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Come difendersi da un coerede ingordo?

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
Le sottoponiamo il nostro quesito sicure che Lei potrà fornirci il suo autorevole consiglio per la risoluzione del nostro problema. Siamo tre sorelle comproprietarie di un immobile del quale ne deteniamo il possesso in misura del 25% ciascuna; l’altro 25% è di proprietà di una quarta nostra sorella. Il suddetto immobile, pur essendo di proprietà esclusiva di noialtre quattro figlie, è stato utilizzato da nostra madre, fin dalla morte di nostro padre, come abitazione principale in qualità di coniuge erede.

Qualche anno fa la nostra quarta sorella, dicendo di volersi separare dal marito, se ne andò a vivere arbitrariamente assieme a nostra madre senza però aver mai cambiato residenza anagrafica e fino ad oggi senza aver fatto la separazione legale; per cui risulta sempre sposata e con residenza anagrafica a casa del marito. Ora, a seguito della morte di nostra madre avvenuta qualche mese fa, lei continua ad occupare indebitamente l’appartamento rifiutandosi di voler trovare un accordo comune affinchè potessimo metterlo in vendita e dividerci il ricavato in quattro. La sua assurda pretesa è quella di rimanerci dentro, da sola perchè ha due figli sposati, chissà per quanto tempo. Secondo Lei, Egr. Avvocato, quali possono essere le possibili soluzioni più convenienti per tutte da adottare? Questa nostra sorella può pretendere – con la sola sua quota di 1/4 – di approfittarsi di noi e fare solo i suoi comodi? Le spese varie, per le utenze dei contratti ancora in essere, a carico di chi sono? E nel caso le pagasse lei, in quanto usufruisce dell’immobile, potrà vantare in seguito qualche diritto? E, ci permetta una cattiveria, noi tre abbiamo avuto sempre il sentore che nostra sorella ne approfitasse, con la scusa dell’incompatibilità col marito, per andarsene a casa di nostra madre quando era ancora in vita, per poi rimanerci per sempre.

Infatti, alla luce di quanto successo, avevamo pienamente ragione di dubitare. A questo punto ci viene anche da pensare che il marito fosse stato d’accordo con lei su questa sceneggiata e magari trovarselo assieme a lei nella nostra casa. Comunque la nostra ferma intenzione è sempre quella di liberarci di questo immobile e venderlo per recuperare un po’ di soldi per ciascuna di noi. Scusandoci per esserci dilungate per esporre al meglio la situazione, nel ringraziarLa anticipatamente per l’attenzione che ci dedicherà e per i suoi preziosi consigli, distintamente La salutiamo.

Silvia

 

Gentili Signore,
quando un bene è in comune tra più soggetti può capitare (anzi capita molto spesso) che solo qualcuno dei comproprietari (o anche solo uno di questi) si arroghi il suo godimento “esclusivo”, il più delle volte approfittando del fatto che non sempre la natura della cosa comune permette – contemporaneamente – l’uso individuale di ciascun partecipante.
Orbene, se è pur vero, in generale, che l’utilizzo che il singolo fa della cosa comune non deve essere necessariamente proporzionato alla quota a ciascuno spettante, come accade ad esempio nel caso in cui gli altri contitolari non la utilizzano e consentono a chi fruisce anche di una quota minima di sfruttare il bene in tutta la sua estensione, tuttavia, l’articolo 1102 del Codice Civile precisa che il godimento dell’uno non può arrecare danno agli altri partecipanti ovvero impedire loro di parimenti utilizzarlo.
Un esempio concreto della regola sociale – purtroppo per lo più ignorata- per cui la libertà dell’uno finisce laddove inizia quella degli altri.

Dal racconto che mi avete fatto, è evidente che la Vostra quarta sorella non ha, allo stato, alcuna intenzione di comportarsi semplicemente quale comproprietaria, ma come unica proprietaria, un titolo che, con gli anni, se Voi glielo consentiste, potrebbe anche ottenere usucapendo la casa con un godimento esclusivo protratto e continuato (Cass. Civile sez. II 25 marzo 2009 n. 7221).
I rimedi per evitare che questo accada – a fronte della perpetrata ostinazione di Vostra sorella di non accettare un accordo che tenga conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti – sono essenzialmente due.

Il primo, che, tuttavia, ritengo praticamente di impossibile attuazione pratica, sarebbe quello di accordarvi al fine di vendere le Vostre tre quote dell’immobile ad un terzo, che, in tal modo, comprerebbe ¾ della casa.
Nel quesito della missiva non è molto chiaro se l’acquisto del Vostro diritto di proprietà, ciascuna per il 25%, sia stato a titolo originario o derivativo.
Dal tenore del racconto in cui avete precisato che Vostra madre ha abitato nella casa di cui si discute in qualità di coniuge erede dopo la morte di Vostro padre, suppongo che si ricada nella seconda delle ridette ipotesi, e, quindi, che abbiate ereditato l’immobile di Vostro papà.
Se così fosse, prima di procedere, dovreste informare, con una raccomandata AR, Vostra sorella della Vostra intenzione di vendere e a quale prezzo, così da consentirle di poter esercitare il suo legittimo diritto di prelazione entro i due mesi previsti dalla legge, trascorsi i quali sareste libere di vendere ad estranei.
Tuttavia, non vedo davvero quale acquirente sarebbe interessato a comprare una porzione di immobile occupato, peraltro, da uno dei comproprietari che non intende andarsene!Si tratta, dunque, di una mera possibilità da manuale a mio avviso.

La possibilità, invece, che realmente avete per tutelarvi è quella di promuovere un giudizio di divisione del “bene della discordia” dinanzi al Tribunale competente, cui sarà coinvolta a partecipare anche la vostra quarta sorella.

La divisione dovrà avvenire, se possibile, in natura, cioè trasformando le quote ideali dei partecipanti in porzioni fisiche della cosa. Se il carattere del bene, tuttavia, non consentisse o rendesse scomoda la divisione in natura, si procederà all’assegnazione a uno dei partecipanti, interessato ad averlo, che corrisponderà agli altri il valore in danaro della loro quota; oppure, nell’ipotesi in cui nessuno dei comproprietari fosse interessato, si procederà alla sua vendita con conseguente ripartizione del ricavato.
In merito, preciso che è possibile, a meno che non intendiate assumere questa iniziativa immediatamente, con molta probabilità prima di iniziare il ridetto giudizio, che sia necessario esperire una procedura finalizzata a cercare di trovare un’intesa fra le parti, chiamata mediazione.
Il recente “Decreto del Fare”, approvato dal Governo Letta, ha, infatti, reintrodotto tale istituto nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza del 06.12.2012 n° 272 , G.U. 12.12.2012, avesse dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ne prevedeva il carattere obbligatorio per alcune materie, fra cui anche la divisione.
Mi esprimo in termini di mera probabilità in quanto tutti noi operatori di diritto siamo in attesa della Legge di conversione del richiamato decreto che ha preso come riferimento temporale proprio la legge di conversione per determinare l’operatività di tali novità (art. 84, comma II, Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia).
Onestamente, portando la mia esperienza professionale, la mediazione, purtroppo, si risolve quasi sempre in un nulla di fatto, avendo come unico effetto quello di aumentare le lungaggini del sistema giustizia.

Se c’è una volontà conciliativa, infatti, l’accordo si può trovare ben prima di andare, a pagamento, davanti ad un mediatore. Diversamente, è assai improbabile che la parte che non ne vuole sapere di trovare un punto di incontro, si decida solo perché a chiederlo è un terzo, che non ha alcuna autorità di imporre alcunché.
Ma, detto questo, che costituisce solo lo sfogo di un professionista, stanco di dover spiegare ai clienti il motivo per cui le cause durano tempi irragionevoli, e tornando al Vostro caso, il mio consiglio è quello di rivolgervi immediatamente ad un Legale affinché rappresenti alla Vostra quarta sorella, magari con una prima lettera, la serietà delle Vostre intenzioni di veder tutelati i Vostri diritti di coeredi comproprietarie.
E’ possibile che questo determini una reazione da parte sua, il primo passo, si auspica, verso una definizione bonaria della vicenda, che potrebbe contemperare gli interessi di tutte. Ad esempio, se voi foste dell’avviso di considerare anche un’altra alternativa alla vendita, Vostra sorella potrebbe continuare ad abitare la casa e pagarvi un affitto, proporzionato naturalmente al fatto che ne è comproprietaria.
Se così non fosse, in ogni caso, come detto, lo strumento della divisione potrà garantirvi, con le “cattive”, di ottenere ciò che Vostra sorella si ostina ad ostacolare, e, cioè la vendita del bene.
Non solo.
Se vostra sorella, per tutto il periodo in cui il bene è rimasto in comunione, ne ha goduto in via esclusiva, senza un titolo giustificativo, dovrà corrispondervi i frutti civili dello stesso, quale ristoro della privazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia (Cass. 6 aprile 2011 n. 7881; Cass. Civile sez. II, 27 agosto 2012 n. 14652). Quindi dovrà “risarcirvi” in denaro il mancato uso del bene a causa della sua condotta contraria alla legge.

Per quanto concerne, infine , gli altri quesiti che avete posto alla mia attenzione, in linea generale, posso dirvi che i comproprietari devono partecipare, in misura proporzionale alla rispettiva quota, alle spese di gestione del bene comune, così come al pagamento delle imposte.
Mentre, per quel che riguarda le utenze, per evitare qualsivoglia tipo di problema, vi suggerisco di segnalare immediatamente l’avvenuto decesso di Vostra madre alle Società con cui la stessa aveva stipulato i relativi contratti, disdettandoli, informando, preventivamente, la vostra quarta sorella che procederete in tal senso nel rispetto della normativa.
Nonostante, infatti, siano tantissime le persone che, per i motivi più svariati, compresa la pigrizia, subentrano di fatto nelle utenze di cui risulta formalmente titolare un parente, spesso un genitore o un coniuge, venuto a mancare, è bene sapere che questa prassi non è lecita e, peraltro, attualmente, è anche oggetto di accertamenti poiché ostacola i controlli incrociati a fini fiscali.

