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Pronunce

QUALI CRITERI INTERPRETATIVI SONO PIU’ IDONEI PER RISPETTARE AL MEGLIO LA REALE INTENZIONE DEL TESTATORE?

By Pronunce

Un uomo in punto di morte scrive un testamento e dispone in tal senso:” desidero che la mia Villa, sita in via …, diventi una casa di riposo e pertanto la lascio all’ente comunale di assistenza della città di Trani; se vi fossero altri beni alla mia morte non considerati in questo mio scritto, come se vi fossero dei debiti, il tutto va a favore ed a carico di mio nipote G.

La Villa di cui trattasi era circondata da un terreno, in parte adibito a frutteto e in parte a vigneto. Pur non essendo stata fatta esplicita menzione nel testamento del ridetto terreno circostante la Villa, l’Ente comunale se ne era comunque appropriato, ritenendo che il ridetto terreno fosse legato alla Villa da un rapporto pertinenziale tale da non poter essere separato in assenza di una esplicita volontà del testatore in tal senso.

Il nipote del de cuius ( G. ) invece, ovviamente, sosteneva l’esatto contrario e cioè che  il terreno costituiva un bene del tutto autonomo rispetto all’immobile come indicato nei registri catastali. Per cui il terreno spettava a lui : il termine ( Villa) impiegato dallo zio non poteva ritenersi suscettibile di significati estensibili ad altri beni se non alla costruzione.

In primo grado, il Tribunale di Trani dava ragione al nipote ( G. ).

La Corte d’Appello, prima,  e la Corte di Cassazione, poi, decidono in modo differente perché a dire dei Giudici Superiori è compito del giudice, “ nell’interpretare un testamento,  di individuare l’effettiva volontà del de cuius” anziché limitarsi ad una interpretazione letterale delle espressioni usate.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.12242 del 30 maggio 2014 ha così deciso: “ … Occorre premettere che, nell’interpretazione del testamento, il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in  materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento.
Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 14.10.2013, n. 23278; Cass. 14.1.2010, n. 468; Cass. 21.2.2007, n. 4022; Cass. 11.4.2005, n. 7422).
In proposito, questa Corte ha avuto modo di rilevare che l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va  individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore.
Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (Cass. 3.12.2010, n. 24637; Cass. 19.1.2005, n. 1079; Cass. 30.7.2004 n. 14548). Nella specie, la Corte di Appello, nel focalizzare correttamente il punto fondamentale della contesa nella ricostruzione della effettiva volontà del testatore, ha maturato il convincimento secondo cui l’intenzione di G.L. era quella di attribuire all’ECA, e quindi agli anziani assistiti dal Comune di Trani, tutta la villa ed il compendio immobiliare di fatto annesso alla stessa (comprensivo del terreno adibito a frutteto e  vigneto), affinchè i fruitori residenti ne potessero godere pienamente in ogni sua parte, senza eccezione alcuna. A tali conclusioni il giudice del gravame è pervenuto sulla base di un percorso argomentativo privo di incongruenze logiche, con cui ha rilevato che il testatore, lasciando in legato all’ECA di Trani “la villa”, aveva piena consapevolezza di inserire in tale disposizione tutte le relative pertinenze, ed anche l’appezzamento di terreno retrostante la villa, adibito a frutteto e vigneto, e “delimitato da un sostanzialmente unico muro perimetrale”, se è vero che lo stesso C.T.U. ha dato atto, nella sua relazione, che, al di là dei vari cancelli che si erano venuti stratificando nel tempo, l’intero complesso “ risulta recintato e ben definito lungo tutti i confini”.
A tale considerazione, basata sul rapporto obiettivo di complementarietà fisica esistente tra il terreno in questione e la villa, costituenti sostanzialmente un unico complesso immobiliare, la Corte territoriale ha affiancato l’argomento di carattere logico, secondo cui il G. (uomo di cultura ed abilitato ad esercitare l’avvocatura, anche se non svolgeva una precisa attività e viveva di rendita), che conosceva il compendio immobiliare meglio di chiunque altro, poiché vi viveva o quanto meno vi aveva vissuto a lungo, ove avesse voluto effettivamente beneficiare il nipote nel senso asserito in citazione, avrebbe espressamente menzionato nel testamento le particelle 173 e 933. La ricostruzione della volontà testamentaria in tal senso operata dal giudice del gravame si sottrae al sindacato di legittimità, essendo stata effettuata nel rispetto delle regole ermeneutiche che regolano la materia e con un ragionamento immune da vizi logici.
E, in realtà, le doglianze mosse dal ricorrente, imperniate sul rilievo della insussistenza di uno stretto rapporto di pertinenzialità tra le particelle adibite a frutteto e vigneto e la villa, si risolvono sostanzialmente nella  richiesta di una diversa valutazione di merito delle disposizioni testamentarie, non consentita in questa sede; e vertono, comunque, su circostanze di per sé non determinanti ai fini della decisione, essendo compito del giudice, nell’interpretare un testamento, quello di individuare l’effettiva volontà de de cuis, al di là del rigoroso significato tecnico-giuridico delle espressioni usate. … ”.

È RISARCIBILE IL DISTURBO PROVOCATO DALL’ABBAIARE DI UN CANE DELLA VICINA DI CASA? SI … QUANDO L’IMMISSIONE DI RUMORE SUPERA IL LIMITE DELLA NORMALE TOLLERABILITA’ ED È CAUSA DI UN DANNO PSICO-FISICO.

By Pronunce

Due coniugi citavano in giudizio la proprietaria dell’appartamento condominiale sito al piano sottostante la loro proprietà adducendo che il latrare di  un cane proveniente da tale appartamento eccedeva i limiti della normale tollerabilità.

Pare che il cane di grossa taglia venisse dalla padrona tenuto costantemente chiuso all’interno dell’appartamento e che, lasciato solo ed incustodito per gran parte del giorno e della notte, abbaiava, ululava e guaiva incessantemente sia nelle ore diurne che nel cuore della notte.

