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Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Risarcimento danni sotto forma di rendita vitalizia per errore sanitario

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Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Risarcimento danni sotto forma di rendita vitalizia per errore sanitario
La I Sez. del Tribunale di Milano, in persona del giudice est. Martina Flamini, con sentenza del 27.1.2015, ha riconosciuto a una donna – vittima di un errore sanitario che ha cagionato una situazione menomativa di tetraparesi spastica in esiti di coma post-anossico con disabilità severa del 90% – il risarcimento non solo del danno biologico e non patrimoniale per la menomazione subita, ma anche una rendita annuale di 145mila euro per compensare la perdita reddituale totale e il costo per l’assistenza continuativa domestica.

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Il genitore indifferente può essere punito ed educato a rispettare i provvedimenti di affidamento del minore

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Il genitore indifferente può essere punito ed educato a rispettare i provvedimenti di affidamento del minore
Per indurre il genitore inadempiente a ravvedersi, la L. 56 del 2006 ha introdotto i rimedi di carattere sanzionatorio e risarcitorio di cui all’art. 709 ter del Codice di Procedura Civile.

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Rivista TECNICA OSPEDALIERA – La cartella clinica nel processo

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La cartella clinica nel processo

Nel nostro attuale sistema processuale la cartella clinica costituisce un importante strumento per verificare a posteriori l’esistenza di profili di responsabilità nell’erogazione della prestazione sanitaria e la base di partenza imprescindibile nella valutazione medico-legale finalizzata alla ricostruzione storica degli eventi morbosi tecnicamente rilevanti in sede penale, civile, previdenziale e assicurativa.

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Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Informazione al paziente: non solo dovere, ma opportunità per un rapporto di fiducia

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«Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato», recita l’art. 5 della Convenzione di Oviedo. Enunciazione pressoché tautologica, se non fosse che nella realtà dei fatti si presta a non pochi fraintendimenti per l’assenza di chiarezza nei colloqui interlocutori e di spiegazioni, in linguaggio corrente, del trattamento sanitario da seguire. E ciò, peraltro, rischia di minare alla radice il rapporto di fiducia medico-paziente.

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Abuso nell’utilizzo di un bene comune: come proteggersi dal “bullo” del condominio

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
le vorrei chiedere un consiglio in merito ad un problema di parcheggio in un condominio. Un condomino parcheggia da molto tempo nello stesso posto auto condominiale. Premetto che ci sono più posti liberi e nessuno è assegnato, quindi chi arriva parcheggia, anche eventuali ospiti. Alcuni condòmini – tra cui il sottoscritto – hanno parcheggiato nel posto in oggetto, e qui è scoppiata la lite. Il signore ha cominciato a dire: «Questo parcheggio è mio, io parcheggio qui da tanti anni». Addirittura, il signore in questione, occupa sempre il posto facendo la spola con un’altra macchina, di fatto tenendolo sempre occupato. L’Amministratore, stufo, non vuole metterci più becco. Come possiamo agire noi altri condòmini? Lettera Firmata