Riconciliazione, divorzio e annullamento del matrimonio: diverse fattispecie a confronto

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
mio nipote è consensualmente separato da tre anni, ma due anni fa ha tentato una riconciliazione tornando ad abitare presso la moglie e quindi a risultare nuovamente residente presso di lei. Questo breve rientro presso la residenza della moglie implica una interruzione giuridica dei tre anni di separazione occorrenti per richiedere il divorzio? Inoltre, quale è la prassi con cui richiedere il divorzio? Che differenza c’è tra divorzio e annullamento? Se la moglie non dovesse concedere il divorzio, come potrebbe mio nipote provvedere? Se mio nipote non ha nessun bene economico da spartire con la moglie e percepisce uno stipendio inferiore a quello di lei, come è la normativa dell’assegno di mantenimento? Grazie.
Silvia

 

Gentile lettore,
nel prestare riscontro alla Sua gentile domanda, Le segnalo, che per poter fornire una risposta completa sarebbe necessario conoscere nel dettaglio il contenuto del contratto di abbonamento annuale da Lei sottoscritto con la palestra in questione, nonché il contenuto dell’eventuale regolamento al quale Lei ha aderito sottoscrivendo l’abbonamento.
Fermo restando quanto sopra, ad ogni modo, cercherò di rispondere al quesito ragionando per ipotesi. Se il contratto e/o il regolamento da Lei sottoscritti prevedono degli orari predeterminati di apertura e di chiusura della palestra nei giorni feriali, ma con una clausola – come di regola avviene – in cui la direzione della palestra si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche agli orari di apertura e chiusura a propria insindacabile discrezione, le lamentate chiusure del 24 e de 31 dicembre non hanno comportato la violazione di alcun obbligo da parte della palestra e, conseguentemente la violazione di alcun diritto per gli utenti della palestra.
Diversamente, nell’ipotesi in cui le clausole del contratto e del regolamento da Lei sottoscritti prevedano a carico della struttura un obbligo di apertura in tutti i giorni feriali dell’anno, nessuno escluso, senza possibilità per la palestra di modificare e/o cambiare i giorni di apertura e/o gli orari, la palestra si è resa inadempiente perché è venuta meno ad uno degli obblighi contrattuali assunti. A questo punto, a mio parere, Lei potrebbe chiedere alla palestra una sorta di “indennizzo” per non aver potuto usufruire dei servizi cui aveva diritto (e per i quali ha versato la quota di abbonamento annuale) nei giorni di sospensione dell’apertura unilateralmente imposti dalla direzione della palestra stessa.
Le segnalo, inoltre, che la fattispecie che ci occupa ha ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive e, dunque, secondo quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in caso di inadempimento di una parte l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. In ogni caso il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Ai fini della risoluzione non è sufficiente che una delle parti del contratto sia semplicemente inadempiente: non ogni imprecisione, ancorché minima, rispetto al programma degli impegni contrattuali conduce alla praticabilità del rimedio in esame. L’art. 1455  cod.civ. infatti precisa che l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza alla stregua dell’interesse della parte che lo subisce. Tuttavia non mi pare che nel suo caso si possa profilare l’ipotesi della possibilità di risolvere il contratto, tenuto conto che le chiusure del 24 e del 31 dicembre, ovvero di soli due giorni prefestivi nell’arco di un anno solare, difficilmente potrebbero rappresentare un inadempimento di rilevante importanza.
E, ancora, nel contratto potrebbe essere stata prevista una clausola risolutiva espressa, ovvero potrebbe essere stato previsto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Se così fosse, e se fosse stata prevista la clausola risolutiva espressa per il mancato rispetto da parte della palestra dei giorni e degli orari di apertura, la risoluzione in tal caso si verificherebbe di diritto nel momento in cui Lei comunica per iscritto alla palestra che intende avvalersi di detta clausola risolutiva.
Per quanto concerne, invece, la questione relativa al mutamento della palestra da Associazione Sportiva dilettantistica a Società sportiva dilettantistica, anzitutto evidenzio che nel nostro ordinamento nel caso di sport dilettantistico, i sodalizi sportivi possono organizzarsi in una delle seguenti tre forme: 1) associazione sportiva priva di responsabilità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. cod. civ.; 2) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; 3) società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
La differenza sostanziale tra Associazione (non riconosciuta) e Società Sportiva – con personalità giuridica – è sita nella responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi creditori. Nella Società sportiva l’elemento fondante è il capitale finanziario; quindi la responsabilità e’ limitata al patrimonio sociale, a differenza delle associazioni non riconosciute dove gli amministratori rispondono solidalmente anche con il patrimonio personale per i debiti dell’associazione.
L’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ha una gestione amministrativo/contabile piuttosto “snella”. Non è richiesta una forma particolare per l’atto costitutivo. È molto importante, nel settore sportivo dilettantistico, la valutazione della variabile fiscale in quanto molte agevolazioni richiedono la presenza di determinati prerequisiti che devono sussistere già in fase di costituzione: uno di questi requisiti è la redazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La società di capitali sportiva dilettantistica è una figura giuridica normata dall’art. 90 legge n. 289/2002. È stato osservato che si tratta di «una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari. La società di capitali sportiva dilettantistica è, infatti, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Tale forma giuridica può essere la naturale “evoluzione” di un sodalizio sportivo dilettantistico nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l’ampliarsi delle esigenze dell’attività sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell’associazione. L’incrementarsi di tali attività sportive comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi. In tali ipotesi, una forma giuridica quale quella della società di capitali appare più adeguata di quella dell’associazione non riconosciuta.

Gentile Silvia,

avevo già avuto modo di affrontare una vicenda per certi tratti simile a quella di Suo nipote nelle risposte fornite – e sempre con la collaborazione della collega di studio Avv. Simona Tesolin – ai lettori Mario e Francesco che può ritrovare in questa rubrica rispettivamente negli articoli del 29.08.2012 e del 02.03.2012.

In particolar modo nella prima delle due risposte appena richiamate, veniva inquadrata a livello normativo l’ipotesi della “riconciliazione fra coniugi” prevista dagli artt. 154 e 157 del Codice Civile e venivano esaminate, altresì, alcune fra le diverse ipotesi di riavvicinamento trattate, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza, precisando quali fossero state riconosciute come idonee ad interrompere lo stato di separazione triennale necessario per la pronuncia dello scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (o meglio: del divorzio) previsto dall’art. 3, n. 2 lettera b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 (e successive modifiche).
Secondo i Giudici della Suprema Corte, perché ricorra un’ipotesi di riconciliazione è indispensabile una chiara ed effettiva volontà di restaurare una vita insieme, che deve manifestarsi con elementi esteriori oggettivi e accertabili che prevalgono sulla sfera dei sentimenti: non basta, infatti, la convinzione e il sentimento di uno dei due coniugi, ma è necessario un comportamento concludente, perdurante e inequivocabile da parte di entrambi alla ricostituzione della comunione coniugale (Cass. Civ. Sez. I, 01 agosto 2008 n. 21001; Cass. Civ. Sez. I, 25 maggio 2007 n. 12314).

Sulla scia di questo insegnamento di carattere generale, si chiariva che la mera ripresa della convivenza, in via sperimentale e per un breve periodo, pur possedendo un innegabile valore presuntivo, non è stata ritenuta dalla giurisprudenza sufficiente, di per sé, a concretare un’ipotesi di riconciliazione (Corte Appello Roma, 16 marzo 2011 n. 1148; Tribunale di Trani, 03 agosto 2007 n. 620; Cass. Civ. Sez. I, 06 ottobre 2005 n. 19497), essendo necessaria la sussistenza – congiuntamente – di comportamenti tali da far oggettivamente presumere la volontà di ricostruire il nucleo originario familiare (ravvisabili, ad esempio, nella coabitazione, nella pratica di rapporti sessuali, nel ricevimento insieme di amici comuni nella propria abitazione, nelle visite insieme agli amici, nel soggiorno insieme in località di vacanza, nel fine settimana, nelle preoccupazioni e le attenzioni per l’altro coniuge).

Orbene, nella sua lettera, l’unico elemento che si coglie con chiarezza è la brevità temporale del riavvicinamento fra suo nipote e la sua ex moglie, che, tuttavia – ammette – vi era stato per tentare effettivamente una riconciliazione.

Non è, invece, altrettanto chiaro come questo riavvicinamento si sia manifestato, nei rapporti interni fra i coniugi e anche nei confronti di terzi.

Pertanto, fermo restando che, comunque, fattispecie di questo genere sono sempre rimesse alla discrezionale valutazione del singolo caso da parte del Giudice investito della questione, non ho sufficienti elementi per fornirLe una risposta puntuale.

In generale posso dirLe che se ravvisa, dalle indicazioni che Le ho dato, che una riconciliazione giuridicamente rilevante vi è stata, la soluzione sarebbe quella di iniziare nuovamente le pratiche di separazione. Diversamente, se Suo nipote decidesse di iniziare, comunque, una procedura per ottenere il divorzio dovrebbe affidarsi ad un legale, il quale dovrebbe redigere e depositare un ricorso presso il Tribunale territorialmente competente producendo il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (sentenza o decreto di omologazione della separazione) attestante il decorso dei tre anni previsto dalla legge.

Sarebbe, poi, onere della moglie separata, nel caso in cui si rifiutasse di “concederlo”, dimostrare la cessazione o l’interruzione dello stato di separazione e, infine, spetterebbe, al Giudice di merito, di fronte ad un’eventuale eccezione in tal senso, l’accertamento o meno del ripristino del consorzio familiare.

Nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere che una riconciliazione effettivamente vi è stata, sarebbe necessario iniziare nuovamente le pratiche per la separazione.

Nel caso in cui, invece, o la moglie separata non dovesse eccepire che, nelle more della separazione, vi sia stata una riconciliazione ovvero il Giudice dovesse ritenere che il temporaneo riavvicinamento non può ritenersi tale, Suo nipote otterrà serenamente il divorzio, indipendentemente dalla volontà dell’altro coniuge, attraverso una sentenza del Tribunale che accerterà e dichiarerà lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assumendo, altresì, se necessario, i provvedimenti relativi ai rapporti patrimoniali fra i coniugi e nei confronti della prole.

Da quanto mi scrive, mi pare di intuire che Suo nipote non abbia avuto figli, pertanto, l’unico aspetto da considerare sarebbe l’eventuale diritto di uno dei due coniugi ad un assegno divorzile.

Nel caso di Suo nipote, sarebbe importante verificare anche quelle che sono state le condizioni di separazione, nonché se vi sia – e in che termini – sperequazione fra la sua situazione economica e quella di sua moglie. Tuttavia, in generale, quando entrambi i coniugi percepiscono un reddito proprio e hanno la possibilità di provvedere al loro sostentamento in maniera adeguata al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, tale diritto non viene riconosciuto e nessuno deve nulla all’altro a titolo di mantenimento.

Diversa, invece, sarebbe l’ipotesi dell’annullamento del matrimonio che, in parole povere, si distingue dal divorzio in quanto mentre quest’ultimo mette la parola fine ad un vincolo coniugale che, quando è sorto era giuridicamente efficace e lo è stato fino al suo scioglimento; l’annullamento invece mina, all’origine, la validità del matrimonio stesso.

Un’alternativa che potrebbe sembrare, in prima battuta, allettante, soprattutto se si considera che l’annullamento sottrae i coniugi agli oneri che comporta, in molti casi, il divorzio, primo fra tutti quello di dover mantenere – anche a vita – il coniuge economicamente più debole, visto che la rigorosa conseguenza dell’annullamento di un matrimonio dovrebbe essere questa: i coniugi dovrebbero considerarsi come se non fossero mai stati uniti dal vincolo coniugale ed i figli come illegittimi.