Il Giudice di pace di Pietrasanta dopo aver verificato l’asserita circostanza e preso atto del divieto contenuto nel regolamento condominiale di ospitare negli appartamenti animali che dessero molestia, ordinava alla convenuta di far di tutto per prevenire le possibili “cause di eccitazione del cane, soprattutto nelle ore notturne …” così da ridurre la molestia arrecata.

Tale sentenza, non essendo stata impugnata nei termini concessi dalla legge, passava in giudicato e diventava definitiva.

Come tutte le vicende che riguardano beghe di vicinato – che a dire il vero a volte esasperano più di altre perché costantemente “sotto gli occhi” o meglio dire, in questo caso, “orecchi” –  non si esauriscono con un semplice richiamo: così la coppia di coniugi asseritamente danneggiata ricorre al Tribunale di Lucca, competente per valore,  per sentire condannare la vicina di casa proprietaria del cane a pagare un giusto risarcimento del danno subito.

I due coniugi denunciano, infatti, un “ intollerabile turbamento del bene della tranquillità” ed una “ persistente lesione del diritto alla salute” che si era tradotta nell’insorgenza di “ disagi di natura psico-fisica dovuti all’impossibilità di dormire un adeguato numero di ore, di rilassarsi al ritorno dal lavoro, di svolgere una normale e serena vita familiare e di relazione”.

Con sentenza n.40 del 10 gennaio 2014 il Tribunale di Lucca ha così deciso:
“….La domanda degli attori è fondata e va accolta.
E’ stato accertato, con sentenza del Giudice di pace di Pietrasanta n. 276_/09 in data 10/20 aprile 2009, che le immissioni di rumore nell’appartamento di proprietà degli attori provocate dall’abbaiare continuo del cane  nell’appartamento di proprietà della convenuta, sottostante a quello degli attori, superavano la normale soglia di tollerabilità, in quanto l’abbaiare del cane non era occasionale, ma continuo sia di giorno che di notte, talvolta anche fino a tarda ora, e l’immissione rumorosa conseguente era estremamente fastidiosa, come riferito concordemente dai vari testimoni ascoltati dal giudice di pace e risultante altresì dalla mancata risposta della convenuta all’interrogatorio formale alla stessa deferito (v. sentenza prodotta dagli attori, doc. 1). Dunque, non essendo stata impugnata la citata sentenza ed essendo divenuta irrevocabile (circostanza non contestata), non può più mettersi in discussione quanto dalla medesima sentenza accertato, cioè l’intollerabilità ex art. 844 c.c. delle immissioni di rumore provenienti dall’appartamento della [ convenuta].
Ciò detto, quanto all’azione risarcitoria proposta in questa sede dagli attori, dopo che il Giudice di Pace di Pietrasanta si era dichiarato incompetente per valore sulla stessa (v. sentenza cit, pag. 2), la domanda appare fondata risultando provato che, in conseguenza delle immissioni rumorose subite, [ i coniugi attori]abbiano riportato danni alla loro integrità psico-fisica, risarcibili ai sensi dell’art. 32 Cost. e art. 2059 c.c.
Invero, si rientra in tal caso nello schema dell’azione generale di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. (Cass. 5844/2007) e, trattandosi di danno che incide su un diritto inviolabile della persona, il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni può essere apprezzato quale danno ingiusto, oltre che a fini inibitori, a fini risarcitori, unitamente alla presenza degli altri elementi del giudizio aquiliano (Trib. Milano 23 settembre 2008).
Quanto alla presenza degli altri elementi di cui all’art. 2043 c.c., la ricorrenza nella specie di una condotta colposa della convenuta si ricava, a parere di questo Giudice, dalla sentenza n. 276/09 del Giudice di Pace di Pietrasanta sopra richiamata, laddove in questa si accertano l’abbaiare continuo del cane anche in ora notturna nell’appartamento della convenuta e le conseguenti immissioni di rumore molto fastidiose nell’appartamento degli attori, eventi che non possono non ascriversi ad un comportamento negligente ed imprudente della [ convenuta], che lasciava il cane da solo nel suo appartamento anche nelle ore notturne senza curarsi dei pregiudizi arrecati ai suoi vicini dal continuo abbaiare dell’animale.
Circa il nesso causale tra immissioni di rumore e danni patiti dagli attori, sul punto si è espresso il C.T.U. Dr. … con dovizia di argomenti, che possono così riassumersi: solo quando i rumori superano la normale soglia di tollerabilità si può parlare di lesione psichica, incidente come tale sul danno psichico; nel caso degli attori l’esposizione all’evento stressante per cui è causa e la rielaborazione delle situazioni di vita conseguenti a tale fatto “ingiusto” hanno determinato lo sviluppo di un episodio di malattia con caratteristiche sintomatologiche a comune con quelle tipiche del Disturbo dell’Adattamento con ansia, a seguito del quale, tenuto conto della persistenza per un periodo di più di 6 mesi dei sintomi di reazione all’evento stressante, si è prodotto un danno biologico di natura psichica valutabile, per il [ marito], nell’ordine dell’8% e, per la [ moglie], nell’ordine del 10%; detta valutazione resta ferma anche di fronte alla “preesistenza” dei due periziandicaratterizzata per il [ marito]  da una significativa labilità timica con oscillazioni del tono dell’umore tipiche dei temperamenti premorbosi affettivi di tipo ciclotimico ed irritabile e per la [ moglie], da elementi personologici di tratto caratterizzati da ansietà e tendenza alla rimuginazione, con precedente  sperimentazione di episodi a carattere ansioso-depressivo reattivi ad eventi vitali, poiché in relazione alla condizione sintomatologica di rilievo clinico sopra descritta gli attori sono dovuti ricorrere a nuova consultazione specialistica, dopo un periodo di quiescenza sintomatologica in cui non avevano assunto terapia farmacologica, e sono stati loro prescritti trattamenti terapeutici (con stabilizzanti dell’umore e antidepressivi) da assumere in maniera continuativa (v. le due relazioni del C.T.U. Dr. D.D. in data 11 novembre 2011).
Le valutazioni del C.T.U. appaiono congrue ed esaurienti … sicché … possono essere poste a base della presente decisione.
Procedendo alla quantificazione del danno alla stregua delle risultanze peritali, nonché adottando come parametro di liquidazione le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2013, come autorevolmente sostenuto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, si ottengono per gli attori, a titolo di danno biologico (o non patrimoniale alla persona) permanente, le seguenti somma: Euro 14.160,00 per il  [ marito]  ed Euro 20.723,00 per la [ moglie].
Non è riconoscibile in favore degli attori  un’ulteriore voce di danno a titolo di danno morale, distinta da quella del danno biologico, trattandosi di una duplicazione dell’unica ed unitaria categoria del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. (Cass. Sez. un. 26972/2008). Vi sono, poi, le spese mediche documentate dagli attori, per l’importo di Euro 163,62 quanto al [ marito]   e di Euro 81,81 quanto alla [ moglie] … : pertanto, l’importo complessivo del risarcimento spettante al [ marito] è pari a Euro 14.323,62 e quello spettante alla [ moglie] è pari a Euro 20.804,81.
…  Omissis …”.