Gentile Lettore,
da quanto leggo nel suo quesito in cui non fa cenno ad alcuna previsione relativa all’area di parcheggio risultante dal titolo di acquisto dell’unità abitativa, precisandomi, invece, che nessuno dei posti auto di cui si discute risulterebbe assegnato all’uno piuttosto che all’altro condomino, ne deduco che l’area di cui si tratta debba essere considerata una parte comune dell’edificio, in base a quanto previsto dall’art. 1117 n. 2 del Codice Civile, nella sua più recente formulazione, introdotta dall’art. 1 della L. 11 dicembre 2012 n. 220 in vigore dal 17 giugno 2013.
Ciò premesso, in generale, quando si parla di uso delle cose comuni – in assenza di diverse e specifiche disposizioni sancite dal regolamento condominiale ovvero in assenza di delibere assembleari che abbiano disciplinato diversamente tale uso – siamo abituati a fare riferimento all’art. 1102 del Codice Civile, che recita: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Per comprendere come intendere in maniera corretta la portata di tale norma, è necessario far riferimento alla giurisprudenza e, in particolar modo, alla Corte di Cassazione, per cui “la nozione del pari uso della cosa comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza dell’impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine” (Cass. 18 giugno 2005 n. 12873).
In tale contesto, quindi, assume un ruolo fondamentale sia l’Amministratore, fra i cui compiti, ai sensi dell’art. 1130 del Codice Civile, rientra anche quello di curare l’osservanza del regolamento di condominio e disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini; sia l’Assemblea.
L’Assemblea, ad esempio, può imporre dei turni nell’utilizzo dei posti auto disponibili e vietare, proprio per la logica dell’avvicendamento, di poter occupare, al di fuori del proprio turno, spazi lasciati temporaneamente vuoti da altri.
Ad affermarlo è la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 14 giugno-19 luglio 2012 n. 12485, che ha confermato la legittimità di una delibera del condominio, in cui, dato il numero insufficiente di posti auto rispetto ai residenti (11 rispetto ai 12 condomini), era stata stabilita la regola della turnazione che non poteva essere infranta neanche se il condomino avente diritto in quel momento non usufruiva dello spazio per la macchina.
Orbene, nel caso che ha sottoposto alla mia attenzione, mi sembra di aver inteso che non vi siano problemi di spazi, poiché l’area di parcheggio parrebbe avere posti auto sufficienti ad ospitare non solo i condomini, m anche gli occasionali visitatori.
Questo, tuttavia, non giustifica certamente l’abuso perpetrato dal condomino, che pretende di rivendicare la proprietà di un determinato posto auto che, invece, non gli è mai stato assegnato, facendo, in tal modo un uso illegittimo del bene comune.
Anche perché, magari, questo comportamento potrebbe tradursi, comunque, in un godimento di carattere privilegiato a sfavore degli altri condomini: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il posto auto occupato stabilmente sia molto più agevole e comodo per accedere all’edificio ovvero sia riparato, a differenza degli altri, da una tettoia.
Inoltre, nulla esclude che un domani, eccependo un uso continuativo ed esclusivo del posto auto, il condomino ritenga, addirittura, di averne acquisito la proprietà per usucapione (il che, poi, sarebbe certamente tutto da vedere, ma potrebbe comunque creare ulteriori problemi e liti a livello condominiale, che, magari, è meglio prevenire!).
Riassumendo, dunque, qualora gli usuali mezzi di comunicazione (telefonate, fax, etc.) non riescano a far cessare l’abuso, cosa si può fare per tutelarsi dal “bullo” del condominio???
Il consiglio che, in base alle informazioni che mi ha fornito, posso darLe, è quello, innanzitutto, di esaminare attentamente il regolamento condominiale, per verificare se preveda qualcosa in merito all’utilizzo dell’area di parcheggio, nonché se preveda sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori delle sue disposizioni, peraltro, aggiornate, dall’art. 14 della L. 11 dicembre 2012 n. 220, che sancisce: “per le infrazioni al regolamento del condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a € 200,00 e, in caso di recidiva, fino a € 800,00. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.
Qualora così non fosse, potrebbe, comunque, portarsi la questione in assemblea, che può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione (cfr. art. 66 Disp. Att. C.C.).
In sede di assemblea si potrà disciplinare in modo più puntuale l’utilizzo dell’area del parcheggio condominiale, qualora ciò corrisponda ad un’esigenza concreta di tutti i comunisti (vedi il caso dei turni richiamato nella precedente decisione della Cassazione per garantire a tutti di servirsi in maniera paritaria del bene comune); oppure, semplicemente, si potrà discutere dell’abuso denunciato affinchè venga valutato da tutti i condomini ai sensi dell’art. 1117 quater del Codice Civile, anch’esso introdotto dalla recente riforma del condominio e che recita: “In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136”.
Le azioni giudiziarie richiamate da tale norma che potranno essere instaurate in sede civile, dovranno essere precedute da una procedura di mediazione obbligatoria, all’esito della quale, qualora non si raggiungesse un accordo, riguardando la misura e modalità di uso dei servizi di condominio, verranno trattate da un Giudice di Pace.
Non ritengo, tuttavia, che, nel caso di specie, un’azione giudiziaria potrebbe rivelarsi efficace, per diversi ordini di ragioni.
Innanzitutto, in assenza di una norma condominiale che limiti temporalmente l’utilizzo del posto auto da parte di ciascun condomino, sarebbe ingiusto e impensabile che, a lui solo, fosse imposto questo tipo di vincolo.
Inoltre, anche ammesso e non concesso venisse vietato al condomino in questione di “fare la spola con un’altra macchina”, per impedirgli di tenere, di fatto, sempre occupato lo stesso posto auto, in ogni caso, a livello pratico, trattandosi di una violazione occasionale, sarebbe praticamente impossibile darvi esecuzione.
Infine, anche un’eventuale domanda di risarcimento del danno formulata in considerazione del mancato godimento della cosa comune, dovrebbe essere dimostrata da chi la propone e, nel caso di cui si tratta, se come pare, la possibilità di parcheggiare è stata comunque garantita a tutti i condomini, sarebbe una prova davvero ardua da offrire al Giudice.
A conti fatti, dunque, in considerazione dei tempi e dei costi necessari per iniziare e portare a termine una causa, nonchè dei risultati prevedibilmente ottenibili, sarebbe certamente più utile ai vostri scopi trovare una soluzione regolando in modo puntuale con una delibera assembleare l’utilizzo dell’area di parcheggio, in modo tale da impedire espressamente tali abusi e prevedere, in caso di sua violazione, delle sanzioni pecuniarie.
Essere costretti a mettere mano al portafogli è un deterrente di grande impatto e può far scendere a miti consigli anche il bullo più incallito!!!

