Si consegna il raffronto tra due distinte pronunce del Tribunale di Milano ove, in casi consimili afferenti alle modalità d’invito alla negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 3 D.L. n. 132/2014 (convertito con modificazioni con L. n. 162/2014), il Giudicante è addivenuto a conclusioni di segno opposto.
La prima è l’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civile, G.U. Dott. Carnì, n. cron. 5212 del 03.10.2025 (R.G. n. 72/23).
Il caso aveva a oggetto un’azione di rivalsa, promossa mediante rito sommario (rito pre-vigente ex art. 702 bis c.p.c.), per € 33.198,96; pretesa che, in quanto tale, rientrava nel limite quantitativo di applicazione del tentativo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità pari a € 50.000,00.
Ciononostante, prima di introitare il giudizio civile la ricorrente non esperiva alcun tentativo di negoziazione.
D’effetto, in sede costitutiva la resistente – un’Azienda pubblica nel settore socio-sanitario rappresentata e difesa dallo scrivente Difensore – prontamente eccepiva il mancato avveramento della condizione di procedibilità.
In seno alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa il Giudicante constatava il vizio di rito contestato e ordinava alla ricorrente di svolgere l’invito alla negoziazione assistita entro il termine previsto dalla normativa di 15 giorni.
L’attrice provvedeva in tal senso, tuttavia erroneamente secondo la difesa della resistente patrocinata dallo scrivente Legale, poiché l’invito a negoziare:
- veniva trasmesso solo ed esclusivamente alla parte resistente, personalmente, e non al sottoscritto Difensore presso la quale, in sede costitutiva, questa aveva regolarmente eletto domicilio (conformemente a Trib. Latina, 369/23, Trib. Roma, 10294/22: “L’invito asseritamente inviato alla PEC personale della società convenuta è inidoneo a determinare l’avveramento della condizione di procedibilità, dal momento che – ai sensi dell’art. 170 c.p.c. – “Dopo la costituzione in giudizio (…) tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito”);
- non risultava sottoscritto dalla ricorrente con relativa autentica del Difensore, ma veniva sottoscritto solo ed esclusivamente da quest’ultimo, in violazione del disposto dell’art. 4 della citata normativa (in tal senso Trib. Roma 7736/23 e Trib. Roma n. 395/2023: “L’invito spedito da parte ricorrente …è mancante della sottoscrizione della parte e privo della sua autenticazione da parte dell’avvocato, requisiti, questi, previsti dall’art. 4 del D.L. 132/2014… Alla disposizione suddetta va rimesso il contenuto sostanziale che la comunicazione di invito a stipulare una negoziazione assistita deve contenere per una valida instaurazione del procedimento di negoziazione assistita. Il comportamento di parte ricorrente, che in un primo momento non ha attivato la procedura e che dopo l’invito del giudice, non l’ha formulata nel rispetto dei requisiti di legge, rende invalida la procedura di negoziazione e, rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi disciplinate dall’art. 3 del D.L. 132/14, determina l’improcedibilità della domanda”).
Il Tribunale milanese, concessi termini per memorie integrative, riteneva la causa matura per la decisione e, previa discussione orale, con ordinanza dichiarava l’improcedibilità della domanda di parte ricorrente, assorbita ogni altra questione, sulla scorta delle ragioni che seguono: “la ricorrente non aveva trasmesso l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita prima dell’instaurazione del giudizio; quando vi ha provveduto, a seguito dell’assegnazione del termine da parte del giudice…, lo ha fatto con dichiarazione a firma del proprio difensore… L’invito spedito non reca dunque la sottoscrizione della dott.ssa **** ed è ovviamente privo della relativa autenticazione ad opera dell’avvocato, come invece prescritto dall’art. 4 del D.L. 132/2014 che espressamente richiede tale certificazione in relazione alla firma apposta dalla parte personalmente; firma che – come osservato anche in dottrina – sembra quindi necessaria nonostante l’art. 2 faccia riferimento ad un invito della parte “tramite il suo avvocato”… Il mancato rispetto dei requisiti imposti dalla legge ai fini della valida instaurazione del procedimento di negoziazione assistita determina l’improcedibilità della domanda, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalla difesa dalla convenuta”.
