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Anziano affetto da Alzheimer ricoverato in R.S.A.: il Tribunale di Milano respinge la domanda degli eredi di restituzione delle rette. Senza la prova di prestazioni sanitarie inscindibili da quelle assistenziali la retta rimane a carico dell’utenza

By 24 Settembre 2026Casi

Un anziano signore, residente nel legnanese e affetto dal morbo di Alzheimer, veniva ricoverato nel maggio 2016 presso una residenza sanitaria assistenziale (cd. R.S.A.), dapprima quale ospite solvente e, dal 29 maggio 2016, in un posto letto accreditato con il servizio sanitario regionale. La degenza proseguiva sino al decesso del paziente, a fronte del pagamento di rette per complessivi € 60.029,25, in forza del contratto d’ingresso sottoscritto dalla moglie e dalla figlia.

A distanza di quasi otto anni dalla morte del congiunto, le due eredi incardinavano un giudizio avanti al Tribunale di Milano avverso l’Ente gestore della R.S.A. e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente, quest’ultima individuata quale Ente del servizio sanitario tenuto a sostenere il costo del ricovero. 

Secondo la prospettazione delle ricorrenti, il defunto era affetto dal morbo di Alzheimer e da mieloma multiplo con invalidità al 100%, e pertanto costoro lamentavano il ricorrere di prestazioni sanitarie connesse a quelle assistenziali, con la conseguenza che la retta sarebbe stata interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le eredi chiedevano pertanto di dichiarare nullo, per contrarietà a norme imperative e difetto di causa, l’impegno a pagare la retta, e di condannare i convenuti al rimborso dell’intera somma versata, oltre interessi.

Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, respingendo ogni addebito.

In particolare l’Ente pubblico, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Lucente, faceva valere le proprie ragioni prospettando, in primis, una carenza di titolarità passiva del diritto (ossia denunciando che le eredi avrebbero dovuto coinvolgere, semmai, la competente A.T.S., in luogo dell’A.S.S.T. citata), e comunque censurando, nel merito, l’infondatezza delle pretese, nonché, in ogni caso, la radicale assenza di prove a supporto della loro ricostruzione.

All’esito del procedimento, con sentenza n. 6810/2026 del 3 settembre 2026 il Tribunale di Milano, Sez. VII civile, rigettava integralmente le domande delle ricorrenti.

Il Giudicante tracciava un ampio excursus del quadro normativo di riferimento: dalla L. n. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all’art. 30 della L. n. 730/1983 e al D.P.C.M. 8 agosto 1985, sino ai D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001 e al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza. Da tale disciplina il Tribunale traeva la conclusione che “in presenza di patologie di rilevante gravità e connotate dalla cronicità della malattia, non vige il principio della gratuità assoluta di tutte le prestazioni rese nei confronti di tali pazienti, anche quando a quelle socio assistenziali si aggiungano prestazioni di natura sanitaria”, essendo invece prevista, per la c.d. fase di lungo assistenza, una ripartizione del costo tra S.S.N., Comune e utente. Richiamando, poi, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 21528/2021, Cass. ord. n. 2038/2023 e Cass. ord. n. 21162/2024, proprio in tema di pazienti affetti da Alzheimer), il Tribunale ribadiva che “l’elemento differenziale tra prestazione socioassistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria, da un lato, e prestazione socio-assistenziale “pura” sta nell’individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socioassistenziale” e che “Le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente – in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia – siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali”.

Calati tali principi nel caso concreto, la decisione osservava che le ricorrenti “non hanno nemmeno allegato quali prestazioni sanitarie siano state in concreto o dovessero essere in concreto erogate in favore del paziente”. Dall’unico documento prodotto a riguardo – un mero elenco di farmaci, peraltro non sottoscritto e “dattiloscritto di provenienza ignota”, così come contestato dallo scrivente Difensore a difesa dell’Azienda sanitaria pubblica – emergeva unicamente la necessità di somministrazione di farmaci per bocca: attività, questa, che non richiedeva certo una struttura sanitaria né presentava un’intensità tale da renderla inscindibilmente connessa ai servizi assistenziali.

Così, la domanda delle ricorrenti cadeva “già in punto di allegazione”, risultando “del tutto carente e inidonea a fondare la domanda di nullità del negozio giuridico”.

Le domande venivano quindi respinte nei confronti di entrambi i convenuti e le ricorrenti venivano condannate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute.

Al momento della pubblicazione del presente contributo la sentenza non risulta ancora passata in giudicato e potrebbe quindi essere soggetta a impugnazione.