LA RELAZIONE DI UN INVESTIGATORE NOMINATO DAL MARITO DEVE CONSIDERARSI PER LA CASSAZIONE PROVA LECITA ED IDONEA A DIMOSTRARE NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE LA VIOLAZIONE…

By Pronunce

LA RELAZIONE DI UN INVESTIGATORE NOMINATO DAL MARITO DEVE CONSIDERARSI PER LA CASSAZIONE PROVA LECITA ED IDONEA A DIMOSTRARE NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA’

Ciò è quanto emerge dalla sentenza n. 11516 del 23 maggio 2014 pronunciata dalla Sez. I della Corte di Cassazione che ha trattato la vicenda di due coniugi in fase di separazione.

Con sentenza del 23 agosto 2012, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, aveva dichiarato l’addebito della separazione alla moglie, escludendone il diritto all’assegno di mantenimento e dichiarando inammissibile la domanda di  alimenti proposta dalla medesima, per il resto confermando la sentenza di primo grado.
La Corte aveva ritenuto che l’addebito della separazione derivasse dalla prova documentale della violazione del dovere di fedeltà, acquisita mediante la relazione investigativa ed i tabulati telefonici depositati in atti, i quali palesavano una relazione extraconiugale della moglie in epoca anteriore alla sua domanda di separazione; né questa aveva provato l’anteriorità della crisi coniugale, posto che i generici litigi fra i  coniugi, dalla stessa dedotti, rappresentano accadimenti  fisiologici nella vita di coppia inidonei da soli a configurare l’intollerabilità della convivenza, mentre la circostanza dell’uso di camere separate non appariva giustificata dalla dedotta ragione della esistenza di una convivenza solo formale.

La Suprema Corte investita della questione dalla moglie ha, fra le altre cose, stabilito che “… quanto all’utilizzo della relazione investigativa redatta da tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, la liceità di tale condotta è stata da questa Corte reiteratamente affermata: così, nell’ambito dei rapporti di lavoro, ove è consentito al datore di incaricare un’agenzia investigativa al fine di verificare condotte illecite da parte dei dipendenti.
Nel contesto della materia familiare, parimenti il ricorso all’ausilio di un investigatore privato è ammesso da questa Corte, laddove ne ha soltanto dichiarato la non ripetibilità delle spese.
Nella specie, la corte d’appello ha ritenuto che la violazione del dovere di fedeltà, comprovata da tali documenti, fosse poi anteriore (estate 2003) alla domanda di separazione (novembre 2003), sulla base delle date risultanti dai tabulati telefonici e dalle fotografie: dunque, essa ha attribuito rilievo a dati del tutto oggettivi, non alle mere deduzioni dell’investigatore privato incaricato.

E’ bene sottolineare che il tema è tutt’altro che lineare come potrebbe sembrare dalla lettura di questo passo. Ricordiamo infatti che la relazione investigativa è un  argomento di prova fornito da una delle parti e non acquisito nel contraddittorio. La prova si forma nel processo: quindi non sarebbe sufficiente per chi vuole utilizzare la relazione investigativa limitarsi a produrla e magari chiamare semplicemente l’investigatore a “confermarla” in giudizio. Il rapporto fa riferimento a fatti e quei fatti vanno provati in maniera circostanziata e chiara. Pertanto è da considerarsi, ad esempio,  valida come fonte documentale di prova- alla stregua della sentenza della Cassazione in commento-  quella relazione investigativa che si basi su dati o supporti tecnici oggettivi, in grado di dimostrare il contesto spaziale, temporale e personale in cui il fatto è accaduto (es. fotografia che riporta indicazione della data e dell’ora in cui è stata scattata). Ricordiamo ancora, fra l’altro, che questa prova può fare ingresso nel processo unicamente laddove non illecita perché acquisita in violazione delle norme a tutela dei diritti della persona, di immagine e della riservatezza (si pensi ai filmati rubati dell’incontro di due amanti o ai dati acquisiti attraverso la sottrazione della corrispondenza dell’altro coniuge).