La legge, tuttavia, tempera questo rigore, prevedendo, ad esempio, che i figli siano comunque considerati figli legittimi (salvo il caso di bigamia o incesto), ovvero nel caso in cui entrambi i coniugi erano in buona fede al momento della celebrazione, che il matrimonio produca i suoi effetti fino alla sentenza che dichiara la nullità, nonché che al coniuge più debole economicamente possa essere garantito un mantenimento (seppur per un periodo non superiore a tre anni); ancora, in caso di buona fede di uno dei due coniugi e di malafede dell’altro, il Codice Civile sancisce che quest’ultimo riconosca una congrua indennità al primo, che dovrà comprendere, comunque, una somma corrispondente al mantenimento per tre anni.

A tal proposito si ricorda una recente sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione I, n. 9484 del 18 gennaio 2013, con la quale è stato statuito che il matrimonio civile può essere annullato nel caso in cui uno dei due coniugi non abbia comunicato all’altro la propria devianza sessuale, la quale, manifestandosi anche in un momento successivo, renda impossibile lo svolgimento di un normale rapporto di coppia. In tal caso, al coniuge “ingannato” è stata riconosciuta un’indennità e anche un assegno periodico di mantenimento.

Ad ogni buon conto, i vantaggi, comunque, correlati ad una sentenza di annullamento del matrimonio rispetto al divorzio, nel tempo, hanno attirato l’attenzione di molti, dando luogo a una moltitudine di richieste in tal senso, molte delle quali, tuttavia, sono state respinte dalle Autorità competenti, che, spesso, le hanno considerate dei meri escamotages.

L’annullamento del matrimonio, infatti, può essere concesso dal Tribunale, solo se ricorrono precisi ed eccezionali motivi e presupposti previsti o dalla legge civile, ovvero anche dal codice canonico, nel caso di matrimonio concordatario.

Si tratta di una materia che assume molteplici sfaccettature a seconda del tipo di rito con cui è stato celebrato il matrimonio, che è impossibile trattare in questa occasione poiché si creerebbe troppa confusione di concetti, ma che sarebbe molto interessante affrontare qualora qualche lettore dovesse sottoporre alla nostra attenzione la sua esperienza, dandoci in questo modo dei punti di riferimento da cui partire.

Trasferimento a richiesta del lavoratore

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
volevo chiederLe un parere in merito a una situazione che si è presentata sul mio posto di lavoro. Sono un dipendente dell’Azienda Sanitaria Materana, lavoro a 70 km dalla mia residenza e viaggio tutti i giorni, la mia mansione è caldaista. L’altro giorno un collega (caldaista) si è messo in aspettativa per via della L. 104; questo mio collega lavorava presso il presidio ubicato nel mio paese di residenza. Si è venuto a creare un posto vacante e quindi da ricoprire. Questo posto è stato assegnato ad un altro dipendente (non caldaista e che viaggiava come me tutti i giorni), che mi ha strappato quel trasferimento richiesto ormai da tantissimi anni.
Sono convinto che questo trasferimento sia stato ottenuto con delle “conoscenze”.
Volevo sapere in che modo posso muovermi per reclamare ciò che di diritto dovrebbe spettarmi, poiché io sono un operaio specializzato e il posto che era vacante corrispondeva al mio profilo lavorativo.
Salvatore

 

Gentile lettore,
nel prestare riscontro alla Sua gentile domanda, Le segnalo, che per poter fornire una risposta completa sarebbe necessario conoscere nel dettaglio il contenuto del contratto di abbonamento annuale da Lei sottoscritto con la palestra in questione, nonché il contenuto dell’eventuale regolamento al quale Lei ha aderito sottoscrivendo l’abbonamento.
Fermo restando quanto sopra, ad ogni modo, cercherò di rispondere al quesito ragionando per ipotesi. Se il contratto e/o il regolamento da Lei sottoscritti prevedono degli orari predeterminati di apertura e di chiusura della palestra nei giorni feriali, ma con una clausola – come di regola avviene – in cui la direzione della palestra si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche agli orari di apertura e chiusura a propria insindacabile discrezione, le lamentate chiusure del 24 e de 31 dicembre non hanno comportato la violazione di alcun obbligo da parte della palestra e, conseguentemente la violazione di alcun diritto per gli utenti della palestra.
Diversamente, nell’ipotesi in cui le clausole del contratto e del regolamento da Lei sottoscritti prevedano a carico della struttura un obbligo di apertura in tutti i giorni feriali dell’anno, nessuno escluso, senza possibilità per la palestra di modificare e/o cambiare i giorni di apertura e/o gli orari, la palestra si è resa inadempiente perché è venuta meno ad uno degli obblighi contrattuali assunti. A questo punto, a mio parere, Lei potrebbe chiedere alla palestra una sorta di “indennizzo” per non aver potuto usufruire dei servizi cui aveva diritto (e per i quali ha versato la quota di abbonamento annuale) nei giorni di sospensione dell’apertura unilateralmente imposti dalla direzione della palestra stessa.
Le segnalo, inoltre, che la fattispecie che ci occupa ha ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive e, dunque, secondo quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in caso di inadempimento di una parte l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. In ogni caso il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Ai fini della risoluzione non è sufficiente che una delle parti del contratto sia semplicemente inadempiente: non ogni imprecisione, ancorché minima, rispetto al programma degli impegni contrattuali conduce alla praticabilità del rimedio in esame. L’art. 1455  cod.civ. infatti precisa che l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza alla stregua dell’interesse della parte che lo subisce. Tuttavia non mi pare che nel suo caso si possa profilare l’ipotesi della possibilità di risolvere il contratto, tenuto conto che le chiusure del 24 e del 31 dicembre, ovvero di soli due giorni prefestivi nell’arco di un anno solare, difficilmente potrebbero rappresentare un inadempimento di rilevante importanza.
E, ancora, nel contratto potrebbe essere stata prevista una clausola risolutiva espressa, ovvero potrebbe essere stato previsto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Se così fosse, e se fosse stata prevista la clausola risolutiva espressa per il mancato rispetto da parte della palestra dei giorni e degli orari di apertura, la risoluzione in tal caso si verificherebbe di diritto nel momento in cui Lei comunica per iscritto alla palestra che intende avvalersi di detta clausola risolutiva.
Per quanto concerne, invece, la questione relativa al mutamento della palestra da Associazione Sportiva dilettantistica a Società sportiva dilettantistica, anzitutto evidenzio che nel nostro ordinamento nel caso di sport dilettantistico, i sodalizi sportivi possono organizzarsi in una delle seguenti tre forme: 1) associazione sportiva priva di responsabilità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. cod. civ.; 2) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; 3) società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
La differenza sostanziale tra Associazione (non riconosciuta) e Società Sportiva – con personalità giuridica – è sita nella responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi creditori. Nella Società sportiva l’elemento fondante è il capitale finanziario; quindi la responsabilità e’ limitata al patrimonio sociale, a differenza delle associazioni non riconosciute dove gli amministratori rispondono solidalmente anche con il patrimonio personale per i debiti dell’associazione.
L’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ha una gestione amministrativo/contabile piuttosto “snella”. Non è richiesta una forma particolare per l’atto costitutivo. È molto importante, nel settore sportivo dilettantistico, la valutazione della variabile fiscale in quanto molte agevolazioni richiedono la presenza di determinati prerequisiti che devono sussistere già in fase di costituzione: uno di questi requisiti è la redazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La società di capitali sportiva dilettantistica è una figura giuridica normata dall’art. 90 legge n. 289/2002. È stato osservato che si tratta di «una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari. La società di capitali sportiva dilettantistica è, infatti, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Tale forma giuridica può essere la naturale “evoluzione” di un sodalizio sportivo dilettantistico nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l’ampliarsi delle esigenze dell’attività sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell’associazione. L’incrementarsi di tali attività sportive comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi. In tali ipotesi, una forma giuridica quale quella della società di capitali appare più adeguata di quella dell’associazione non riconosciuta.

Gentile Signor Salvatore,

nel prestare riscontro alla Sua cortese domanda, Le segnalo, anzitutto, che in questa rubrica su 7giorni ho già avuto modo di approfondire – unitamente all’avv. Ilaria Donini giuslavorista dello studio – il tema relativo al trasferimento negli articoli pubblicati il 15 gennaio 2012 e il 25 giugno 2012, ai quali La rimando per quanto concerne la disciplina generale della fattispecie del trasferimento disposto dal datore di lavoro, rispetto al quale il dipendente, ha un interesse oppositivo, volto a conservare la sede di lavoro presso la quale è invece già assegnato.

Come potrà notare negli articoli citati venivano esaminate ipotesi in cui il datore di lavoro, nell’ambito del proprio potere direzionale, decideva unilateralmente di far svolgere al dipendente la prestazione di lavoro in luogo diverso rispetto a quello indicato nel contratto di lavoro, attraverso l’adozione di un provvedimento di assegnazione del lavoratore ad altra sede di lavoro, senza limitazione di tempo.

In tali casi, al fine di stabilire la legittimità dell’atto di trasferimento concretamente attuato dal datore di lavoro, come ampiamente evidenziato, deve essere valutata la sussistenza o meno delle condizioni che, in base alla Legge, consentono al datore di lavoro di assumere tale provvedimento.

La situazione da Lei descritta, invece, riguarda l’ipotesi opposta, ovvero, la richiesta da parte del lavoratore ad essere trasferito presso una nuova sede di lavoro (nella specie più vicina a quella di residenza) e il rifiuto del datore di lavoro ad adottare il provvedimento di trasferimento richiesto. Nel suo caso, in particolare, si tratta di un trasferimento “a richiesta” da parte di dipendente di pubblica amministrazione  e, per quanto è dato capire dal contenuto del suo quesito, di un trasferimento “a richiesta” nell’ambito della medesima pubblica amministrazione o ente di appartenenza (nella situazione specifica nell’ambito della medesima azienda sanitaria).

Quindi il trasferimento de quo rappresenta l’espressione di un suo interesse pretensivo ad una nuova sede di lavoro, diversa rispetto a quella indicata nel contratto di lavoro subordinato in essere.
A tale riguardo, in primis, va chiarito che non vi è un diritto del lavoratore ad essere trasferito a seguito di propria richiesta, infatti tale richiesta di trasferimento non configura un diritto vero e proprio in capo al dipendente pubblico, ma al più un interesse legittimo, se non addirittura una mera aspettativa, che sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione.

Il trasferimento rientra nel normale esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. Tale potere datoriale è sottoposto alle condizioni previste dall’art. 2103, la cui applicazione prevede che il lavoratore possa essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra solo per comprovate ragioni tecniche produttive e organizzative. Tale norma, posta a tutela del lavoratore, affinché lo stessa non venga esposto ad abusi datoriali, ha una portata diversa nell’ipotesi in cui sia il dipendente a chiedere di essere trasferito. In tale ipotesi, infatti, la norma trova applicazione sottoforma di valutazione da parte del datore di lavoro dell’idoneità del trasferimento del dipendente a soddisfare tali esigenze.