Cambiamento di profilo da infermiere a Tecnico della Prevenzione nelle aziende sanitarie

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
lavoro presso un’azienda sanitaria da novembre 2011 con mansioni di infermiere e qualifica D2. Nel novembre 2012 ho conseguito la laurea di I livello in “Tecniche della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro”, così, nel mese di dicembre 2012, ho presentato domanda al Dipartimento di Prevenzione della ASL presso la quale sono assunto per ottenere cambio di profilo professionale da infermiere a tecnico della prevenzione, essendo la qualifica del tecnico di prevenzione pari a quella di infermiere categoria D. La ASL, prima che presentassi la mia domanda, nel giugno 2012 aveva esperito concorso di mobilità per 6 posti di tecnico della prevenzione, assumendo all’esito quattro tecnici. Non ho mai ricevuto alcuna risposta alla mia domanda da parte della Direzione. Nel giugno 2013 la ASL ha pubblicato un nuovo bando di concorso per un posto di tecnico della prevenzione. Volevo sapere se posso fare ricorso al giudice del Lavoro poichè l’azienda sanitaria pubblica un bando di concorso per una figura professionale per cui vi sono già domande di trasferimento tra i suoi dipendenti?
Lettera firmata

Gentile lettore,

presto riscontro alla Sua domanda con la collaborazione della Collega di studio Ilaria Donini che si occupa precipuamente delle questioni di natura giuslavoristica.
Preme segnalare, anzitutto, che il quesito da Lei proposto è stato epurato da tutti quegli elementi che potrebbero in qualche modo ricondurre alla Sua identità e/o a quella della Sua datrice di lavoro.
Preliminarmente osservo che il rapporto di lavoro subordinato che Lei ha in essere con la Sua ASL è soggetto alla disciplina delle norme generali dettate per il pubblico impiego ed è quindi riconducibile alle disposizioni del Codice Civile in materia e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le disposizioni contenute nel Testo Unico approvato con il d.lgs 165/2001, che costituiscono disposizioni di carattere imperativo, nonché delle disposizioni D.lgs.n.150/2009 (c.d. decreto Brunetta). Per quanto non contenuto nelle predette fonti i rapporti di lavoro de quibus sono regolati contrattualmente dalle disposizione dei CCNL di settore. La contrattazione collettiva è articolata su due livelli: nazionale ed integrativa. Tutti i CCNL di riferimento del comparto sanitario hanno poi introdotto un livello di coordinamento regionale intermedio.
La fattispecie che sottopone alla mia attenzione rappresenta una ipotesi di passaggio di un dipendente del personale c.d.“di comparto” (ossia del personale appartenente ai livelli non dirigenziali) del servizio sanitario nazionale ad un profilo diverso rispetto a quello per cui è stato assunto, di uguale livello economico, all’interno della medesima categoria contrattuale (D).
Per quanto concerne tali tipi di passaggi la norma istitutiva è rappresentata dall’art. 17, comma 3, del CCNL comparto sanità del 07.04 1999 per il quadriennio giuridico 1998-2001, ai sensi del quale i passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria, tra profili diversi dello stesso livello economico, vengono effettuati dalle aziende ed enti a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo della declaratoria come indicata all’allegato 1 del CCCNL medesimo. L’art. 4 del medesimo CCNL 07.04.1999 area comparto sanità demanda alla contrattazione integrativa (sede aziendale) la materia relativa al sistema classificatorio del personale, concernente, in particolare, i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17 del ridetto CCNL.

