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Insidie sulle strade pubbliche che causano rovinose cadute

By Casi

Con sentenza n. 13357/2009, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda risarcitoria proposta – con il patrocinio dell’Avv. Luigi Lucente – da un cittadino che, alla guida del proprio motociclo, mentre percorreva una strada urbana di una metropoli del nord Italia, perdeva l’equilibrio e cadeva rovinosamente a terra a causa di una macchia d’olio dispersa sull’asfalto.

Rapporti tra fratelli nell’ambito dell’assistenza e gestione dell’anziano genitore in stato di bisogno

By Casi

Una figlia non può pretendere dagli altri fratelli il rimborso di spese sostenute per la cura e assistenza di un anziano genitore, per quella parte in cui le stesse superino quanto necessario per la vita dell’alimentando.
In ogni caso, gli alimenti dovranno essere ripartiti in proporzione delle condizioni economiche di chi deve somministrarli (cfr. art. 438 c.c.)

La violenza sessuale del branco. La prova liberatoria addotta dai genitori per ottenere l’esonero da responsabilità non può ritenersi idonea nei casi in cui dalla gravità dei fatti illeciti commessi dai figli minori sia possibile evincere…

By Pronunce
Il Tribunale di Milano, nella persona del Pres. Bianca La Monica, con sentenza del 16.12.2009 ha deciso circa una richiesta risarcitoria per i danni subiti da una minore per fatti di violenza sessuale subiti da un “branco di ragazzi” nel periodo compreso tra il settembre del 2001 e il gennaio del 2003.
Dopo aver premesso il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ha in “qualche modo relativizzato il concetto di violenza sessuale, rapportandolo alla vittima e ritenendo sussistente la violenza tutte le volte in cui la vittima si trovi in una situazione di soggezione, di difficoltà, di diminuita resistenza”, il Tribunale ha precisato che il quadro probatorio ha confermato, senza ombra di dubbio, che i fatti di violenza siano stati effettivamente commessi.
… a nulla può rilevare – prosegue il Giudice – la prospettiva difensiva dei convenuti che hanno sottolineato alcuni comportamenti di Y., e in special modo alcuni messaggi hard, per così dire, spediti dal suo cellulare o il suo abbigliamento provocante, o ancora il fatto di avere avuto (“consenziente”) un rapporto sessuale con S.D.L. 
Al riguardo, si osserva subito – e trattasi di considerazione tombale, per così dire – che qualsiasi “consenso” (che  volesse trarsi da quei comportamenti) del minore infraquattordicenne sarebbe giuridicamente irrilevante”.
La questione della responsabilità dei genitori dei minori convenuti richiede al Tribunale qualche considerazione sull’articolo 2048 c.c. e sul contenuto della prova liberatoria individuata da quella norma nel “…non aver potuto impedire il fatto”.
L’art. 2048 del Codice Civile così recita: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con esse.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Sicché – spiega il Giudice – solo la dimostrazione di aver bene vigilato sul  minore e di avergli impartito un’educazione normalmente sufficiente  ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità, a correggere “…comportamenti non corretti e quindi meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e della altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito…” (Cass. 9556/2009) permette al genitore di andare esente la responsabilità per i danni cagionati dai fatti illeciti dei figli minori.
Nel caso di specie – osserva il Magistrato –, tenendo conto dell’età dei minori coinvolti e della natura degli illeciti commessi, deve farsi riferimento non alla culpa in vigilando, ma a quella in educando, e quindi è sul significato dell’educazione che occorre soffermarsi, considerando che “ educazione” è concetto che va riempito di contenuti che certamente variano nel tempo.
L’educazione sessuale di un bambino e di un ragazzo non si esaurisce nelle spiegazioni tecniche, prima, e nelle indicazioni precauzionali, dopo, ma deve connotarsi, innanzitutto, come educazione al rispetto dell’atra/o, come educazione alla relazione non con altro corpo, ma con altra persona.
Di questa educazione dei sentimenti e delle emozioni, che consente di entrare in relazione non solo corporea con l’altro, non vi è traccia nel comportamento dei  minori. Un evidente riscontro è rinvenibile proprio nel racconto della complessiva vicenda offerto dai giovani che hanno riferito gli episodi in modo asettico, con parole non espressive di emotività, usando per Y. termini come prendere, portare…, e comunque espressioni che evidenziano come nessuna considerazione vi fosse per la persona Y.
Però gli stessi ragazzi, quando sono stati sollecitati dall’interrogante in ordine all’impatto su Y. della loro condotta, hanno mostrato barlumi di consapevolezza e di empatia, mettendo in gioco, in quei momenti, anche qualche emozione: ciò conferma l’importanza di un’educazione anche dei sentimenti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che le molteplici, ma generiche circostanze dedotte a prova da tutti i genitori (finalizzate a confermare il corretto comportamento dei figli nei contesti scolastici e amicali, i buoni o sufficienti risultati scolastici, l’educazione nel rispetto delle persone e dei valori cristiani propri della cultura occidentale; l’avvenuta frequentazione delle lezioni di educazione sessuale a scuola; la non dimostrazione da parte di alcuni di particolare interesse verso il genere femminile anteriormente ai fatti di causa; l’avere, altri, già avuto  relazioni sentimentali; il rispetto dell’orario di rientro a casa… ) non sono comunque circostanze idonee a contrastare l’evidente carenza o inefficacia di un’educazione al rispetto dell’altro, all’attenzione ai sentimenti e desideri altrui.
Si intende dire – prosegue la sentenza – che i fatti sottoposti alla valutazione di questo Tribunale sono tali da rendere palese che se  messaggi educativi vi sono stati, non sono stati adeguati o non sono stati assimilati, sicché deve ritenersi che da parte dei genitori non sia stata prestata, dovuta attenzione all’avvenuta assimilazione da parte dei figli dei valori trasmessi. E, in particolare, trattandosi di figli pre-adolescenti o adolescenti, non è stata dedicata cura particolare – tanto più doverosa in presenza di opposti segnali provenienti da una diffusa cultura di mercificazione dei corpi – a verificare che il processo di crescita avvenisse nel segno del rispetto del corpo dell’atra/o.
In definitiva – si legge – ritiene questa giudicante che i fatti lesivi commessi dai minori ai danni di Y.Z. siano riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa e/o nel monitoraggio della stessa e che non risultando offerta da alcuno dei genitori coinvolti la prova liberatoria come sopra  intesa, tutti debbano rispondere civilmente per i danni derivanti dagli illeciti commessi dai figli.