Quanto alla fattispecie del trasferimento “a richiesta”, in linea generale, la relativa concessione al dipendente  resta condizionata alla valutazione del datore di lavoro e, tale valutazione, presenta ampi margini di discrezionalità, sebbene ciò non possa sfociare in una discriminazione del lavoratore.
Nell’ambito del rapporto pubblico, peraltro, il datore di lavoro deve agire con imparzialità e buon andamento e ciò implica che nella riallocazione delle risorse di personale all’interno della medesima amministrazione sussiste anche l’obbligo del rispetto delle procedure previste dalla Legge e dal contratto collettivo applicato. Gli atti con i quali la Pubblica Amministrazione dispone i trasferimenti volontari hanno natura di atti privatistici e sono soggetti a sindacato in base ai canoni di buona fede e correttezza (Cfr. Tribunale di Lanciano 16.4.2002).

In ogni caso la scelta di coprire un determinato posto vacante con il trasferimento resta rimessa alla volontà datoriale, e anche la configurabilità di un principio generale di imparzialità, di correttezza e di buona fede non comporta la nascita dell’obbligo datoriale di provvedere sull’istanza di trasferimento del privato.

A tale proposito si osserva che alcuni contratti collettivi prevedono l’obbligo dell’ente di pubblicazione dei posti vacanti, con cadenza prefissata, mediante apposito bando nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire attraverso trasferimento del personale in servizio e sono fissati il termine e le modalità di presentazione delle domande degli aspiranti.

Ad ogni modo si osserva che (a meno che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 e 33 della Legge 104/92, ovvero ipotesi del dipendente portatore di handicap) nessuna norma dell’ordinamento attribuisce al dipendente pubblico (così come neppure al dipendente privato) un diritto soggettivo di lavorare in una sede di lavoro diversa a quella alla quale è stato assegnato.

In sostanza, in relazione al trasferimento, si può affermare che il lavoratore dipendente vede tutelati (art. 2103 c.c.) solo i propri interessi oppositivi e non anche quelli pretensivi: il lavoratore dipendente pubblico o privato che sia, ha diritto a non essere trasferito salvo che ricorrano le condizioni previste dalla Legge, mentre è escluso che egli possa vantare un diritto a scegliere una sede di lavoro diversa da quella presso la quale presta attività lavorativa.

Come difendersi dagli odori molesti provenienti dalla casa del vicino?

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
Le espongo un problema che ci affligge ormai da tempo relativo ai cattivi odori provenienti dall’appartamento sottostante rispetto a quello in cui viviamo. Si tratta di odori di cucina che, tradizionalmente, vengono tollerati dai più, ma nel nostro caso ci arrecano profondo disturbo e disagio perché la signora che occupa il piano sottostante ha l’abitudine di cucinare ininterrottamente tutto il giorno e fino a tarda sera. Non sappiamo se lo fa per lavoro o cos’altro. La signora tiene le finestre aperte, crediamo per la grande quantità di vapori, esalazioni che si producono e, così, tutti gli odori confluiscono nel nostro appartamento. Sinceramente, non sappiamo cosa cucini. Probabilmente carne di maiale, pollo e pesce, in ogni caso si tratta di odori forti pungenti e nauseanti che – anche se chiudiamo le finestre – penetrano ugualmente in casa nostra, rendendoci la quotidianità un inferno. La vicenda va avanti da anni ed è stata affrontata con educazione sia con i condomini interessati che con l’Amministrazione condominiale, ma senza esito. Le chiediamo se e come possiamo tutelarci.
Lucia

 

Gentile lettore,
nel prestare riscontro alla Sua gentile domanda, Le segnalo, che per poter fornire una risposta completa sarebbe necessario conoscere nel dettaglio il contenuto del contratto di abbonamento annuale da Lei sottoscritto con la palestra in questione, nonché il contenuto dell’eventuale regolamento al quale Lei ha aderito sottoscrivendo l’abbonamento.
Fermo restando quanto sopra, ad ogni modo, cercherò di rispondere al quesito ragionando per ipotesi. Se il contratto e/o il regolamento da Lei sottoscritti prevedono degli orari predeterminati di apertura e di chiusura della palestra nei giorni feriali, ma con una clausola – come di regola avviene – in cui la direzione della palestra si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche agli orari di apertura e chiusura a propria insindacabile discrezione, le lamentate chiusure del 24 e de 31 dicembre non hanno comportato la violazione di alcun obbligo da parte della palestra e, conseguentemente la violazione di alcun diritto per gli utenti della palestra.
Diversamente, nell’ipotesi in cui le clausole del contratto e del regolamento da Lei sottoscritti prevedano a carico della struttura un obbligo di apertura in tutti i giorni feriali dell’anno, nessuno escluso, senza possibilità per la palestra di modificare e/o cambiare i giorni di apertura e/o gli orari, la palestra si è resa inadempiente perché è venuta meno ad uno degli obblighi contrattuali assunti. A questo punto, a mio parere, Lei potrebbe chiedere alla palestra una sorta di “indennizzo” per non aver potuto usufruire dei servizi cui aveva diritto (e per i quali ha versato la quota di abbonamento annuale) nei giorni di sospensione dell’apertura unilateralmente imposti dalla direzione della palestra stessa.
Le segnalo, inoltre, che la fattispecie che ci occupa ha ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive e, dunque, secondo quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in caso di inadempimento di una parte l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. In ogni caso il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Ai fini della risoluzione non è sufficiente che una delle parti del contratto sia semplicemente inadempiente: non ogni imprecisione, ancorché minima, rispetto al programma degli impegni contrattuali conduce alla praticabilità del rimedio in esame. L’art. 1455  cod.civ. infatti precisa che l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza alla stregua dell’interesse della parte che lo subisce. Tuttavia non mi pare che nel suo caso si possa profilare l’ipotesi della possibilità di risolvere il contratto, tenuto conto che le chiusure del 24 e del 31 dicembre, ovvero di soli due giorni prefestivi nell’arco di un anno solare, difficilmente potrebbero rappresentare un inadempimento di rilevante importanza.
E, ancora, nel contratto potrebbe essere stata prevista una clausola risolutiva espressa, ovvero potrebbe essere stato previsto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Se così fosse, e se fosse stata prevista la clausola risolutiva espressa per il mancato rispetto da parte della palestra dei giorni e degli orari di apertura, la risoluzione in tal caso si verificherebbe di diritto nel momento in cui Lei comunica per iscritto alla palestra che intende avvalersi di detta clausola risolutiva.
Per quanto concerne, invece, la questione relativa al mutamento della palestra da Associazione Sportiva dilettantistica a Società sportiva dilettantistica, anzitutto evidenzio che nel nostro ordinamento nel caso di sport dilettantistico, i sodalizi sportivi possono organizzarsi in una delle seguenti tre forme: 1) associazione sportiva priva di responsabilità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. cod. civ.; 2) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; 3) società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
La differenza sostanziale tra Associazione (non riconosciuta) e Società Sportiva – con personalità giuridica – è sita nella responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi creditori. Nella Società sportiva l’elemento fondante è il capitale finanziario; quindi la responsabilità e’ limitata al patrimonio sociale, a differenza delle associazioni non riconosciute dove gli amministratori rispondono solidalmente anche con il patrimonio personale per i debiti dell’associazione.
L’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ha una gestione amministrativo/contabile piuttosto “snella”. Non è richiesta una forma particolare per l’atto costitutivo. È molto importante, nel settore sportivo dilettantistico, la valutazione della variabile fiscale in quanto molte agevolazioni richiedono la presenza di determinati prerequisiti che devono sussistere già in fase di costituzione: uno di questi requisiti è la redazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La società di capitali sportiva dilettantistica è una figura giuridica normata dall’art. 90 legge n. 289/2002. È stato osservato che si tratta di «una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari. La società di capitali sportiva dilettantistica è, infatti, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Tale forma giuridica può essere la naturale “evoluzione” di un sodalizio sportivo dilettantistico nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l’ampliarsi delle esigenze dell’attività sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell’associazione. L’incrementarsi di tali attività sportive comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi. In tali ipotesi, una forma giuridica quale quella della società di capitali appare più adeguata di quella dell’associazione non riconosciuta.

Gentile lettrice,

in merito al problema che mi ha sottoposto posso esprimermi nei seguenti termini.

L’articolo 844 del Codice Civile recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Finché le immissioni sono valutabili con strumentazione scientifica, come ad esempio i rumori la cui intensità può essere misurata, dimostrare il superamento della normale tollerabilità è relativamente semplice.

Il problema nasce quando le immissioni non sono misurabili scientificamente, come nel caso di odori, che – fatta eccezione per i gas tossici – non sono percepibili da strumenti.

In tali fattispecie, infatti, il concetto di “normale tollerabilità” assume una connotazione molto soggettiva: ciò che per qualcuno può essere un odore non tollerabile, per altri può essere invece una esalazione sopportabile.

È per questo che spesso, nel timore di non avere strumenti per dimostrare, in un processo, le proprie lagnanze si è portati ad evitare di intraprendere un giudizio.

Tuttavia la sfida, in alcune occasioni, è stata accettata come dimostra l’esistenza di giurisprudenza in argomento.

In materia di immissioni moleste il Giudice può, ed in certi casi deve (data la possibile assenza di altri riscontri), affidarsi a nozioni di comune esperienza ma, alla fine, decide secondo discrezionalità.

Si cita, a solo titolo esemplificativo, la sentenza della seconda sezione della Cassazione Civile, numero 9865 dell’11 maggio 2005 e la massima ricavata dalla sentenza n. 46 del 26 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Montepulciano (che peraltro si rifà ad un’altra sentenza n. 2166 del 31 gennaio 2006 della Cassazione Civile), secondo cui: “La prova dell’intollerabilità delle immissioni può essere data con ogni mezzo anche mediante prove testimoniali”.

Altro indizio che può far presumere il superamento della soglia di tollerabilità, può essere la potenziale presenza di inconvenienti igienico sanitari (anche se solo supposti); ovvero anche la presenza di una norma del regolamento condominiale che dica qualcosa di specifico in argomento.

Ciò detto brevemente, e visto che questa situazione – da quanto leggo – Vi sta esasperando consiglio di denunciare formalmente il fatto all’Amministratore (se non Vi avete già provveduto) e di chiamare i Vigili più volte e in giorni magari ravvicinati affinché escano per fare un sopralluogo e accertino loro stessi l’intollerabilità delle esalazioni, nonché la continuità delle stesse e redigano in merito una relazione di servizio.