MERITA DI ESSERE GIUSTAMENTE RISARCITA LA PAURA CAUSATA DALLA DIAGNOSI – POI RIVELATASI ERRATA – DI UN CANCRO IN FASE METASTATICA

By Pronunce

ERRATA DIAGNOSI DI CANCRO INCURABILE AL RENE IN FASE METASTATICA. IL TRIBUNALE DI PALERMO CONDANNA L’OSPEDALE  A RISARCIRE IL DANNO MORALE ED ESISTENZIALE PER I GIORNI IN CUI LA MALCAPITATA PAZIENTE HA CREDUTO DI AVERE POCHI MESI DI VITA

Seppur in assenza di un danno biologico, la sentenza del Tribunale di Palermo, Sez. I Civile, del 19 marzo 2014 n. 1579 in commento, ha riconosciuto la sussistenza di un danno “morale ed esistenziale” in capo ad una giovane signora di 58 anni che per ben 16 giorni ha vissuto con l’angoscia di avere pochi mesi di vita a causa di un brutto male, quando invece si trattava di una probabile pleuropolmonite virale senza evidenza, nel liquido pleurico, di alcuna componente di cellule maligne. La diagnosi errata eseguita presso una Azienda Ospedaliera di Palermo, poi totalmente ribaltata dalle successive analisi cui la Signora venne sottoposta presso l’Istituto Oncologico Europeo di Milano, rappresenta per il Tribunale un “errore non scusabile in quanto può danneggiare, a volte irreparabilmente, la psiche del paziente e del proprio nucleo familiare, negando il diritto alla serenità e tranquillità familiare”.
Per questo errore, il Giudice ha stabilito che alla Signora vanno corrisposti €. 600,00 al giorno per 16 giorni oltre gli interessi e le spese legali.

UN LASCITO EREDITARIO RICEVUTO DOPO LA SEPARAZIONE, ANCHE SE NON INCIDE SULLA VALUTAZIONE DEL TENORE DI VITA MATRIMONIALE PERCHE’ INTERVENUTO DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, PUO’…

By Pronunce

UN LASCITO EREDITARIO RICEVUTO DOPO LA SEPARAZIONE, ANCHE SE NON INCIDE SULLA VALUTAZIONE DEL TENORE DI VITA MATRIMONIALE PERCHE’ INTERVENUTO DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, PUO’ TUTTAVIA AVERE UNA VALENZA IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ ECONOMICA DEL CONIUGE ONERATO E DEL CONIUGE BENEFICIARIO DEL MANTENIMENTO

Presso il Tribunale di Roma G.M. (ex marito)  presenta un ricorso chiedendo la modifica dell’ammontare dell’assegno divorzile dovuto nei confronti dell’ex coniuge C.M. fissato in 450 Euro mensili.
A sostegno di tale richiesta viene addotto un intervenuto mutamento delle condizioni economiche consistente nella percezione di una cospicua eredità da parte della ex moglie.
Il Tribunale adito riduce l’assegno da 450 a 350 Euro mensili.
In una successiva fase di reclamo- introdotta dall’ex marito che si duole perché ritiene che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato le attuali condizioni della ex moglie-  la C.M. (ex moglie), a sua volta, critica il provvedimento del Tribunale sostenendo che l’Organo Giudicante, nel ridurle l’assegno,  non aveva valutato il fatto che ella aveva già speso metà dell’eredità ricevuta dal padre per potersi mantenere dopo la pronunciata separazione in conseguenza del rifiuto dell’ex marito di versare l’assegno impostogli dalla sentenza.
La Corte d’Appello di Roma con decreto n. 53377/2012 accoglie la richiesta di revoca dell’assegno divorzile proposta dall’ex marito in base alle mutate condizioni economiche dei due ex coniugi.
La Corte ha valutato che all’attuale residua a favore della C.M. ( ex moglie) una somma capitale frutto dell’eredità ricevuta dal padre di 274 mila Euro che potrà costituire una fonte di reddito di oltre 2 mila Euro mensili per almeno dieci anni.
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Civ. VI, con sentenza n. 2542 del 5 febbraio 2014 ha confermato la decisione della Corte d’Appello sostenendo che il lascito successivo alla separazione non va certo ad incidere sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, mentre va preso in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica degli ex coniugi. Se la stessa muta dopo la sentenza che ha previsto l’assegno può determinarne la modifica o la revoca.(Conformemente si è pronunciata Cass. 27 maggio 2014, n. 11797)

INTERVENTO PER LA CORREZIONE DELLA DEVIAZIONE DEL SETTO NASALE. IL PAZIENTE SUBISCE GRAVI ED ESTESE USTIONI…

By Pronunce

INTERVENTO PER LA CORREZIONE DELLA DEVIAZIONE DEL SETTO NASALE. IL PAZIENTE SUBISCE GRAVI ED ESTESE USTIONI SU UNA GAMBA A CAUSA DEL DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DI UN BISTURI ELETTRICO, IL CUI ELETTRODO ERA STATO APPLICATO SULL’ARTO. CHI RISPONDE DEI DANNI CICATRIZIALI DI NATURA PERMANENTE SUBITI DAL MALCAPITATO PAZIENTE?

Con la sentenza n. 10616 del 26 giugno 2012 la Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. III, decide che a risponderne non sia soltanto la Casa di cura ma anche il medico operatore.

L’intervento era stato eseguito da un chirurgo a cui il paziente si era rivolto privatamente.
Come spesso succede il professionista fatta la diagnosi e indicato il trattamento da eseguire suggeriva la Casa di cura ( della quale non poteva in alcun modo essere considerato un dipendente) dove effettuare l’intervento.
Il paziente, in casi come questo, fidandosi del suggerimento del proprio curante segue l’indicazione. Il medico deve eseguire abilmente e diligentemente l’intervento, la struttura presta i servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica  e mette a disposizione le sale operatorie e la strumentazione.
Parte della prestazione viene poi fatturata dal medico e la restante parte dalla struttura sanitaria.

Secondo i Giudici del primo e del grado d’Appello a rispondere dei danni doveva essere solo la struttura sanitaria. Era quest’ultima obbligata a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature ospedaliere.

La Cassazione con la sentenze in commento ha ribaltato la decisione affermando viceversa una responsabilità solidale fra medico e Casa di cura e individuando, così,  l’ulteriore dovere in capo al medico “ di accertarsi preventivamente che  la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività ”.