È responsabile il tuor operator dei danni causati dal morso di una scimmia al cliente che aveva comprato il pacchetto turistico?!

By Pronunce
La CASSAZIONE CIVILE, sez. III, con Sent. n. 25396 del 03.12.2009
È ipotizzabile una responsabilità contrattuale di un tour operator
per i danni fisici causati al turista dal morso sferrato ad un polpaccio del malcapitato da una piccola scimmia che l’albergatore tenga in albergo e nelle aree di pertinenza, lasciandola libera di circolare per il dichiarato scopo di divertire i clienti?
Nel caso di specie il consumatore è acquirente di un pacchetto turistico organizzato dal tour operator.
La Corte d’appello di Torino aveva in precedenza respinto la domanda del turista. In particolare riteneva che la diligenza richiesta al tour operator fosse quella del buon padre di famiglia, ex art. 1176 c.c. e che, nel caso in esame, essendo stato pienamente rispondente alle aspettative il servizio alberghiero, quanto al vitto ed all’alloggio, non fosse ravvisabile una colpa dell’organizzatore del viaggio nella scelta dell’ausiliario esecutore. Inoltre sosteneva che doveva escludersi che il danno si fosse verificato nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte dall’organizzatore di viaggio, poiché era dovuto alla condotta personale del gestore della struttura alberghiera, unico soggetto cui era imputabile “l’illecito extracontrattuale (art. 2052 c.c.) per non aver custodito l’animale”.
La Suprema Corte con la sentenza in commento ha stabilito, viceversa, che la prestazione alberghiera va ben oltre la mera somministrazione di vitto e alloggio, implicando necessariamente anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti, “la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale”. Ed in relazione allo specifico caso al loro esame affermano l’irrilevanza della distinzione fatta dalla Corte di appello, secondo cui la scelta di tenere la scimmia in albergo era stata presa dal responsabile della struttura alberghiera come soggetto privato e non come gestore, dal momento che egli rivestiva tale qualifica e che lasciava gironzolare l’animale incustodito nell’albergo dove il turista alloggiava, né poteva ragionevolmente presumersi che la prestazione alberghiera fosse stata dedotta in obbligazione come potenzialmente pericolosa.
La responsabilità che grava sul tour operator è di carattere oggettivo: la disciplina dettata dal d.lgs. n. 111/1995 esclude la possibilità che questi fornisca la prova liberatoria della mancanza di culpa in eligendo nella scelta dell’ausiliario o di mancanza di culpa in vigilando.
Il tour operator assume, quindi, un’obbligazione di  risultato e di tale risultato è tenuto a rispondere (29); l’adempimento coincide con il buon esito della vacanza. L’obbligazione di risultato può infatti considerarsi adempiuta solo quando si sia realizzato il fine previsto, mentre non lo può essere qualora l’attività dell’obbligato, anche se diligente, non sia valsa a raggiungere il risultato prefissato.
Funzione ispiratrice primaria della Direttiva comunitaria, recepita dal nostro decreto legislativo, è proprio la tutela del bene vacanza “che riveste un particolare valore esistenziale nella vita delle persone che dedicano la maggior parte del tempo al lavoro. Sicchè il legislatore è intervenuto per garantire la corrispondenza, tra aspettativa di svago, riposo, evasione, apprendimento, che una vacanza può fornire e offerta commerciale proveniente dal tour operator” (Cass. 24 aprile 2008 n.10651).