Sarebbe, altresì, opportuno avere il parere di un tecnico in merito. Servirà per cristallizzare tale stato delle cose.

Inutile aggiungere che sarebbe oltremodo importante anche avere le testimonianze di vicini che confermino i Vostri assunti.

Raccolte e formate tutte queste prove e certificazioni dovrete affidarvi ad un legale perché dia corso alle iniziative giudiziarie del caso.

Segnalo in merito anche la possibilità di presentare una denuncia querela ai Carabinieri, dal momento che tali comportamenti possono integrare la fattispecie di cui all’art. 674 del Codice Penale.

A riprova di ciò, Vi riporto qui di seguito il passo della sentenza Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2006, n. 3678, per cui: “Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono integrare il reato di cui all’art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, non necessariamente fisico ma anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.)”.

Quando un cittadino può essere difeso a spese dello Stato?

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
sono una ragazza di 26 anni, convivo con il mio ragazzo e sono inoccupata. Dalla morte di mia madre – che è deceduta 3 anni fa (ero già orfana di padre) – i miei due fratelli non hanno fatto le pratiche di successione, non hanno intenzione di farle e usufruiscono dei beni anche a me spettanti (vivendo io lontana).
Volevo sapere se, vista la mia situazione di convivenza, ho diritto al patrocino gratuito e se sia possibile attivarlo per le pratiche di successione.
Carmina

 

Gentile lettore,
nel prestare riscontro alla Sua gentile domanda, Le segnalo, che per poter fornire una risposta completa sarebbe necessario conoscere nel dettaglio il contenuto del contratto di abbonamento annuale da Lei sottoscritto con la palestra in questione, nonché il contenuto dell’eventuale regolamento al quale Lei ha aderito sottoscrivendo l’abbonamento.
Fermo restando quanto sopra, ad ogni modo, cercherò di rispondere al quesito ragionando per ipotesi. Se il contratto e/o il regolamento da Lei sottoscritti prevedono degli orari predeterminati di apertura e di chiusura della palestra nei giorni feriali, ma con una clausola – come di regola avviene – in cui la direzione della palestra si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche agli orari di apertura e chiusura a propria insindacabile discrezione, le lamentate chiusure del 24 e de 31 dicembre non hanno comportato la violazione di alcun obbligo da parte della palestra e, conseguentemente la violazione di alcun diritto per gli utenti della palestra.
Diversamente, nell’ipotesi in cui le clausole del contratto e del regolamento da Lei sottoscritti prevedano a carico della struttura un obbligo di apertura in tutti i giorni feriali dell’anno, nessuno escluso, senza possibilità per la palestra di modificare e/o cambiare i giorni di apertura e/o gli orari, la palestra si è resa inadempiente perché è venuta meno ad uno degli obblighi contrattuali assunti. A questo punto, a mio parere, Lei potrebbe chiedere alla palestra una sorta di “indennizzo” per non aver potuto usufruire dei servizi cui aveva diritto (e per i quali ha versato la quota di abbonamento annuale) nei giorni di sospensione dell’apertura unilateralmente imposti dalla direzione della palestra stessa.
Le segnalo, inoltre, che la fattispecie che ci occupa ha ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive e, dunque, secondo quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in caso di inadempimento di una parte l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. In ogni caso il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Ai fini della risoluzione non è sufficiente che una delle parti del contratto sia semplicemente inadempiente: non ogni imprecisione, ancorché minima, rispetto al programma degli impegni contrattuali conduce alla praticabilità del rimedio in esame. L’art. 1455  cod.civ. infatti precisa che l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza alla stregua dell’interesse della parte che lo subisce. Tuttavia non mi pare che nel suo caso si possa profilare l’ipotesi della possibilità di risolvere il contratto, tenuto conto che le chiusure del 24 e del 31 dicembre, ovvero di soli due giorni prefestivi nell’arco di un anno solare, difficilmente potrebbero rappresentare un inadempimento di rilevante importanza.
E, ancora, nel contratto potrebbe essere stata prevista una clausola risolutiva espressa, ovvero potrebbe essere stato previsto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Se così fosse, e se fosse stata prevista la clausola risolutiva espressa per il mancato rispetto da parte della palestra dei giorni e degli orari di apertura, la risoluzione in tal caso si verificherebbe di diritto nel momento in cui Lei comunica per iscritto alla palestra che intende avvalersi di detta clausola risolutiva.
Per quanto concerne, invece, la questione relativa al mutamento della palestra da Associazione Sportiva dilettantistica a Società sportiva dilettantistica, anzitutto evidenzio che nel nostro ordinamento nel caso di sport dilettantistico, i sodalizi sportivi possono organizzarsi in una delle seguenti tre forme: 1) associazione sportiva priva di responsabilità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. cod. civ.; 2) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; 3) società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
La differenza sostanziale tra Associazione (non riconosciuta) e Società Sportiva – con personalità giuridica – è sita nella responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi creditori. Nella Società sportiva l’elemento fondante è il capitale finanziario; quindi la responsabilità e’ limitata al patrimonio sociale, a differenza delle associazioni non riconosciute dove gli amministratori rispondono solidalmente anche con il patrimonio personale per i debiti dell’associazione.
L’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ha una gestione amministrativo/contabile piuttosto “snella”. Non è richiesta una forma particolare per l’atto costitutivo. È molto importante, nel settore sportivo dilettantistico, la valutazione della variabile fiscale in quanto molte agevolazioni richiedono la presenza di determinati prerequisiti che devono sussistere già in fase di costituzione: uno di questi requisiti è la redazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La società di capitali sportiva dilettantistica è una figura giuridica normata dall’art. 90 legge n. 289/2002. È stato osservato che si tratta di «una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari. La società di capitali sportiva dilettantistica è, infatti, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Tale forma giuridica può essere la naturale “evoluzione” di un sodalizio sportivo dilettantistico nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l’ampliarsi delle esigenze dell’attività sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell’associazione. L’incrementarsi di tali attività sportive comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi. In tali ipotesi, una forma giuridica quale quella della società di capitali appare più adeguata di quella dell’associazione non riconosciuta.
Gentile Signora,
nel prestare riscontro alla Sua cortese domanda, Le segnalo, anzitutto, che il D.P.R. 115/2002 recante disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, all’art 74 n. 2 dispone che “è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultano non manifestamente infondate”. L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse ed è subordinata ad una serie di condizioni.
Il gratuito patrocinio può essere richiesto per giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti e per controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.
L’art. 76 del DPR 115/2002 stabilisce, infatti, che può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 9.296,22.  Con decreto 2 luglio 2012 del Ministero di Grazia e Giustizia il predetto limite di reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato è stato aggiornato ad € 10.766,33.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Dunque al raggiungimento della somma di € 10.766,33 concorrono i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famigliaPer analogia qualora il convivente more uxorio risulti nello stato di famiglia dell’istante,  lo stesso è equiparato al coniuge.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge (o convivente more uxorio) o con altri familiari, i limiti di reddito indicati dall’art 76, comma 1, e di cui si è detto sopra, sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene, invece, conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare facente parte del nucleo risultante dallo stato di famiglia il reddito di quest’ultimo non è da considerare.
Quindi, posto che per le cause di successione è possibile chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nel Suo caso specifico occorrerà verificare se nel Suo stato di famiglia risulta o meno il ragazzo con cui Lei convive.
In caso affermativo, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, dovranno essere considerati i redditi complessivi, vale a dire il Suo reddito personale e quello del Suo convivente. Diversamente, nell’ipotesi in cui, nello stato di famiglia risultasse solo Lei, potrà essere ammessa al gratuito patrocinio a condizione che il Suo reddito (inteso non solo come reddito da lavoro) non superi € 10.766,33. 

Palestra resta chiusa durante il periodo natalizio: violati i diritti degli iscritti?

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
la presente per interpellarla su una questione che riguarda la chiusura di un’attività legata alla sfera dei servizi. Nella fattispecie, la palestra che frequento, a seguito della stipulazione di un abbonamento annuale, durante le festività natalizie, ha stabilito la chiusura dei locali durante la Vigilia di Natale (negli anni precedenti rimaneva aperta se non altro fino al primo pomeriggio) e il 31 dicembre. Mi chiedevo se tali scelte fossero corrette o se sussista qualche vizio o infrazione di un qualsivoglia diritto. Segnalo, infine, che tale attività è passata, proprio nel mese di dicembre da Associzione Sportiva Dilettantistica a Società Sportiva Dilettantista. Giovanni dal Sud Est Milano

 