In casi come quello descritto, e sempre più frequenti, pur non essendoci fra il medico e la Casa di cura un rapporto di lavoro subordinato è pur vero che la scelta della struttura in cui verrà prestata l’attività sanitaria diviene parte integrante del contratto concluso tra paziente e professionista , nel senso che ciascun medico opera prevalentemente presso determinate cliniche e che, a sua volta, ciascuna Casa di cura accetta i soli pazienti curati da determinati medici.

Si realizza così una osmosi contrattuale che, oltre ai rispettivi tradizionali doveri, fa sorgere: nel medico, il dovere di accertarsi che la struttura prescelta e suggerita al paziente sia idonea sotto ogni profilo, e nella Casa di cura, il dovere di verificare che il medico ospitato sia abilitato all’esercizio della professione medica e che svolga diligentemente di volta in volta la prestazione richiesta.

Testamento olografo: non occorrono formule sacramentali purché sia chiara la volontà del de cuius

By Pronunce
Si segnala in materia successoria la sentenza 28.05.2012 n. 8490 della Cassazione Civile, Sez. II.
Il provvedimento – che tratta del modo in cui deve essere espressa la volontà del testatore nell’ambito di un testamento olografo – prende le mosse da una vicenda venutasi a determinare dopo la morte di Tizio.
Tizio in vita era spostato con Caia e non aveva figli.
Alla morte di Tizio, la controversia circa la successione di quest’ultimo nasce tra la moglie Caia e la sorella di Tizio Sempronia.
Caia sostiene di essere l’unica erede testamentaria in virtù di una scrittura privata sottoscritta dal de cuius che contiene le seguenti parole: <<nel pieno delle mie facoltà mentali, dichiaro che tutti i miei beni… sono esclusivamente di proprietà di mia moglie>>.
Sempronia contesta la validità di detta scrittura come testamento olografo in mancanza di una espressa volontà di istituire Caia come erede.
In primo grado il Tribunale dà  ragione a Sempronia: dichiara l’apertura della successione legittima.
In appello, la Corte adita dà ragione a Caia riconoscendo invece la validità della scheda testamentaria sopra citata e dichiarando Caia unica erede universale di Tizio.
Sempronia ricorre in cassazione lamentando violazione di legge.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte precisa che una scrittura privata per essere valida come testamento olografo deve innanzi tutto possedere i requisiti di forma richiesti dall’art. 602 del c.c., ossia deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
Mentre la volontà testamentaria può essere espressa in ogni modo; detto altrimenti, non occorrono formule sacramentali purché la volontà del testatore risulti in modo chiaro ed inequivoco.
Non sono necessarie particolari espressioni linguistiche. Tuttavia dal complesso della scheda deve potersi desumere chi siano i beneficiari delle disposizioni testamentarie e quali beni riguardino; inoltre la scrittura deve apparire come volta a configurare non un mero progetto ma un concreto atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al decesso.
Perciò la sentenza è cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per decidere la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: <<premesso che costituiscono temi  di indagine distinti quello della ravvisabilità in un atto dei requisiti formali per valere come testamento olografo e quello della riscontrabilità di una volontà testamentaria validamente espressa, perché possa configurarsi come testamento olografo una scrittura privata, prioritariamente il giudice del merito deve accertare in essa la sussistenza della volontà del sottoscrittore di compiere non un mero progetto, ma un concreto atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso>>.

Il datore di lavoro ex art. 2087 è responsabile per non avere predisposto nel tempo le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al RISCHIO AMIANTO