Il successivo CCNL 1998-2001 del comparto sanità all’art. 15 prevede la possibilità di progressione interna dei dipendenti dell’Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto per l’accesso all’esterno, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante :a) passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (verticale); b) passaggi all’interno delle categorie B e D; c) passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello (orizzontale). Le aziende e gli enti possono bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui al comma 1, punti b) e c) solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.

Ed ancora l’art. 17 CCNL 1998-2001 del comparto sanità prevede che i passaggi orizzontali del dipendente all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, sono effettuati dalle Aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui all’allegato 1. E precisa che, in caso di più domande, si procede alla selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica. L’articolo nel definire i criteri e le procedure, rinvia per la definizione delle procedure di svolgimento delle selezioni ad appositi atti regolamentari Aziendali, le cui linee guida sono contenute nell’allegato 2 del medesimo CCNL.

Dunque secondo le previsioni contrattuali di livello nazionale sopra citate la materia dei passaggi di livello è stata demandata alla contrattazione integrativa decentrata; per questo i criteri per l’avvio delle procedure relative alla selezione interna per il passaggio dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello devono essere preventivamente individuati dalle Aziende con atti regolamentari sulla base delle linee guida indicate nell’allegato n. 2 del CCCNL comparto sanità sottoscritto il 07.04.2009.

Ciascuna azienda provvede, quindi, alla definizione delle modalità di avvio e di svolgimento della procedura e delle modalità per la proposizione della domanda, all’indicazione dei requisiti specifici professionali e culturali richiesti per il passaggio al livello d’interesse, all’indicazione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti generali e specifici richiesti, nonché alla verifica che il mutamento di profilo in questione non comporti un aggravio in termini economici a carico dell’azienda sanitaria. Di norma gli accordi aziendali integrativi prevedono che i passaggi de quibus siano effettuati in correlazione alle prevalenti esigenze organizzative aziendali; da ciò, spesso, consegue che la domanda del dipendente interessato alla variazione di profilo non abbia carattere vincolante ma soltanto di manifestazione di interesse. Quando all’esito dell’iter l’azienda ritiene di procedere al passaggio di profilo professionale, il Direttore Generale, acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per le rispettive competenze, delibera l’inquadramento dipendente nel profilo professionale richiesto.

Ciò premesso, fermo restando che per fornire un parere puntuale è necessario conoscere il Regolamento adottato – attraverso accordo decentrato aziendale dalla Sua ASL – e con il quale l’ente medesimo ha disciplinato le procedure di passaggio orizzontale all’interno della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello (art. 17, comma 3 CCNL 07.04.1999), con riferimento alle tempistiche della domanda da Lei presentata, osservo che la stessa è successiva al primo bando di concorso di mobilità e quindi senz’altro il primo bando è stato regolarmente indetto dall’azienda.