Gentile lettore,
nel prestare riscontro alla Sua gentile domanda, Le segnalo, che per poter fornire una risposta completa sarebbe necessario conoscere nel dettaglio il contenuto del contratto di abbonamento annuale da Lei sottoscritto con la palestra in questione, nonché il contenuto dell’eventuale regolamento al quale Lei ha aderito sottoscrivendo l’abbonamento.
Fermo restando quanto sopra, ad ogni modo, cercherò di rispondere al quesito ragionando per ipotesi. Se il contratto e/o il regolamento da Lei sottoscritti prevedono degli orari predeterminati di apertura e di chiusura della palestra nei giorni feriali, ma con una clausola – come di regola avviene – in cui la direzione della palestra si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche agli orari di apertura e chiusura a propria insindacabile discrezione, le lamentate chiusure del 24 e de 31 dicembre non hanno comportato la violazione di alcun obbligo da parte della palestra e, conseguentemente la violazione di alcun diritto per gli utenti della palestra.
Diversamente, nell’ipotesi in cui le clausole del contratto e del regolamento da Lei sottoscritti prevedano a carico della struttura un obbligo di apertura in tutti i giorni feriali dell’anno, nessuno escluso, senza possibilità per la palestra di modificare e/o cambiare i giorni di apertura e/o gli orari, la palestra si è resa inadempiente perché è venuta meno ad uno degli obblighi contrattuali assunti. A questo punto, a mio parere, Lei potrebbe chiedere alla palestra una sorta di “indennizzo” per non aver potuto usufruire dei servizi cui aveva diritto (e per i quali ha versato la quota di abbonamento annuale) nei giorni di sospensione dell’apertura unilateralmente imposti dalla direzione della palestra stessa.
Le segnalo, inoltre, che la fattispecie che ci occupa ha ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive e, dunque, secondo quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in caso di inadempimento di una parte l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. In ogni caso il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Ai fini della risoluzione non è sufficiente che una delle parti del contratto sia semplicemente inadempiente: non ogni imprecisione, ancorché minima, rispetto al programma degli impegni contrattuali conduce alla praticabilità del rimedio in esame. L’art. 1455  cod.civ. infatti precisa che l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza alla stregua dell’interesse della parte che lo subisce. Tuttavia non mi pare che nel suo caso si possa profilare l’ipotesi della possibilità di risolvere il contratto, tenuto conto che le chiusure del 24 e del 31 dicembre, ovvero di soli due giorni prefestivi nell’arco di un anno solare, difficilmente potrebbero rappresentare un inadempimento di rilevante importanza.
E, ancora, nel contratto potrebbe essere stata prevista una clausola risolutiva espressa, ovvero potrebbe essere stato previsto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Se così fosse, e se fosse stata prevista la clausola risolutiva espressa per il mancato rispetto da parte della palestra dei giorni e degli orari di apertura, la risoluzione in tal caso si verificherebbe di diritto nel momento in cui Lei comunica per iscritto alla palestra che intende avvalersi di detta clausola risolutiva.
Per quanto concerne, invece, la questione relativa al mutamento della palestra da Associazione Sportiva dilettantistica a Società sportiva dilettantistica, anzitutto evidenzio che nel nostro ordinamento nel caso di sport dilettantistico, i sodalizi sportivi possono organizzarsi in una delle seguenti tre forme: 1) associazione sportiva priva di responsabilità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. cod. civ.; 2) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; 3) società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
La differenza sostanziale tra Associazione (non riconosciuta) e Società Sportiva – con personalità giuridica – è sita nella responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi creditori. Nella Società sportiva l’elemento fondante è il capitale finanziario; quindi la responsabilità e’ limitata al patrimonio sociale, a differenza delle associazioni non riconosciute dove gli amministratori rispondono solidalmente anche con il patrimonio personale per i debiti dell’associazione.
L’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ha una gestione amministrativo/contabile piuttosto “snella”. Non è richiesta una forma particolare per l’atto costitutivo. È molto importante, nel settore sportivo dilettantistico, la valutazione della variabile fiscale in quanto molte agevolazioni richiedono la presenza di determinati prerequisiti che devono sussistere già in fase di costituzione: uno di questi requisiti è la redazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La società di capitali sportiva dilettantistica è una figura giuridica normata dall’art. 90 legge n. 289/2002. È stato osservato che si tratta di «una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari. La società di capitali sportiva dilettantistica è, infatti, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Tale forma giuridica può essere la naturale “evoluzione” di un sodalizio sportivo dilettantistico nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l’ampliarsi delle esigenze dell’attività sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell’associazione. L’incrementarsi di tali attività sportive comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi. In tali ipotesi, una forma giuridica quale quella della società di capitali appare più adeguata di quella dell’associazione non riconosciuta.
Gentile lettore,
nel prestare riscontro alla Sua gentile domanda, Le segnalo, che per poter fornire una risposta completa sarebbe necessario conoscere nel dettaglio il contenuto del contratto di abbonamento annuale da Lei sottoscritto con la palestra in questione, nonché il contenuto dell’eventuale regolamento al quale Lei ha aderito sottoscrivendo l’abbonamento.
Fermo restando quanto sopra, ad ogni modo, cercherò di rispondere al quesito ragionando per ipotesi. Se il contratto e/o il regolamento da Lei sottoscritti prevedono degli orari predeterminati di apertura e di chiusura della palestra nei giorni feriali, ma con una clausola – come di regola avviene – in cui la direzione della palestra si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche agli orari di apertura e chiusura a propria insindacabile discrezione, le lamentate chiusure del 24 e de 31 dicembre non hanno comportato la violazione di alcun obbligo da parte della palestra e, conseguentemente la violazione di alcun diritto per gli utenti della palestra.
Diversamente, nell’ipotesi in cui le clausole del contratto e del regolamento da Lei sottoscritti prevedano a carico della struttura un obbligo di apertura in tutti i giorni feriali dell’anno, nessuno escluso, senza possibilità per la palestra di modificare e/o cambiare i giorni di apertura e/o gli orari, la palestra si è resa inadempiente perché è venuta meno ad uno degli obblighi contrattuali assunti. A questo punto, a mio parere, Lei potrebbe chiedere alla palestra una sorta di “indennizzo” per non aver potuto usufruire dei servizi cui aveva diritto (e per i quali ha versato la quota di abbonamento annuale) nei giorni di sospensione dell’apertura unilateralmente imposti dalla direzione della palestra stessa.
Le segnalo, inoltre, che la fattispecie che ci occupa ha ad oggetto un contratto a prestazioni corrispettive e, dunque, secondo quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in caso di inadempimento di una parte l’altra può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno. In ogni caso il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra. Ai fini della risoluzione non è sufficiente che una delle parti del contratto sia semplicemente inadempiente: non ogni imprecisione, ancorché minima, rispetto al programma degli impegni contrattuali conduce alla praticabilità del rimedio in esame. L’art. 1455  cod.civ. infatti precisa che l’inadempimento deve essere di non scarsa importanza alla stregua dell’interesse della parte che lo subisce. Tuttavia non mi pare che nel suo caso si possa profilare l’ipotesi della possibilità di risolvere il contratto, tenuto conto che le chiusure del 24 e del 31 dicembre, ovvero di soli due giorni prefestivi nell’arco di un anno solare, difficilmente potrebbero rappresentare un inadempimento di rilevante importanza.
E, ancora, nel contratto potrebbe essere stata prevista una clausola risolutiva espressa, ovvero potrebbe essere stato previsto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. Se così fosse, e se fosse stata prevista la clausola risolutiva espressa per il mancato rispetto da parte della palestra dei giorni e degli orari di apertura, la risoluzione in tal caso si verificherebbe di diritto nel momento in cui Lei comunica per iscritto alla palestra che intende avvalersi di detta clausola risolutiva.
Per quanto concerne, invece, la questione relativa al mutamento della palestra da Associazione Sportiva dilettantistica a Società sportiva dilettantistica, anzitutto evidenzio che nel nostro ordinamento nel caso di sport dilettantistico, i sodalizi sportivi possono organizzarsi in una delle seguenti tre forme: 1) associazione sportiva priva di responsabilità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e segg. cod. civ.; 2) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; 3) società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
La differenza sostanziale tra Associazione (non riconosciuta) e Società Sportiva – con personalità giuridica – è sita nella responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi creditori. Nella Società sportiva l’elemento fondante è il capitale finanziario; quindi la responsabilità e’ limitata al patrimonio sociale, a differenza delle associazioni non riconosciute dove gli amministratori rispondono solidalmente anche con il patrimonio personale per i debiti dell’associazione.
L’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta ha una gestione amministrativo/contabile piuttosto “snella”. Non è richiesta una forma particolare per l’atto costitutivo. È molto importante, nel settore sportivo dilettantistico, la valutazione della variabile fiscale in quanto molte agevolazioni richiedono la presenza di determinati prerequisiti che devono sussistere già in fase di costituzione: uno di questi requisiti è la redazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

La società di capitali sportiva dilettantistica è una figura giuridica normata dall’art. 90 legge n. 289/2002. È stato osservato che si tratta di «una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetti societari. La società di capitali sportiva dilettantistica è, infatti, costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. Tale forma giuridica può essere la naturale “evoluzione” di un sodalizio sportivo dilettantistico nato come semplice associazione tra pochi soci, senza strutture patrimoniali, ma che, con adesioni di nuovi soci e con l’ampliarsi delle esigenze dell’attività sportiva svolta, non può più essere gestito tramite le semplici forme amministrative/gestionali dell’associazione. L’incrementarsi di tali attività sportive comporta la movimentazione di disponibilità finanziarie di una certa consistenza, nonché eventuali problematiche di responsabilità civili in caso di eventi dannosi. In tali ipotesi, una forma giuridica quale quella della società di capitali appare più adeguata di quella dell’associazione non riconosciuta. 

È possibile obbligare un padre a vedere e tenere con sé un figlio quando questi ha raggiunto la maggiore età?

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
sono separata da quattro anni consensualmente e, dato che io ed il mio ex coniuge abbiamo un figlio, abbiamo optato per l’affidamento congiunto condiviso. Il problema è che da quando il ragazzo è diventato maggiorenne, il mio ex si esime da quelli che prima erano gli accordi per le visite: lo vedeva ogni 15 giorni e lo portava con se per il week-end. Ora, oltre che per la tutela del ragazzo, che comunque non vede mai con la scusa che è grande, chiedo anche per me se tutto questo è lecito, visto che così facendo non ho nemmeno modo di coltivare un’altra relazione, dal momento che non sono mai sola. Chiedo se esista un provvedimento per poter far fare al mio ex il padre per ottenere anch’io un po’ di tranquillità.
Ally 64

Gentile Signora,
l’”affido condiviso” è il regime di affidamento dei figli che, come si è già avuto modo di spiegare in altre occasioni in questa rubrica, la L. 54/2006, modificando la disciplina previgente, ha previsto quale soluzione che il Giudice deve valutare in via prioritaria (rispetto all’affido esclusivo) e deve disporre, salvo che non risulti contrario all’interesse dei figli stessi, con i provvedimenti riguardo alla prole assunti in caso di separazione (art. 155 del Codice Civile), ovvero in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nel caso di procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (cfr. art. 4 L. 54/2006).

In particolare, questo regime non consiste tanto nella pari suddivisione del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore (possibilità anche concretamente di difficile attuazione), bensì nell’assunzione condivisa delle responsabilità e delle scelte genitoriali, con lo scopo primario di garantire alla prole il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori .

Proprio in tale ottica di valorizzazione della bigenitorialità, sempre la citata legge 54/2006, ha, altresì, introdotto l’art. 709 ter cpc, che, per rafforzare in via indiretta l’efficacia dei provvedimenti del giudice, essendo nota la difficoltà di eseguire coattivamente i provvedimenti nella materia relativa alle relazioni famigliari, ha previsto un trattamento sanzionatorio in caso di comportamenti gravemente inadempienti o atti che arrechino pregiudizio al figlio od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e, così, ha sancito il potere del Giudice di: ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni, in favore del minore o dell’altro coniuge o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa da 75 a 5.000 euro in favore della Cassa ammende.

Tuttavia, vi è da precisare, che ha senso parlare di “affidamento” solo con riguardo ai figli minorenni, ovvero, in base a quanto sancito dall’art. 155 quinquies ultimo comma del Codice Civile, ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 della legge 3 febbraio 1992 n. 104, che recita: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici“.

Al di fuori di questa unica eccezione, invece, con il raggiungimento della maggiore età si acquisisce la c.d. “capacità di agire”, e cioè, come spiega l’art. 2 del Codice Civile, la capacità di compiere validamente, senza più l’intervento dei genitori ovvero del Giudice Tutelare, tutti gli atti per cui non è prevista un’età differente.

Il che, necessariamente, ha delle ripercussioni anche sul piano dei rapporti familiari, poiché, salvo la ridetta eccezione di maggiorenni affetti da gravi handicap, con il compimento dei 18 anni, il figlio, per la legge, non ha più bisogno di essere “affidato”, potendo assumere sotto la sua sola responsabilità le decisioni che lo riguardano e, potendo, quindi, gestire direttamente, se vuole, le relazioni personali con ciascun genitore.