La seconda decisione in commento è invece la sentenza Tribunale di Milano, Sez. V civile, G.U. Dott.ssa Gravagnola, n. 726/2026 del 28.01.2026 (R.G. n. 1630/2024): la vicenda è similare ma la conclusione diametralmente opposta, anche se – devesi precisare – al momento della redazione della presente pubblicazione la sentenza non risulta ancora passata in giudicato e potrebbe quindi essere soggetta a riforma.
I due ricorrenti convenivano in giudizio mediante rito semplificato il promittente venditore, rappresentato e difeso dal sottoscritto Difensore, domandando la restituzione di € 25.000,00 versati a titolo di caparra.
Anche in questo caso il resistente eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e, ritenuta fondata l’eccezione, il Tribunale concedeva termine di 15 giorni per provvedere all’invito.
A quel punto, però, i ricorrenti trasmettevano un invito a mezzo raccomandata direttamente al convenuto, personalmente, e un invito a mezzo mail pec al domicilio eletto dallo stesso presso lo scrivente Difensore, nel quale tuttavia era contenuta solo la sottoscrizione autenticata di uno dei due ricorrenti.
La circostanza, tra le altre, era oggetto di pronta contestazione al primo atto utile successivo e, anche in tal caso, il Tribunale di Milano, concessi i termini per le memorie integrative, non riteneva necessaria attività istruttoria, portando la vertenza in decisione mediante discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il pronunciamento, tuttavia, non dichiarava l’improcedibilità della domanda e, segnatamente, così recitava: “deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento di rituale invito alla negoziazione assistita. Rilevato su eccezione di parte il difetto della condizione di procedibilità ex art. 3 d.l. n. 132/2014 poiché controversia in esame non eccede la soglia dei cinquantamila euro e assegnato il termine prescritto con ordinanza del 12.6.2024 che qui integralmente si richiama, il procedimento è stato introdotto sia con invito trasmesso a mezzo raccomandata e recante la sottoscrizione autenticata di entrambi i ricorrenti, sia con invito trasmesso a mezzo pec al difensore del convenuto in data 21.6.2024 con firma autenticata di uno solo dei due ricorrenti… l’invito indirizzato al procuratore costituito del convenuto, che contiene l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’avvertimento sulla mancata risposta, è idonea ad assolvere la finalità deflattiva della negoziazione e, recando la firma autenticata di almeno uno dei due ricorrenti, deve ritenersi valido ed assolve la prescritta condizione di procedibilità”.
Il Tribunale si esprimeva anche con riguardo alla notifica dell’invito alla parte personalmente in sede endo-processuale, affermando che: “La negoziazione assistita è uno dei procedimenti di composizione stragiudiziale della crisi espressamente disciplinata dal legislatore con un corpus di norme autonome, non inserite nel codice di procedura civile e che… in mancanza di una norma espressa di collegamento, non possono ritenersi derogate. Pertanto, poiché la disposizione dell’art. 3 del d.l. n. 132/2014 consente l’introduzione del procedimento con invito indirizzato direttamente alla parte personalmente, nella fattispecie l’onere deve ritenersi correttamente assolto, non potendo ritenersi irrituale sulla scorta del disposto di cui all’art. 170 c.p.c.”.
In conclusione, le due Sezioni del Tribunale meneghino hanno assumevano provvedimenti discordanti. Invero, è dato ritenere che solo il primo dei due arresti citati si sia attenuto alle previsioni di legge evocate dalle fattispecie in questione e si sia allineato alla giurisprudenza di merito venutasi a formare in materia. Difatti, in conformità ai citati arresti in materia, l’invito alla negoziazione assistita trasmesso dopo l’elezione di domicilio ex art. 170 c.p.c. deve essere destinato al domicilio eletto dell’invitato, ossia presso il Difensore, e non alla parte personalmente come avviene in sede extra-processuale. Inoltre, contrariamente a quanto è dato leggere nel secondo pronunciamento de quo, stante l’inequivocabile tenore letterale degli art. 3 e 4 del D.L. 132/14, s’impone la sottoscrizione della parte con autentica del relativo legale: previsione, questa, non derogabile dall’Organo giudicante. Questo in armonia anche con autorevole dottrina (si segnala “Negoziazione assistita in materia civile: casi e questioni” – Scuola Superiore della Magistratura).