By Pronunce
Si segnala, in tema di responsabilità del datore di lavoro nella predisposizione delle cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto, la sentenza n. 15156 dell’11 luglio 2011 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro.
Prima di soffermarci nel dettaglio in merito a quanto statuito nella ridetta sentenza, è doverosa una breve digressione circa la pericolosità dell’amianto, tenuto conto che l’Italia è stata una grande produttrice di questo minerale, nonché uno dei principali utilizzatori in Europa, con un picco tra il 1976 e il 1979.
Il divieto di impiego dell’amianto nel nostro Paese è giunto solo nel 1992 con la Legge 257/1992, dunque sino ad allora l’amianto è stato sempre utilizzato.
L’inalazione di una minima particella di fibre di amianto può comportare l’insorgenza di gravi patologie a lunga latenza.
La passata esposizione all’amianto uccide ancora oggi migliaia di persone l’anno. Si ritiene purtroppo che tale numero continuerà ad aumentare nei prossimi dieci anni.
 Solitamente, infatti, trascorre un lungo periodo di tempo fra la prima esposizione all’amianto e l’inizio della malattia vera e propria. Ciò può variare in un intervallo compreso fra 15 e 60 anni, ragione per cui si stima che in Italia nei prossimi anni si avrà un aumento rilevante di casi di malattie quali carcinoma polmonare e mesotelioma legati all’attività professionale.
L’amianto (o asbesto) è una sostanza di natura minerale a base di silicio, in grado di formare fibre molto flessibili resistenti al calore e chimicamente inerti.
L’amianto veniva utilizzato nel passato per le sue proprietà isolanti, sia nelle coibentazioni, sia nei materiali compositi (Eternit per le coperture dei tetti). Le fibre e la polvere di amianto se inalate, sono però cancerogene. Tale materiale viene pertanto oggi rimosso e smaltito con particolari precauzioni.
L’amianto rappresenta un rischio per la salute se le sue fibre sono rilasciate o se sono presenti nell’aria e se queste vengono respirate. Gli organi maggiormente colpiti dall’esposizione ad amianto sono i polmoni e la pleura. A carico del polmone, l’amianto può provocare il cancro o una malattia cronica detta ‘asbestosi’, mentre a carico della pleura la patologia correlata è il tumore noto anche come mesotelioma.
L’insorgenza di patologie tumorali non è sempre legata ad una lunga esposizione a fibre di amianto, ma è stato provato che è possibile contrarre malattie correlate anche con basse esposizioni. Il rischio di esposizione, non interessa solamente i lavoratori che operano su materiali contenenti amianto, ma anche tutte quelle persone che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di manufatti. La pericolosità delle fibre di amianto deriva dalla possibilità di essere inalate e di penetrare facilmente negli interstizi polmonari.
I manufatti contenenti amianto più diffusi sono naturalmente le lastre di eternit piane o ondulate utilizzate per copertura in edilizia. In tali manufatti l’amianto è inglobato in una matrice non friabile che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre.
Dopo anni dall’installazione tuttavia, le coperture subiscono un deterioramento per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e di organismi vegetali, che determinano corrosioni superficiali con affioramento delle fibre e conseguente liberazione di queste in aria.
Le fibre rilasciate sono disperse dal vento e, in misura ancora maggiore sono trascinate dalle acque piovane, raccogliendosi nei canali di gronda o venendo disperse nell’ambiente dagli scarichi di acque piovane non canalizzate.
La sentenza de qua affronta un argomento molto “caldo” in ambito giuslavoristico, ovvero il riconoscimento del risarcimento del danno in capo  al lavoratore esposto alle polveri di amianto, connesso con il diritto alla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale incombe sul lavoratore dipendente che lamenta di aver subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa prestata, ovvero sugli eredi di quest’ultimo, l’onere di provare:
– l’esistenza di tale danno, ovvero la lesione all’integrità psicofisica;
– la nocività dell’ambiente di lavoro in relazione al suddetto danno (il contatto con l’amianto);
– il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della prestazione lavorativa resa in favore del datore di lavoro convenuto per il risarcimento del danno.
Solo ove tale prova venga raggiunta sorge la responsabilità del datore di lavoro in relazione al suddetto danno, ed il conseguente onere in capo al datore di lavoro di provare l’avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti. (Cfr. Cass. Sez Lav. n. 4721 del 9 maggio 1998 e Cass. n. 12661 del 1° dicembre 1995).
La sentenza indicata in epigrafe pone l’attenzione sugli adempimenti incombenti sul datore di lavoro al fine di garantire ai lavoratori la sicurezza sul luogo di lavoro.
La statuizione prende spunto da un caso di richiesta di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal loro dante causa, formulata dagli eredi di un lavoratore, deceduto per aver contratto, in conseguenza dell’attività lavorativa prestata, un carcinoma polmonare sinistro.
Precisamente l’Organo Supremo – rilevato che l’Inail aveva riconosciuto la natura professionale di tale malattia –  ha statuito che: “La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087, cod.civ., non è limitata alla violazione di norme d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell’attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del 
lavoratore attraverso l’adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d’impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l’id quod plerumque accidit, a tutelare l’integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile ex art. 2087 c.c. un datore di lavoro per non aver predisposto, negli anni che andavano dal 1975 al 1986, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto)“.
IL FATTO:
Con ricorso in data 16.11.2004 avanti al Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del lavoro, gli eredi di un lavoratore dipendente, premesso che il loro dante causa aveva prestato a decorrere dal febbraio 1975 attività lavorativa presso due società che avevano l’appalto per la verniciatura di tubazioni ed apparecchiature in ferro all’interno dello stabilimento di una terza società committente, svolgendo le mansioni di verniciatore consistenti nel ripulire dalla ruggine e nel verniciare tali tubazioni ed apparecchiature mediante l’utilizzo di pennelli e pistola a spruzzo nonché vernici alla nitro ed epossidiche con solventi vari, lamentavano che lo stesso aveva contratto in conseguenza
dell’attività suddetta un carcinoma polmonare sinistro, il quale aveva poi costituito causa del decesso.
Tenuto altresì conto che l’Inail aveva riconosciuto la natura professionale di tale malattia, chiedevano la condanna delle società sopra indicate al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal loro dante causa.
Istauratosi il contraddittorio i convenuti contestavano quanto dedotto dai ricorrenti sia in ordine alla esposizione del lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o ad altri rischi, sia in ordine al nesso di causalità fra l’attività svolta e la patologia manifestatasi. Entrambe le società rilevavano altresì che l’eventuale rischio era non specifico ma ambientale, e la riferibilità dello stesso era da imputare ad altri soggetti, e, precisamente, alla società committente dei lavori di verniciatura. Le società datrici di lavoro chiedevano pertanto di essere autorizzate a chiamare in giudizio le predette società committenti per l’espletamento del diritto di rivalsa in ordine alle domande formulate dalle ricorrenti.  Inoltre una delle società datrici di lavoro chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la  propria compagnia assicuratrice per venire dalla medesima manlevata.
Con ordinanza il Tribunale autorizzava la chiamata in giudizio della  Compagnia di Assicurazioni, ma respingeva le istanze di entrambe le convenute per la chiamata in giudizio delle società committenti.
Quindi, disposta ed espletata consulenza medico legale, con sentenza n. 4977 del 15.9 / 25.11.2006, il Tribunale adito rigettava le domande degli eredi, ritenendo non provato il nesso di derivazione eziologica fra l’attività svolta dal lavoratore deceduto e la patologia denunciata.
Avverso tale sentenza proponevano appello i ricorrenti.
La Corte di Appello di Torino, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza in data 27.11.2008 / 20.1.2009, in parziale accoglimento del gravame, condannava la società appellata al risarcimento dei danni nella misura di Euro 559.894,00, oltre interessi e rivalutazione dal 1 gennaio 2008.
In particolare la Corte territoriale riteneva, in applicazione del principio della equivalenza causale sancito dell’art. 41 c.p., che gli eredi avessero assolto all’onere loro ascritto di fornire la prova della esposizione del loro dante causa alla inalazione di polveri di amianto e quindi della riconducibilità eziologica del danno riportato dal lavoratore all’inadempimento dell’obbligo di sicurezza sul lavoro posto dall’art. 2087 c.c..
Avverso questa sentenza la società condannata proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
In particolare la Suprema Corte ha osservato che erroneamente la società ricorrente aveva rilevato che la Corte territoriale non aveva esteso la propria indagine alla incidenza del rischio del fumo di sigaretta, al quale il lavoratore si era volontariamente esposto per tutta la vita. Ed invero i giudici di appello, nell’esaminare la problematica del nesso eziologico in relazione alla patologia tumorale da cui era affetto il lavoratore, hanno specificamente evidenziato che dagli accertamenti peritali effettuati era emersa l’esistenza di un ruolo quanto meno concausale, nell’insorgenza e lo sviluppo della patologia tumorale, sia della rilevante abitudine al fumo di sigaretta che della esposizione all’asbesto nel luogo di lavoro.
Secondo il Supremo Collegio del pari infondato è l’assunto concernente la omessa valutazione da parte della Corte territoriale dell’incidenza del fumo e della potenzialità lesiva dei rischi connessi all’attività lavorativa svolta.
Nel caso di specie, secondo l’Organo Supremo, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che parte ricorrente aveva fornito la prova che il lavoratore, in ragione delle mansioni cui era addetto, aveva subito la potenziale esposizione alle polveri di amianto in considerazione dei lavori di scoibentazione dei tubi di riscaldamento svolti; circostanza confermata dagli esiti della prova testimoniale svolta e delle relazioni di consulenza medico legale che avevano riscontrato la presenza in quantità cospicua di fibre di amianto nel polmone dell’interessato. Ed ha altresì correttamente evidenziato il ruolo, quanto meno concausale, della esposizione a polveri di amianto, nella determinazione dell’evento, applicando correttamente la regola contenuta nell’art. 41 c.p. alla stregua della quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p. in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. sez. lav., 4.6.2008 n. 14770; Cass. sez. lav., 3.5.2003 n. 6722; Cass. sez. lav., 9.9.2005 n. 17959.
Infine la Corte rigettava  la censura seconda la quale il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l’apprezzamento della responsabilità del debitore deve avvenire, anche nelle ipotesi regolate dall’art. 2087 c.c., nel rispetto delle norme generali sull’adempimento delle obbligazioni, contenute negli artt. 1176 e 1218 c.c., che prevedono il dovere della diligenza media e l’esimente della impossibilità per causa non imputabile al debitore.
Osservava in proposito il Collegio che nella fattispecie in esame la società ricorrente ha genericamente rilevato che, trattandosi di rapporto lavorativo intercorso tra gli anni 1975 e 1986, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, in ossequio alle disposizioni degli artt. 1176 e 1218 c.c., quali adempimenti erano possibili e quale diligenza (media) doveva essere adottata da parte della datrice di lavoro, alla stregua delle normative vigenti e delle cognizioni possibili in quel tempo.
Sul punto peraltro la Corte (Cass. sez. lav., 7.1.2009 n. 45) ha  già avuto modo di evidenziare che i comportamenti omissivi, dai quali può discendere la responsabilità del datore di lavoro, “possono consistere nella mancata osservanza di norme specifiche di legge, oppure dettate dalla prudenza e dalla esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro ed allo sviluppo tecnologico sia nella organizzazione del lavoro, sia nelle tecniche di prevenzione, secondo il dettato dell’art. 2087 c.c., che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate dalle norme antinfortunistiche specifiche (ex plurimis Cass., 4 marzo 2005 n. 4 723; Cass., 8 febbraio 2005 n. 2444; Cass. 22 marzo 2002 n. 4129; Cass. 20 aprile 1998 n. 4012)”.
In proposito la Corte di Cassazione ha altresì evidenziato (Cass. sez. lav., 14.1.2005 n. 644), in relazione ad attività lavorativa svoltasi dal 1959 al 1971, che “in particolare, la pericolosità dell’amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso
di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle d’asbesto, riconosciute evidenti attraverso il dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo, espresso dal ricorso, di escludere la responsabilità contrattuale dell’Ente nei confronti dei suoi dipendenti, impedendo l’accoglimento del ricorso.