L’unico obbligo che permane in capo al genitore rispetto a figli maggiorenni, in base all’art. 155 quinquies del Codice Civile, è quello di contribuire al loro sostentamento qualora non siano autosufficienti dal punto di vista economico e fino a questo momento. Un obbligo, a fronte della cui violazione, la legge prevede appositi strumenti di tutela, garantendo sia al genitore che provveda al mantenimento in via esclusiva sia al figlio di ottenere coattivamente il rispetto del provvedimento giudiziario.

Permane, altresì, il diritto per i figli maggiorenni di fare causa a quel genitore che si sia sottratto ai doveri derivanti dal rapporto di filiazione, con conseguente risarcibilità dei danni di natura non patrimoniale per la subita lesione dei fondamentali diritti della persona inerenti la qualità di figlio.

Si ricorda, a tal proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione del 10.04.2012 n. 5652, che ha confermato la bontà della decisione del Tribunale e della Corte d’Appello di Catania, che aveva accolto la domanda di risarcimento per € 25.000,00 in via equitativa di un figlio, ormai quarantenne, che aveva fatto causa al padre naturale per ottenere il risarcimento del pregiudizio sofferto a causa del genitore che gli aveva sempre rifiutato la dovuta assistenza materiale e morale, nel periodo successivo il compimento dei 18 anni e fino al raggiungimento dell’indipendenza economica, precisando che “non può dubitarsi che il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione trovano nella carta costituzionale (in part. Artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e tutela“.

Si tratta, di una decisione che si inserisce nel più vasto orientamento, formatosi sia in dottrina che in giurisprudenza, che ha enucleato la nozione di “illecito endofamiliare”, in virtù del quale la violazione di doveri genitoriali, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 C.C..

Va da sé, che tale pregiudizio deve, comunque, trovare la sua origine più profonda nell’infanzia del bambino, pur avendo ripercussioni permanenti e anche successive al raggiungimento dell’età adulta.

Non ritengo, pertanto, calzante tale ipotesi a quella che mi ha prospettato, poiché da quanto posso dedurre dalla sua lettera, il comportamento inadempiente del suo ex marito nei confronti di vostro figlio sarebbe limitato al periodo successivo al raggiungimento della maggiore età e si esplicherebbe con il rifiuto di esercitare il diritto di visita previsto dai provvedimenti giudiziali giustificato dal fatto che ormai è “diventato grande”.

Orbene, in assenza di circostanze che legittimino l’applicazione delle disposizioni in favore di figli minori che, tuttavia, dalla sua missiva non emergono, devo purtroppo risponderle che il padre non è più costretto a tenere “in affido” il figlio, così come del resto non lo è neppure lei, visto che, con il raggiungimento della maggiore età, l’”affido condiviso” deciso in sede di separazione non ha più ragion d’essere ed è, quindi, anacronistico, almeno per ciò che concerne il diritto/dovere di visita e di permanenza presso ciascun genitore.

Il saltuario riavvicinamento dei coniugi dopo la separazione non elide gli effetti di quest’ultima senza la prova di un’effettiva e obiettiva restaurazione della comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Avvocato, buongiorno.
Leggendo una sua risposta in merito alle sentenze di divorzio, mi ha colpito la frase “separazione ininterrotta per 3 anni”. Io sono separato con sentenza da 3 anni (ma vivo fuori casa da quasi 5) ma in questi 3 anni, per necessità dei figli (2), ho saltuariamente dormito a casa della mia ex moglie. Inevitabilmente qualche volta è scappato un accenno di riavvicinamento (lei ha un compagno da circa 2 anni), questa, potrebbe essere usata come scusa per non concedermi il divorzio?
Quali potrebbero essere le soluzioni? Io ora ho una compagna con la quale vorrei un giorno sposarmi e per questo motivo stavo iniziando ad informarmi per l’eventuale divorzio. La ringrazio e la saluto cordialmente.
Mario

Gentile Mario,
l’art. 3, n. 2 lettera b)  della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 (e successive modifiche), nel disciplinare una delle ipotesi in cui il coniuge è legittimato a chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, noto comunemente come divorzio, prevede testualmente che: “[…] per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta“.

Non vi è dubbio che l’avverbio “ininterrottamente“, considerato letteralmente, può legittimare diverse perplessità, a maggior ragione in un contesto complesso come i rapporti personali caratterizzati da implicazioni di carattere sentimentale in cui non sempre tutto è o “nero o bianco”.
Proprio per questo La ringrazio della sua domanda che mi dà l’opportunità di affrontare un aspetto del diritto di famiglia di indubbia rilevanza, e cioè la riconciliazione fra i coniugi: quando lo stato di separazione può ritenersi interrotto e quindi non idoneo per la pronuncia del divorzio???

Alla riconciliazione dei coniugi, la disciplina codicistica dedica solo due articoli, il 154 e il 157.
In particolar modo quest’ultimo prevede che: “i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con un’espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione“.

Il dettato normativo, tuttavia,  come è evidente, non è sufficiente da solo a fornire una risposta immediata alla nostra domanda, per ottenere la quale è necessario considerare la giurisprudenza in tema.

È un dato di fatto che per riconciliarsi sia necessario un effettivo ripristino della vita coniugale, che si determina mediante la ripresa dell’intero complesso di rapporti che caratterizzano il consorzio familiare, quindi non solo di quelli che concernono l’aspetto materiale del matrimonio, ma anche quelli che sono alla base della comunione spirituale dei coniugi, intesa quale “animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali” (Cass. Civ. Sez. I, 24 marzo 1983 n. 2058 in De Jure on line 2012).

Consegue che, secondo i Giudici della Suprema Corte, perché ricorra un’ipotesi di riconciliazione è indispensabile una chiara ed effettiva volontà di restaurare una vita insieme, che deve manifestarsi con elementi esteriori oggettivi e accertabili che prevalgono sulla sfera dei sentimenti: non basta, infatti, la convinzione e il sentimento di uno dei due coniugi, ma è necessario un comportamento concludente, perdurante e inequivocabile da parte di entrambi  alla ricostituzione della comunione coniugale (Cass. Civ. Sez. I, 01 agosto 2008 n. 21001; Cass. Civ. Sez. I, 25 maggio 2007 n. 12314).

Sulla scia di questo insegnamento di carattere generale,  ad esempio, la ripresa della convivenza, in via sperimentale e per un breve periodo, pur possedendo un innegabile valore presuntivo non è stata ritenuta dalla giurisprudenza sufficiente, di per sé, a concretare un’ipotesi di riconciliazione (Corte Appello Roma, 16 marzo 2011 n. 1148; Tribunale di Trani, 03 agosto 2007 n. 620; Cass. Civ. Sez. I, 06 ottobre 2005 n. 19497).

Analogamente, secondo la giurisprudenza, non interrompono la separazione, di per sé sole, le manifestazioni di buona volontà da parte di un coniuge con doni, elargizioni di denaro ed esecuzione di opere nella casa coniugale, né il fatto che il marito, pur vivendo in un’altra città e con un’altra donna, torni in famiglia per i fine settimana provvedendo in tali occasioni con la moglie all’educazione dei figli.

Non ha, inoltre, ugualmente effetto riconciliativo la riunione dei coniugi durante i fine settimana ed in occasione delle vacanze, così come l’assistenza prestata al coniuge separato bisognoso di cure e non rappresenta ripristino della vita coniugale neppure una sporadica ripresa dei rapporti sessuali, persino con conseguente nascita di un figlio, senza altre manifestazioni di perdono e affetto (Cass. Civ. Sez. I, 17 novembre 1983; Cass. Civ. sez. I, 06 marzo 1979 n. 1400; Cass. Civ. Sez. I, 16 ottobre 2003 n. 15481; Tribunale di Napoli, 28 novembre 2002).

Sempre il Tribunale di Napoli ha, invece, ravvisato i presupposti di cui all’art. 157 del Codice Civile, in un’altra sentenza del 19 marzo 1991 riportata nella banca dati giuridica De Jure 2012, in cui ha individuato i rapporti tipici della convivenza coniugale (e quindi della riconciliazione) – congiuntamente – nella coabitazione, nella pratica di rapporti sessuali, nel ricevimento di amici comuni  nella propria abitazione, nelle visite agli amici, nel soggiorno in località di vacanza, nel fine settimana, nelle preoccupazioni e le attenzioni per l’atro coniuge.

In conclusione e per rispondere al suo quesito, in base a quanto mi ha raccontato, non ritengo sussistano i presupposti necessari per ritenere interrotta la sua separazione, a maggior ragione in considerazione del fatto che entrambi avete un compagno con cui intrattenete una nuova relazione  (Cfr. in tal senso sempre Cass. Civ. Sez. I, 06 ottobre 2005 n. 19497) e, quel che più conta, non avete assunto comportamenti tali da far oggettivamente presumere la volontà di ricostruire il vostro nucleo originario familiare.

Ad ogni buon conto, per completezza, Le preciso, altresì, che qualora la sua ex moglie dovesse decidere di utilizzare i vostri sporadici riavvicinamenti come scusa per rifiutarLe il divorzio, come avevo già spiegato al gentile lettore Francesco, il divorzio non si concede, ma si ottiene e, nel caso che ci occupa, sarebbe comunque compito della sua ex moglie dimostrare  la cessazione o l’interruzione dello stato di separazione, mentre per quanto la riguarda Le sarà sufficiente produrre il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (sentenza o decreto di omologazione della separazione) attestante il decorso dei tre anni previsto dalla legge.

Spetterà, poi, al Giudice di merito, di fronte ad un’eventuale eccezione in tal senso da parte della sua ex moglie, l’accertamento o meno del ripristino del consorzio familiare.

È giusto un trasferimento di lavoro a 100 km da casa senza consenso nè rimborso spese? Il lavoratore si può opporre?

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la mia situazione lavorativa.
Mi è stato comunicato che dall’inizio del prossimo mese sarò trasferita presso la società holding con una nuova mansione e con un’altra sede lavorativa che dista più di 100 km da casa mia. Mi è stato detto che per problemi economici verrò trasferita con il medesimo compenso e livello contrattuale; oltre a questo non mi verrà corrisposto né un rimborso spese né la possibilità di utilizzare un’auto aziendale in quanto quella è la mia nuova sede di lavoro. Posso essere trasferita di società e di sede senza il mio consenso e senza avere una qualche forma compenso maggiorativo?
Monica

Gentile Signora Monica,
nel prestare riscontro alla Sua gentile domanda, Le segnalo, anzitutto, che nell’ambito della rubrica “L’Avvocato risponde” su7giorni ho già avuto modo di approfondire il tema relativo al trasferimento nell’articolo pubblicato il 15 gennaio 2012, al quale La rimando per quanto concerne la disciplina generale della fattispecie (cliccare qui).

