa 2 anni e 8 mesi in assenza di alcuna comprovata stabilizzazione di postumi permanenti.

In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza condivisa da questa Corte, deve farsi luogo ad una liquidazione del danno – sia pure di natura solo temporanea – che tenga conto, in base ad un procedimento di personalizzazione operato mediante “un criterio equitativo puro”, della “natura peculiare” e dell’enormità del pregiudizio” subito dal soggetto nel corso della patologia che lo conduce al decesso (v. Cass. 31.10.2014, n. 23183).  

Ciò in quanto, come rilevato dal Supremo Collegio, “tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte” (Cass. 23183/14, cit.).  

La liquidazione da operarsi, alla luce di tale insegnamento, nel caso di specie, dovrà tenere conto di una serie di elementi, quali – da un lato – la protratta durata della patologia, l’assenza di prospettive di guarigione, la rilevante entità delle relative conseguenze invalidanti, come sopra evidenziate e – dall’altro – l’età avanzata del soggetto, deceduto all’età di 78 anni.

Quindi la Corte d’Appello di Milano si è uniformata all’orientamento della Suprema Corte di Cassazione per cui lo stato di “invalidità permanente” presuppone un periodo di malattia, dunque una guarigione che permetta di valutare i danni riportati.

 

(Orientamento confermato anche nella recente sentenza n. 5197 del 17 marzo 2015 Corte di Cassazione civile, sezione terza)