Se l’infermiere non ascolta le reiterate richieste dei parenti di un paziente ricoverato impedendo cosi’ l’intervento tempestivo del medico, risponde alla giustizia in caso di morte del paziente che aveva bisogno di cure urgenti?

By Pronunce
Si segnala una recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV depositata il 20 giugno 2011 n. 24573, che prendendo le mosse da una decisione intervenuta in sede di udienza preliminare in cui il giudicante aveva escluso l’esistenza di una posizione di garanzia in capo agli infermieri, contemplata dalla fattispecie del reato omissivo improprio di cui all’art. 40, comma 2 c.p. (non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo) ha, viceversa, stabilito che “rientra nel proprium (non solo del sanitario, ma anche) dell’infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico”.
La triste vicenda che ha dato origine a questa sequela di pronunce che hanno poi condotto al giudizio del Supremo Collegio è quella di un signore che la mattina del  13 settembre 2005 veniva condotto con urgenza al Pronto Soccorso poiché rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale.
Sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’arto inferiore destro che terminava alle ore 12:30. Nella fase post-operatoria emergevano delle complicazioni. La moglie del paziente, una volta notato lo stimolo al vomito, l’intensa sudorazione e il copioso sanguinamento chiedeva a più riprese  invano l’aiuto e l’intervento del personale infermieristico.
Solo alle ore 21:40 dello stesso giorno e solo grazie all’interessamento di un medico del Pronto Soccorso, il paziente veniva sottoposto a una TAC al termine della quale veniva poi finalmente trasferito, oramai in stato di incoscienza e con una seria e preoccupante diagnosi (coma con insufficienza cardiocircolatoria terminale in soggetto cranio traumatizzato), in un altro ospedale.
Nonostante un pronto e riuscito intervento di craniotomia fronto-temporo-parietale, il paziente decedeva il 17 settembre 2005 nel reparto di rianimazione della struttura sanitaria.
Nei confronti di tutti gli imputati nel corso dell’udienza preliminare veniva dichiarato il non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”.  Nello specifico il Pubblico Ministero imputava al personale infermieristico di non avere dato corso alle incessanti richieste di intervento medico avanzate dai familiari della vittima.
La Suprema Corte di Cassazione ha definito “del tutto improponibile giuridicamente… l’assunto del giudicante teso ad escludere la sussistenza di una posizione di garanzia degli infermieri, che, oltre ad essere affermazione apodittica, fraintende completamente i principi applicabili nella subiecta materia”.
È vero, per la Corte Suprema, il contrario, con la pregnante precisazione che ”non  è in discussione (né lo potrebbe essere) una comparazione tra gli spazi valutativi e  decisionali dell’infermiere rispetto al medico, ma solo l’obbligo per l’infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole (qui, fondabile non foss’altro che per le reiterate indicazioni dei parenti), di chiamare l’intervento del medico di turno, cui poi compete la decisione ultima”.