Fermo restando che il datore di lavoro, nell’ambito del suo potere direzionale, può unilateralmente decidere di far svolgere la prestazione di lavoro in luogo diverso rispetto a quello indicato nel contratto di lavoro attraverso il trasferimento del dipendente, la Legge prevede dei limiti all’esercizio di tale potere.
Dunque, al fine di stabilire la legittimità dell’atto di trasferimento concretamente attuato nel Suo caso, l’attenzione deve essere focalizzata sulla sussistenza o meno delle condizioni che consentono al datore di lavoro di assumere tale provvedimento.
La situazione da Lei descritta va attentamente valutata tenendo conto delle specifiche circostanze che la caratterizzano. Lei mi riferisce, infatti, che il provvedimento in questione prevede il Suo trasferimento presso la società holding, lasciando intendere che attualmente Lei svolge la prestazione lavorativa non presso la holding, ma presso una società dalla stessa controllata.
In primis va chiarito che la holding è il soggetto (società di persone, di capitali, cooperativa o consortile, irregolare o di fatto) che all’interno di un gruppo di imprese esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle altre imprese facenti parte del gruppo e denominate controllate. Essa può limitarsi a gestire le proprie partecipazioni nelle altre società del gruppo (c.d. holding pura), oppure esercitare, oltre all’attività di direzione e coordinamento sulle proprie controllate o collegate anche una attività di produzione e di scambio (c.d. holding impura).

Le controllate sono soggetti autonomi e indipendenti tra loro che svolgono proprie attività imprenditoriali e sono sottoposte alla direzione della holding. Ciascuna società appartenente al gruppo, compresa la holding, è titolare esclusiva dei rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti, senza che i relativi obblighi si estendano alle società del gruppo.
Ebbene l’articolo 2103 del Codice Civile dispone che il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.

Per poter parlare di  “trasferimento”, quindi, secondo il disposto normativo sopra citato, lo stesso deve avvenire nell’ambito della stessa società. Per unità produttiva si intende, infatti, la consistente e vasta entità aziendale che – eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati nel territorio del medesimo Comune – si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca l’intero ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale.

Ciò premesso, nel Suo caso, se abbiamo ben interpretato il quesito, non si può configurare un trasferimento, perché Lei sarebbe chiamata a rendere la prestazione lavorativa presso società diversa (la holding) rispetto a quella con cui ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato (società controllata).
Holding e società controllata rappresentano due soggetti giuridici distinti ed autonomi.
Dunque poiché la holding sarebbe per Lei un nuovo datore di lavoro, ne consegue che il “trasferimento” paventato nel provvedimento intimatoLe comporterebbe, in realtà, la cessazione del rapporto di lavoro con la controllata e la sottoscrizione di un nuovo contratto di assunzione con la holding.

Nella specie, semmai, si potrebbe configurare, sempre che ne sussistano i presupposti, l’ipotesi del distacco che ricorre quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività  lavorativa.

Come per il trasferimento così anche per il distacco non è necessario il consenso del lavoratore.

Secondo quanto da Lei descritto, quindi il trasferimento de quo è impugnabile in quanto non sussistano le condizioni di cui all’art. 2103 c.c..

Per quanto concerne, invece, la seconda parte del quesito, ovvero eventuali compensi spettanti al lavoratore in ipotesi di trasferimento, Le segnalo, Sig.ra Monica, che, generalmente, la contrattazione collettiva disciplina il trasferimento sotto il profilo economico, prevedendo la corresponsione di specifiche indennità a favore del lavoratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo spostamento in altra località.
Secondo il pressoché unanime orientamento giurisprudenziale l’indennità ha natura retributiva e quindi è computabile negli altri elementi retributivi, se non è espressamente esclusa da accordi collettivi o individuali.

Cosa succede in caso di separazione? Quale futuro per i figli e per la casa?

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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
scrivo per una situazione problematica che riguarda i miei parenti: la moglie di mio cugino ha chiesto la separazione (premetto che, pur non avendo le prove per dimostrarlo, lui sa per certo che lei da 2 anni ha avuto diverse avventure extra-coniugali, che ovviamente nega) ma nonostante la consensualità non riescono a trovare un accordo. Sono sposati da 4 anni e hanno 2 figli di 5 e 3 anni; lui lavora come artigiano con un reddito di 1000-1200 euro mensili (orario lavorativo elastico) e lei ha un contratto a tempo determinato presso una struttura sanitaria da cui percepisce un reddito di circa 1000 euro mensili (lavora a turni settimanali di cui conosce gli orari a volte anche il giorno prima). Preciso che la casa in cui vivono è di proprietà dei miei zii (i genitori di lui) e i 2 coniugi non hanno beni in comune. Lui propone l’affidamento congiunto dei figli (in modo da venirsi incontro senza cadere in ricatti e poter gestire i bambini senza traumatizzarli) e la casa a lui (visto che è dei genitori). Lei chiede l’affidamento dei figli (ma la furba dice che “lui può vederli quando vuole”, così se li tiene lei a mo’ di ricatto morale e quando lavora o vuole uscire glieli “sgancia”), la casa oppure che lui le paghi l’affitto e assegno di mantenimento per lei ed i figli. Inoltre ha insistito per avere 2 avvocati diversi a cui rivolgersi. Aggiungo inoltre che i miei zii abitano a circa 10km da loro, hanno un buon reddito e sono sempre disponibili a occuparsi dei bambini (alle volte dormono anche da loro, senza alcun problema); mentre i genitori di lei vivono in affitto ad un centinaio di km da loro e hanno problemi economici (un paio di volte al mese, ovviamente vista la distanza solo nei fine settimana, i bambini dormono anche da loro). Le mie domande sono le seguenti:
1) Comunque vadano le cose, ognuno pagherà le spese per il proprio avvocato?
2) Se non trovano un accordo per la separazione consensuale, lui come può procedere (onde evitare di perdere altro tempo, visto che la questione è stata sollevata diversi mesi fa)?
3) In caso di affidamento dei figli ad uno solo dei genitori a chi andrebbero?
4) Se eventualmente ottenesse lei l’affidamento, a quanto potrebbe ammontare l’assegno dei figli?
5) A lei spetterebbe un assegno di mantenimento?
6) È possibile che lei riesca ad ottenere l’uso abitativo della casa di proprietà dei miei zii?
7) Lei può ottenere che lui le paghi o le dia un contributo per mantenere l’affitto?
Quello che ci auguriamo è che lui con la separazione consensuale ottenga l’affido congiunto, non perda la casa e non le debba corrispondere alcunché in
denaro: quante possibilità ci sono che questo accada? Temiamo che lei gli porti via i figli e la casa.
Jessica

Gentile Sig.ra Jessica,

rispondo qui di seguito seguendo l’ordine dei quesiti che mi pone con riferimento alla vicenda di suo cugino.

1) Innanzitutto Le preciso che è facoltà delle parti (e forse nel caso concreto sarebbe auspicabile visti i configgenti interessi) nominare un legale ciascuno.
Il professionista dovrà essere pagato dal proprio cliente. Quest’ultimo potrà, solo in caso di ricorso giudiziale con accoglimento di domande accessorie rispetto a quella di separazione (cioè richieste di affidamento, addebito, mantenimento,etc.), sperare di ottenere la condanna dell’avversario soccombente al pagamento delle spese di lite o di un concorso delle stesse.

2) L’alternativa ad una separazione consensuale è la separazione giudiziale. In questo caso, suo cugino dovrebbe rivolgersi ad un avvocato affinché depositi presso la cancelleria del Tribunale competente un ricorso per separazione giudiziale. Il Presidente fisserà un’udienza dove, in attesa della trattazione ed eventuale istruttoria del processo, verranno assunti dei provvedimenti provvisori ed urgenti, immediatamente esecutivi, con riguardo all’assegnazione della casa coniugale, affidamento dei figli e mantenimento in favore di questi ultimi ed eventualmente del coniuge, etc.

3) Di regola, a seguito della riforma del 2006 (L. 54/2006) i figli minori, salvo fattispecie eccezionali, vengono affidati congiuntamente ai genitori (c.d affido condiviso). Tuttavia per ragioni di carattere pratico, il Giudice stabilisce di collocarli presso uno dei due genitori, in caso di bambini piccoli solitamente si tratta della madre. L’ideale per l’attuazione di questa normativa, e visto che l’interesse primario da tutelare è quello dei figli, sarebbe che i genitori disponessero di una casa a testa a poca distanza l’una dall’altra: in questo caso i bambini trascorrerebbero alcuni giorni della settimana con la mamma e altri con il papà, senza essere “sballottati” da una parte all’altra e rimanendo nel contesto e nella zona dove vivono, giocano, studiano… pur formalmente collocati presso uno dei due genitori. Nel caso di specie, mi pare di capire che questa soluzione ideale non sia possibile. Ma ciò non impedisce, comunque, l’affidamento condiviso, che verrà regolato dal Giudice.

4) Se l’affido è condiviso, nell’ipotesi della soluzione “ideale” prospettata sopra, si potrebbe chiedere al Giudice che il padre provveda direttamente al mantenimento dei figli nel periodo in cui gli stessi si trovano con lui e così la madre nei giorni di sua competenza, salvo per le spese di carattere eccezionale, urgente, di salute, studio, etc. che dovranno essere sopportate al 50%.
Qualora, invece, l’affido condiviso, di fatto, dovesse risolversi in un mero diritto di visita, per ragioni anche logistiche ed economiche dei genitori, il genitore collocatario avrà diritto di ricevere un concorso al mantenimento dei figli e nel loro interesse.
L’ammontare dell’assegno varia principalmente a seconda delle possibilità economiche di ciascuno dei genitori  e, in particolare, dalle esigenze dei figli, non esistendo dei criteri prestabiliti.

5) Da quanto mi descrive, se il Giudice rileverà l’autosufficienza economica della signora a mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, non dovrebbe prevedere un assegno di mantenimento in favore della moglie.

6) La possibilità di ottenere l’assegnazione della casa per la madre è concreta, visto che, presumibilmente, in base all’età dei bambini, sarà scelta come genitore collocatario.

7) Se alla signora viene assegnata la casa dei suoceri, direi di no. Tuttavia, si segnala la sentenza Cass. Civ. Sez. III 7 luglio 2010 n. 15986 con cui è stata riconosciuta ai suoceri proprietari la possibilità di ottenere la restituzione della casa già assegnata.
In questo caso, ovviamente, dovendosi assicurare una casa ai figli, potrebbero emergere problemi di dover sostenere un affitto sia per il genitore collocatario che per l’altro.

Riassumendo, suo cugino ha concrete possibilità di ottenere l’affido condiviso, seppur con collocamento dei bambini presso la madre, ma non l’assegnazione della casa che segue sempre e solo i figli.
Sulle obbligazioni patrimoniali mi riporto a quanto detto sopra.

È superfluo sottolinearLe che ogni storia è un caso a sé e va approfondito nella sua peculiarità.