La compromissione del gruppo motore patita da un utente della strada, finito in una grossa pozzanghera d’acqua formatasi sulla sede stradale, deve essere risarcita dalla P. A.? Il Giudice di Pace dice di NO.

By Pronunce
Una signora ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Marsala il Comune della medesima città per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura in data 25 sett. 2007 a Marsala allorquando, a causa di un sensibile ristagno di acqua sulla sede stradale, venne seriamente compromesso il gruppo motore.
Il Giudice di Pace, con sent. 572 del 20.11.2009,  ha così deciso:
…Nel merito, la domanda dell’attrice appare infondata e, conseguentemente, non può essere accolta
Invero, all’esito della compiuta istruttoria è emerso che nella circostanza di tempo dedotta in atto di citazione, una abbondante pioggia si era riversata su Marsala, tanto che il teste T.N. afferma che <quel giorno l’acqua nel tratto di strada del sinistro era alta circa 50 cm.>. 
Osserva il giudice di pace che in tale situazione nessuna responsabilità può essere attribuita a parte convenuta né ai sensi dell’art. 2043 né ai sensi dell’art. 2051 c.c., mancandone  i presupposti: non ex art. 2043 c.c., atteso che la situazione descritta in atto di citazione non integra gli elementi della sorpresa, essendo il tratto di strada interessato dotato di pubblica illuminazione e rilevato che l’acqua  piovana si estendeva per diversi metri (il teste P.S. afferma <l’acqua copriva per un tratto, di circa 20 metri tutta l’ampiezza del manto stradale>) e, pertanto, era perfettamente visibile ed il pericolo prevedibile ed evitabile usando la normale diligenza ed una condotta di guida consona alla situazione; non ex art. 2051 c.c. atteso che nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune nel caso in cui il sinistro sia derivato da un fatto naturale eccezionale, come nella fattispecie. Infatti, con riferimento particolare alle condizioni in cui si trovava la via M.G., va evidenziato che il lamentato ristagno dell’acqua piovana è stato determinato dall’abbondante pioggia caduta in data 25 settembre 2007 sul territorio di Marsala, come si evince dalle deposizioni dei testi, che assurge indubbiamente a <caso fortuito>, data l’imprevedibilità della portata di detto fenomeno atmosferico, in rapporto anche al fatto che trattasi di zona generalmente scarsa di pioggia, e comunque non soggetta ad eventi atmosferici straordinari”.

Il pedone, nell’attraversare sulle strisce pedonali, deve prevedere se il conducente dell’autoveicolo si fermerà per farlo passare o no?