Quanto al secondo bando lo stesso è stato indetto successivamente alla proposizione della sua domanda (protocollata in data anteriore) e senza che alla sua richiesta di passaggio dal profilo di infermiere al profilo di “Collaboratore Tecnico della prevenzione” con inquadramento sempre nella categoria “D” sia stato mai fornito alcun riscontro da parte dell’ente. Ciò detto, qualora dall’esame dell’accordo aziendale decentrato con il quale la Sua ASL dovrebbe aver disciplinato il passaggio orizzontale non dovessero emergere disposizioni in contrasto con quelle qui esaminate, a mio parere, potrebbe rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente al fine di tutelare i suoi diritti. In ogni caso, prima di assumere qualunque iniziativa, Le consiglio di contattare il rappresentante sindacale aziendale per recuperare il testo dell’accordo integrativo/regolamento con cui la Sua ASL di appartenenza dovrebbe aver disciplinato le procedure di passaggio orizzontale.

Cosa deve fare il condominio che vuole installare delle inferriate alle finestre per tutelarsi dal pericolo di intrusioni?

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio avvocato,
abbiamo da poco comprato casa in un mega condominio. La casa è al primo piano e abbiamo deciso di mettere le inferriate. Premetto che ci sono già due condomini che hanno le inferriate, ma quelle a “soffietto”. Ho chiesto all’Amministratore il permesso di installare delle inferriate fisse e mi hanno detto che non è possibile perché, essendoci già quelle a soffietto, devo attenermi a quelle. Il problema è che quelle a soffietto, oltre ad essere molto antiestetiche, sono anche poco sicure e piuttosto inutili.
C’è qualcosa che posso fare per tutelare la mia sicurezza? Cosa posso rispondere all’Amministratore?

Ilaria

 

Gentile lettrice,
nel prestare riscontro alla Sua cortese domanda, Le segnalo che, nell’ipotesi di unità immobiliare ubicata in un condominio, sia quando si intende intervenire sulle parti comuni, sia quando l’intervento afferisce la proprietà individuale esclusiva, è necessario, innanzitutto, verificare se esiste un regolamento condominiale, accertarne la natura e controllare se nello stesso sono stati previsti specifici divieti in merito all’esecuzione di opere modificative.

Nell’ambito dei regolamenti condominiali, in base alla fonte di produzione possiamo distinguere tra regolamenti contrattuali (predisposti dal costruttore o dall’originario unico proprietario e richiamati nei singoli atti di acquisto), regolamenti approvati dall’assemblea all’unanimità e regolamenti approvati dall’assemblea a maggioranza.

L’importanza della distinzione tra regolamento contrattuale e assembleare approvato all’unanimità, da un parte, e regolamento assembleare approvato a maggioranza, dall’altra, risiede nel fatto che quest’ultimo non può prevedere norme che limitino la destinazione e l’uso delle proprietà esclusive individuali, ovvero norme che limitino i diritti soggettivi dei singoli proprietari.

Ciò detto, nel caso che ci occupa, posto che il posizionamento delle inferriate de quibusrappresenta un intervento sulla proprietà esclusiva del singolo condomino, occorrerà quindi preliminarmente verificare la natura del regolamento condominiale; e, se ci si trova in ipotesi di regolamento contrattuale o assembleare adottato all’unanimità, verificare se per l’operazione di installazione delle inferriate è stato previsto il preventivo consenso dell’amministratore e/o dell’assemblea. In tal caso il parere dell’Amministratore o dell’assemblea risulta vincolante. In ogni caso, qualora sia consentita la facoltà di installare le inferriate, occorrerà poi verificare se il Condominio abbia previsto l’adozione di particolari accorgimenti a tutela del decoro architettonico del condominio.

In particolare, la Giurisprudenza, con sentenza della Corte di Cassazione n. 8731 del 1998, si è espressa in questo senso: “I regolamenti condominiali possono contenere norme a tutela del decoro architettonico dello stabile, aventi la caratteristica di ridurre il potere della proprietà personale ed esclusiva del singolo. Ma in questo caso, se il mutamento che si vuole portare è di modesta rilevanza e, soprattutto, non cagiona pregiudizio economicamente determinabile e se la necessità dei condomini di tutelare la sicurezza dei propri beni e della propria persona risulta assolutamente fondata, il divieto contenuto nel regolamento condominiale non si dovrà applicare.