CONSENSO DEL PAZIENTE INTERDETTO

By Pronunce
Il tema delicato del consenso alle cure del paziente interdetto è divenuto di scottante attualità a seguito della nota triste vicenda di Eluana Englaro.
Dalla sentenza che ha deciso il caso Englaro n. 21748 del 16 ottobre 2007  e dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, è disceso che il legale rappresentante ha il potere di compiere atti di cura in favore dell’incapace e, quindi, di esprimere, per conto di quest’ultimo, il consenso ai trattamenti sanitari.
Il tutore – si legge nella sentenza citata – è investito della legittima posizione di soggetto interlocutore dei medici nel decidere i trattamenti da praticare in favore dell’incapace. Questo principio trova origine e discende da una serie di disposizioni.
Al riguardo, citiamo ad esempio l’art. 6, comma 3 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina secondo cui <<Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge>>.
Occorre verificare se e come detta conclusione si concili con l’istituto dei cosiddetti “atti personalissimi”.
Gli atti racchiusi in questa categoria devono essere posti in essere esclusivamente dal titolare della situazione giuridica. Se compiuti da altri sarebbero nulli. Nessuno, infatti, può essere sostituito da un terzo, ad esempio, nella decisione di disporre per testamento, di contrarre matrimonio, di donare, oppure nella separazione personale o nel riconoscimento di figli naturali.
La  giurisprudenza della Suprema Corte ha recepito questa teoria, affermando che <<la rappresentanza dell’interdetto per infermità di mente da parte del tutore in tutti gli atti civili non comprende i c.d. atti personalissimi>>.
Con specifico riferimento al campo dei trattamenti sanitari cosiddetti life-sustaining in favore dell’interdetto, la Corte di legittimità ha richiamato tale orientamento, ribadendo la <<non configurabilità, in mancanza di specifiche disposizioni, di un generale potere di rappresentanza in capo al tutore con  riferimento ai cc.dd. atti personalissimi>>.
Rispetto a questa impostazione ( che come diremo oltre è condivisa dal Giudice tutelare parmense nel decreto che passeremo in esame), la “sentenza Englaro” segna un momento di significativa discontinuità. In tale sentenza si afferma, infatti, che  il carattere personalissimo del diritto alla salute dell’incapace non è di ostacolo all’esercizio di esso da parte del tutore in via rappresentativa. Il potere di rappresentanza del tutore, tuttavia, è sottoposto <<ad un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace e, nella ricerca del best interest, deve decidere non “al posto  né “per” l’incapace, ma “con” l’incapace; quindi,  ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche>>.
In questo quadro – che ha suscitato numerosi dibattiti e ha diviso l’opinione pubblica – si inserisce un provvedimento del Tribunale Ordinario di Parma – Giudice Tutelare Agostini datato 07.06.2011 che è frutto secondo i commentatori di una interpretazione troppo severa della teoria dei c.d. “atti personalissimi” e fa discutere per la sua pratica realizzabilità.
Va premesso, però, che il Giudice preliminarmente rileva che dal certificato sanitario allegato non è evidenziato alcun elemento idoneo a valutare il rapporto rischio/benefici dell’intervento chirurgico, valutazione peraltro sottratta a questo Giudice Tutelare; che, nel caso di specie, non emerge dal certificato medico prodotto che l’intervento chirurgico programmato è indispensabile ad evitare eventuali conseguenze gravi; e ritenuto, pertanto, che non sussistano gli estremi dello stato di necessità…
Il Giudice di Parma così decide: “Invita il tutore ad acquisire preliminarmente una valutazione neuro-psichiatrica relativa alla capacità cognitiva ed alla capacità di autodeterminazione di G F, valutazione che ben può essere compiuta con modalità extraospedaliere, onde appurare se sia in grado di manifestare un valido consenso o dissenso in relazione all’intervento chirurgico di cui in ricorso;
Laddove risulti che lo stato mentale di G F precluda la manifestazione di un valido consenso o dissenso in relazione all’intervento chirurgico di cui in ricorso, invita il Tutore a comunicare all’operatore chirurgico la volontà presunta del Tutelato a ricevere la prestazione sanitaria, nel caso in cui dalle circostanze relative alla pregressa vita dell’interessato non emergano indizi gravi seri e concordanti che inducano a ritenere che l’incapace avrebbe rifiutato l’intervento.
Dichiara immediatamente esecutivo il presente decreto …. Omissis …”.
Quali le perplessità?
Fra tutte: può un interdetto (che per definizione è in condizioni di abituale infermità di mente e quindi incapace di provvedere ai propri interessi) esprimere un valido consenso?
E cioè può autodeterminarsi?
Probabilmente NO. Diversamente dovrebbe essere revocata l’interdizione!
La materia in ogni caso è molto delicata.
E’ da più parti auspicato un intervento chiarificatore del Legislatore.