By Pronunce
Quante volte ci è capitato, all’estero, di rimanere sorpresi per la diligenza degli automobilisti che, per il solo fatto di vedere dei pedoni sui margini della carreggiata, anche al di fuori delle strisce pedonali, arrestavano la marcia per consentire l’attraversamento?
Abbiamo spesso attribuito tale condotta ad un fatto di stile o di maggiore educazione!
È prassi, invece, in Italia che il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali debba verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e lasciarlo passare prima di dare inizio all’attraversamento con la naturale conseguenza che il pedone sempre più spesso, soprattutto se anziano o con gravi difficoltà motorie, rimane per decine di minuti fermo prima di poter attraversare la strada. Tale malcostume ha, addirittura, indotto alcuno a pensare che  se il pedone non lo fa e viene investito perché un veicolo non si arresta, la “colpa” di quel che accade è anche sua.
La Corte di Cassazione Sez. III civile, con sentenza 3 settembre 2009 n. 20949 ha in materia preso una decisione che, a parere di chi scrive – senza con ciò voler risultare offensivi nei confronti del Supremo Collegio – è tanto lodevole sotto il profilo pedagogico e culturale quanto lapalissiana sotto il profilo giuridico.
Infatti, l’Ecc.ma Suprema Corte ha… “osservato che il dovere di rallentare fino a fermarsi per consentire l’attraversamento del pedone sulle strisce pedonali fa carico al conducente del veicolo; che la velocità va dallo stesso adeguata al contesto dei luoghi ed all’area visibile nelle immediate vicinanze delle strisce; che sul conducente incombe l’obbligo di presumere che nello spazio a tanto destinato un pedone possa in ogni momento attraversare; che, soprattutto, nessun dovere ha il pedone (che ben può essere anche un vecchio o un bambino) di valutare l’intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare (come deve), apprezzando l’eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo”.
Per la Corte: “… occorre che ogni conducente, nell’approssimarsi alle strisce pedonali – ancor più se queste si trovino, come nella specie, in una zona centrale di una città – abbia la chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi, non essendo in linea con le elementari regole di comportamento proprie di un paese civile che un conducente possa considerare una mera facoltà il suo inderogabile obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali e che il pedone debba, dal canto suo, riguardare l’attraversamento come un temerario atto di coraggio, anche dove ha diritto di farlo con l’aspettativa che i conducenti si fermino per lasciarglielo fare.
Che, poi, egli controlli “nel primario suo interesse” (come afferma la Corte d’Appello) qual è la situazione che in concreto gli si presenta è senz’altro opportuno ed auspicabile; ma costituisce un errore in diritto ritenere che l’omissione, da parte del pedone che attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e dell’apprezzamento  dell’intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi, possa assumere la valenza – ex art. 1227 c.c., comma 1, – di concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nel caso in cui venga investito. E ciò perché, come sopra s’è detto, nella particolare materia in esame, non può predicarsi il dovere di essere tecnicamente cauto da parte di chi (il pedone), potendo legittimamente essere privo delle doti necessarie per effettuare tale tipo di apprezzamento, ha ragione di fare pieno affidamento sulla specificamente prescritta cautela altrui (del conducente di un veicolo)”.
Il Supremo Collegio ha voluto tuttavia precisare che: “…Tanto non significa che un possibile concorso colposo del pedone non sia mai ravvisabile. Ma può esserlo solo se il pedone abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzabile nel caso di semplice attraversamento “frettoloso e a testa bassa”… come nel caso esaminato.

Se, mentre ti alleni in palestra, ti fai male a causa di un attrezzo ginnico in cattivo stato di manutenzione, chi paga i tuoi danni?

By Pronunce
Il Tribunale di Bari con sentenza del 07.08.2009 ha condannato una Associazione sportiva a pagare i danni patiti da un iscritto che, per un attrezzo in cattivo stato di manutenzione, durante l’allenamento in palestra, riportava una ferita all’occhio.
Nel caso di specie il malcapitato stava eseguendo un esercizio per i muscoli dorsali alla sbarra. Dall’attrezzo si staccava sfortunatamente un frammento di ruggine che finiva nell’occhio dell’atleta.
Nel corso dell’istruttoria il fatto veniva provato attraverso le testimonianze favorevoli di altri iscritti. Anche il legale rappresentante della Associazione sportiva, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di ricordare il fatto…probabilmente causato da “…un frammento di ruggine” e che … “A seguito di tali fatti (aveva) provveduto a ricoprire la sbarra con una protezione in plastica”.
Nella motivazione della sentenza, il Tribunale – uniformandosi a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza (Cass. 17 gennaio 2008, n. 858; Cass. 03 aprile 2003, n. 5136) –  ha ritenuto sussistere l’ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., trattandosi di danno prodotto da una cosa, in cattivo stato di manutenzione, stante la presenza di ruggine, e quindi potenzialmente lesiva per i suoi utilizzatori.
È stato ritenuto al di fuori di ogni dubbio che dei danni prodotti dall’attrezzo dovesse rispondere l’Associazione sportiva che ne aveva la diretta custodia e che, peraltro, poteva facilmente eliminare la situazione di pericolo inerente al bene, effettuando un semplice intervento sullo stesso o rimuovendo detto attrezzo.
Indubbia, inoltre, l’esistenza del nesso causale, poiché il ferimento dell’atleta è una conseguenza normale della condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa.
Nessuna prova di caso fortuito o forza maggiore è, viceversa, stata fornita dalla associazione convenuta, la quale non ha neanche allegato l’esistenza di un evento interruttivo del nesso causale tra il bene e l’evento dannoso.