In buona sostanza sembrerebbe che il montaggio di inferriate in condominio debba ritenersi ammesso qualora non arrechi pregiudizio al decoro architettonico dello stabile e/o comunque, quando pur arrecandolo, il danno sia giustificato da esigenze di sicurezza, in quanto in tale ipotesi sarebbe tollerabile anche un lieve pregiudizio di rilievo economico derivante dall’alterazione architettonica. In linea generale, infatti, ciascun condomino ha diritto di proteggere la propria abitazione.

Se, invece, come di norma avviene, il regolamento condominiale non contiene alcuna disciplina specifica circa l’installazione di inferriate alle finestre, o, più in generale, in ordine alla possibilità del singolo condomino di eseguire opere nella porzione immobiliare di sua esclusiva proprietà, il diritto soggettivo del singolo condomino incontrerà il limite statuito dall’art. 1122 del Codice Civile, così come recentemente riformato dalla Legge n. 220 dell’ 11.02.2012 e in vigore dal 17.06.2013, a norma del quale: “Nell’unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

Dunque, alla luce della recente “Riforma del Condominio” il diritto del singolo condomino ad intervenire nell’unita immobiliare di sua proprietà è subordinato non solo al rispetto dell’armonia e del decoro architettonico della facciata dello stabile, ma anche all’obbligo di dare preventiva notizia della volontà di effettuare l’intervento de quo all’Amministratore, il quale, a sua volta, è tenuto a darne notizia all’assemblea.

Poiché non è possibile stabilire in astratto se una qualsiasi installazione di inferriate, a protezione esterna delle finestre leda il decoro architettonico di un edificio, occorrerà valutare caso per caso ciascuna situazione.

Per quanto concerne la fattispecie in esame, correttamente la lettrice ha comunicato all’Amministratore l’intenzione di apporre inferriate fisse alle finestre del proprio immobile. Il diniego dell’Amministratore e soprattutto la giustificazione addotta, non possono precludere il diritto soggettivo della lettrice.
In mancanza di un tassativo divieto in tal senso contenuto nel Regolamento Condominiale (che deve avere natura contrattuale o essere adottato dall’assemblea all’unanimità) o di specifiche previsioni a tutela del decoro architettonico dell’edificio, la circostanza che altri due condomini abbiano optato per l’installazione di inferriate a soffietto non può precludere la possibilità di quest’ultima apporre le inferriate fisse.

E, comunque, come indicato poc’anzi, anche nel caso in cui il regolamento preveda norme a tutela del decoro architettonico, occorrerà sempre valutare se l’intervento in questione arreca un pregiudizio economicamente valutabile allo stabile, e se pur, arrecandolo si accompagna ad un’utilità, quale quella derivante dalla protezione delle persone o cose da eventuali intrusioni tale da compensare l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità (Cfr. Cass., Sez. II, 15 maggio 1987, n. 4474). In presenza di queste condizioni l’apposizione delle inferriate fisse dovrebbe ritenersi lecita.

Peraltro, se l’edificio in questione non ha particolare valore storico, archeologico od artistico o pregi particolari, e, se a finestre chiuse le inferriate non si vedono, non sembra che l’intervento in questione possa considerarsi lesivo del decoro architettonico dello stabile.

Infine si precisa che se il Regolamento condominiale non impone alcun limite al diritto del singolo condomino di eseguire opere sulla porzione immobiliare, l’Amministratore dopo essere stato notiziato dal singolo condomino dell’intenzione dello stesso di effettuare l’intervento de quo non può unilateralmente negare il consenso ma deve riferire all’assemblea, evidentemente allo scopo di permettere a tale consesso di valutare la situazione e di adottare gli opportuni provvedimenti.

Quindi consigliamo alla lettrice di controllare le previsioni del Regolamento di Condominio e, in ogni caso, di inviare all’Amministratore una comunicazione scritta circa la propria intenzione di apporre le inferriate fisse, con invito a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1222, a riferire all’assemblea.