Il marito tradito ha il diritto di vedersi riconosciuto un risarcimento danni da parte del seduttore della moglie fedifraga? il giudice dice di no.

By Pronunce

Segnaliamo in argomento una pronuncia dell’anno 2009 da parte del Tribunale di Vicenza che, nell’esaminare il caso curioso di un marito che aveva intentato un’azione per ottenere il risarcimento dei danni, a suo dire, sofferti sotto il profilo biologico, morale ed esistenziale in conseguenza di una relazione adulterina che la consorte aveva intrattenuto con un terzo, nel confermare principi già affermati dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza 15.03.1997; Tribunale di Milano 24.09.2002), ha respinto la domanda.
Per riassumere, non sussisterebbe la responsabilità del seduttore per aver indotto una persona coniugata a violare il proprio dovere di fedeltà a meno che la coniuge traditrice sia persona incapace di assumere autonome e libere decisioni circa la gestione dei propri rapporti personali.
Il Tribunale nel motivare la sentenza si è così espresso:
Viene evidentemente ritenuta, come presupposto logico della domanda, la sussistenza in capo al convenuto di un obbligo di astenersi dall’intrattenere rapporti sentimentali e sessuali con persone coniugate. Vi è tuttavia da dubitare che quest’obbligo esista come obbligo generale. Gli obblighi che sorgono dal matrimonio, tra i quali quello di fedeltà, sono obblighi eminentemente personali e propri del coniuge in quanto tale. Il terzo che si intrattenga con una persona sposata esplica, in fondo, il suo diritto alla sessualità, nel senso che egli non è tenuto a verificare lo status della persona con la quale intreccia una relazione né, ove pure sappia che ella è impegnata, può pretendersi che egli si autolimiti per rispettare un dovere di astinenza che non lo riguarda, trattandosi di un impegno personale e reciproco assunto dagli sposi.
Nemmeno può ritenersi che il convenuto possa essere ritenuto responsabile per avere indotto il coniuge al tradimento, salvo che, come tuttavia non avviene nel caso in esame, il coniuge sia persona incapace di assumere libere ed autonome determinazioni circa la gestione dei propri rapporti personali.
Diverso trattamento andrebbe riservato a colui che dovesse, con dolo o colpa grave, concorrere in una condotta del coniuge fedifrago munita di una portata lesiva che va oltre il mero tradimento, come ad esempio ove gli amanti assumessero comportamenti pubblici finalizzati ad offendere  gratuitamente la dignità pubblica del coniuge tradito, oppure ove il tradimento fosse accompagnato da comportamenti aggressivi e ingiuriosi verso il tradito
”.

Il Tribunale di Monza si esprimeva:
Prospettandosi da parte dell’attore l’antigiuridicità della condotta del convenuto sotto il profilo della contrarietà alle norme in materia di diritto di famiglia, si deve osservare che, da un canto, l’instaurazione di più o meno intense relazioni affettive, ed eventualmente anche di convivenza, con altre persone è esplicazione di una libertà di autodeterminazione nei rapporti interpersonali riconosciuta alla generalità dei cittadini e, dall’altro canto, i limiti posti a tale libertà dalle norme in materia di famiglia sono configurati come obblighi reciproci fra i coniugi. Non esiste infatti un diritto assoluto avente ad oggetto la famiglia, come tale fonte di un generale dovere di astensione da ogni interferenza da parte degli altri. Una simile prospettazione evocherebbe un’arcaica concezione patrimonialistica della famiglia. La famiglia è nel nostro ordinamento una comunità di persone libere con dei reciproci diritti e doveri […] né peraltro appare prospettabile un concorso del terzo sotto forma di induzione del coniuge alla violazione degli obblighi matrimoniali, posto che,  fino a prova contraria, entrambi i coniugi sono persone pienamente capaci di intendere e volere e quindi in grado di autodeterminarsi nelle proprie scelte”.

Il Tribunale di Milano si esprimeva:
… Ed escludendo anche l’esistenza a  carico del terzo di un dovere di astensione che, per quanto possa richiamarsi con riferimento ai valori costituzionali di solidarietà o di tutela della famiglia, deve comunque misurarsi col diritto, pure esso costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità”.